Etichettatura ed informazioni al consumatore

Lo Studio fornisce consulenza alle imprese in materia dell’etichettatura degli alimenti, tabelle nutrizionali, indicazioni nutrizionali e salutistiche (claims) e su ogni altro tipo di informazioni al consumatore relative ai prodotti alimentari.


  • Regole generali sull’etichettatura

    Per etichettatura si intende “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.

    La disciplina generale sull’etichettatura è stabilita dal regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale, per tutti i prodotti preimballati, prevede la fornitura delle seguenti informazioni obbligatorie:


    • La denominazione dell’alimento

    • L'elenco degli ingredienti

    • Gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze

    • La quantità degli ingredienti evidenziati

    • La quantità netta dell'alimento

    • Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza

    • Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego

    • Il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni

    • Il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento, quando obbligatorio

    • Il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario, quando obbligatorio

    • Le istruzioni per l'uso

    • Il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande contenenti più di alc. 1,2 % vol.

    • La dichiarazione nutrizionale

    • Le informazioni complementari previste per particolari alimenti


    A tali informazioni devono aggiungersi inoltre:


    • Il numero di lotto (richiesto dal decreto legislativo n. 231/2017, che recepisce la direttiva 2011/91/UE)

    • La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (prescritta solo in Italia dal decreto legislativo 145/2017, ancora formalmente vigente ma dichiarato inapplicabile dal Tribunale civile di Roma, sez. XVIII, con ordinanza del 3 gennaio 2019)


  • Informazioni per prodotti non preimballati

    Per i prodotti non preimballati, invece, il principale riferimento normativo è rappresentato dal decreto legislativo n. 231/2017, che richiede soltanto le seguenti informazioni obbligatorie:


    • La denominazione dell’alimento

    • L'elenco degli ingredienti

    • Gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze

    • Le modalità di conservazione, per i prodotti alimentari rapidamente deperibili

    • La data di scadenza, per le paste alimentari fresche

    • Il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande contenenti più di alc. 1,2 % vol.

    • La percentuale di glassatura, per i prodotti congelati glassati

    • La designazione «decongelato»


  • Regole per specifici alimenti

    Per numerose categorie di alimenti, inoltre, le discipline di settore prescrivono ulteriori indicazioni obbligatorie.

    Esemplificativamente, regole particolari sono previste per:


    • Aceti

    • Acque minerali naturali

    • Bevande spiritose

    • Bibite analcooliche

    • Birra

    • Cacao e cioccolato

    • Carne

    • Confetture, gelatine, marmellate

    • Latte e prodotti lattiero-caseari

    • Miele

    • Olio d’oliva

    • Ortofrutticoli freschi

    • Pane, pasta e, prodotti da forno

    • Prodotti della pesca

    • Succhi e nettari di frutta

    • Uova

    • Vino


  • Informazioni volontarie

    Oltre alle informazioni obbligatorie, l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari possono recare ulteriori indicazioni fornite su base volontaria.

    Le informazioni volontarie, pur rimesse alla libera scelta degli operatori, devono comunque rispettare gli obblighi generali di lealtà stabiliti dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto:


    Non devono indurre in errore il consumatore


    • Sulle caratteristiche dell’alimento, comprese la sua natura, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione

    • Attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede

    • Suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche o ingredienti particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche/ingredienti

    • Suggerendo la presenza di un particolare componente o ingrediente, che sarebbe naturalmente presente o normalmente utilizzato nel prodotto, quando tale componente/ingrediente è stato sostituito con uno diverso


    Devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili


    Salvo deroghe per particolari categorie alimentari, non devono attribuire ai prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

    Alcune diciture il cui uso deve essere valutato con particolare attenzione sono:


    • “Senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”

    • “Senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio”

    • “Artigianale”

    • “Naturale”

    • Tutte le indicazioni che possono ledere i diritti delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP)


  • Claims nutrizionali e salutistici

    Nell’ambito delle informazioni volontarie, grande importanza rivestono le indicazioni nutrizionali e salutistiche, assoggettate ad un’articolata disciplina di settore.

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 definisce come:


    • Indicazione nutrizionale: ogni messaggio volto a comunicare che un alimento ha determinate proprietà benefiche, legate al contenuto di energia, di sostanze nutritive (proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali) o di altre sostanze con effetto nutrizionale/fisiologico (tra cui i cosiddetti “botanicals”) es. “fonte di proteine”, “light” ecc.

    • Indicazione sulla salute: ogni messaggio che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un alimento e la salute es. “la vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico”


    Claims nutrizionali e salutistici possono essere utilizzati solo se previamente autorizzati.
    Fanno eccezione alcune indicazioni nutrizionali per le quali è ancora pendente la procedura di autorizzazione (claims pending), i quali possono essere impiegati in via transitoria, fino all’adozione di una decisione in merito.

    L’impiego dei claims deve inoltre rispettare una serie di condizioni d’uso, stabilite:


    • Nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (UE) n. 432/2012

    • Nei singoli provvedimenti di autorizzazione

    • Nelle Linee guida di riferimento per gli effetti fisiologici dei botanicals adottate dal Ministero della Salute


  • E-commerce

    Gli operatori che intendono implementare un sistema di vendita online devono tenere conto dell’articolata disciplina di settore, riguardante, tra l’altro, anche le informazioni da fornire ai consumatori.

    Particolare importanza rivestono le seguenti normative:


    1) Il regolamento (UE) n. 1169/2011, che impone di mettere a disposizione degli utenti, prima della conclusione dell’acquisto, tutte le informazioni obbligatorie previste per i prodotti preimballati (salvo il termine minimo di conservazione o la data di scadenza ed il numero di lotto);


    2) Il decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo), che agli articoli 49 e seguenti prescrive, prima della conclusione del contratto, la fornitura delle informazioni riguardanti anche:


    • Le caratteristiche principali delle merci

    • I dati identificativi del professionista completi di indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail

    • Il prezzo complessivo delle merci, compresa IVA e spese di spedizione

    • I mezzi di pagamento disponibili

    • Le condizioni di fornitura e di pagamento

    • La data di consegna vincolante

    • Le istruzioni sul diritto di recesso

    • I costi e le modalità di reso

    • L’esistenza della garanzia legale di conformità dei beni ed eventualmente di un servizio postvendita


    3) Il decreto legislativo 70/2003 sul commercio elettronico, il cui articolo 7 impone siano rese facilmente accessibili le seguenti ulteriori informazioni tra cui:


    • I dati identificativi dell’operatore, completi di sede legale, estremi di contatto, numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese

    • Il numero della partita IVA

    • L'indicazione dei prezzi, compresi le imposte ed i costi di consegna

    • Una serie di indicazioni sulle fasi tecniche di conclusione del contratto e sulle modalità per correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine

    • I modi in cui il contratto sarà archiviato

    • Gli strumenti di composizione delle controversie


    Tutte le informazioni devono, peraltro, venire espresse in una lingua facilmente comprensibile al consumatore dello Stato di destinazione


I servizi dello studio

Gli operatori troveranno nello Studio un supporto per:


  • La revisione legale delle etichette di alimenti e bevande (compresi vino, distillati e birre), con indicazione delle modifiche necessarie a garantire la loro conformità alle norme comunitarie, italiane e dei Paesi esteri di destinazione

  • Visto si stampi: validazione legale delle etichette nella loro veste grafica definitiva, prima della stampa, a conferma della loro correttezza e conformità alle norme

  • La predisposizione delle dichiarazioni nutrizionali

  • Il controllo sulle informazioni messe a disposizione per prodotti sfusi o preincartati, con riferimento all’indicazione degli allergeni ed agli altri obblighi di legge

  • La valutazione dei messaggi pubblicitari (su brochure, siti internet e social network) per il rispetto degli obblighi di corretta informazione verso il consumatore

  • La verifica sull’ammissibilità delle informazioni riportate in etichetta a titolo volontario, tra cui: naturale, artigianale, senza glutine, senza lattosio

  • La revisione dei claims nutrizionali e salutistici

  • Il supporto alle aziende europee e di Paesi terzi che intendano esportare i loro prodotti in Italia

  • Il supporto per la corretta implementazione di un servizio di ecommerce


Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo utilizzando l’apposito FORM


Altri Servizi


Diritto
vitivinicolo

Produzione e commercio, etichettatura, DOP e IGP, registri e dichiarazioni, vini aromatizzati.

Sicurezza
degli alimenti

Rintracciabilità, ritiro e richiamo, requisiti di igiene, Haccp, flessibilità.

Integratori, alimenti arricchiti e novel food​

Integratori, alimenti arricchiti, novel food, alimenti a fini medici speciali, dietetici, prima infanzia.

Indicazioni geografiche e di qualità

DOP, IGP, STG, biologico, produzione integrata, marchi collettivi e di certificazione.

Organizzazione dell’impresa
e rapporti commerciali

Contratti, e-commerce, marchi d’impresa, sanzioni, recupero crediti, controversie.

Diritto
amministrativo​

adempimenti per avvio attività, contributi pubblici, appalti, ricorsi amministrativi.

Formazione e consulenza aziendale

Corsi di formazione in azienda, webinar, consulenza continuativa.