Impianto e reimpianto.
L’impianto di nuovi vigneti ed il reimpianto di vigneti estirpati sono consentiti solo previa autorizzazione, valida per tre anni. In Italia le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Regioni e Province autonome nel limite della superficie disponibile annualmente, pari all’1% della superficie vitata nazionale.
Varietà di uve.
Possono essere impiantate per la produzione vitivinicola soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale e classificate, nel territorio regionale interessato, come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione.
Pratiche enologiche.
Nelle operazioni di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, possono essere impiegate esclusivamente le pratiche enologiche espressamente autorizzate, nel rispetto delle condizioni e del limiti d’uso previsti dalla normativa europea e nazionale. Specifiche disposizioni riguardano, in particolare, l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio di vini e mosti, l’impiego di pezzi di legno di quercia, i limiti di acidità volatile ed anidride solforosa.
Gestione dei sottoprodotti.
Vinacce e fecce di vino non possono essere detenute negli stabilimenti enologici oltre determinati limiti temporali; i sottoprodotti della vinificazione, infatti, devono essere obbligatoriamente consegnati ad una distilleria oppure avviate agli usi alternativi consentiti (uso agronomico, uso energetico, uso farmaceutico o cosmetico, produzione di enocianina, produzione di alcuni alimenti).
Diritto vitivinicolo
Nell’ambito del diritto alimentare, il settore vino è sempre stato caratterizzato (sia a livello nazionale che europeo) di una disciplina speciale, diversa e molto più articolata rispetto al regime generale degli altri prodotti alimentari.
La fonte primaria è il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l’Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM), integrata da alcuni altri regolamenti europei e, in Italia, dalla legge n. 238/2016 (testo unico della vite e del vino) e da numerosi regolamenti ministeriali.
L’insieme delle disposizioni di settore, che incide praticamente su ogni fase della filiera e coinvolge vari profili del diritto (amministrativo, civile, agrario, penale, europeo ed internazionale) costituisce il diritto vitivinicolo.
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Norme sulla produzione
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Etichettatura
La normativa sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, in via generale e fatte salve le eventuali specifiche previsioni dei disciplinari dei vini DOP e IGP, impone la fornitura delle seguenti informazioni obbligatorie:
Ulteriori informazioni possono essere riportate a titolo volontario, purché veritiere, documentabili e non idonee ad indurre in errore il consumatore. Le seguenti indicazioni volontarie sono, peraltro, soggette ad una specifica disciplina:
Al fine di evitare sanzioni e contenziosi, inoltre, occorre prestare particolare attenzione a che, nelle informazioni volontarie, comprese quelle pubblicate sui siti e-commerce, e nella pubblicità di prodotti vitivinicoli non sia presente:
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Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali
Nel particolare settore vitivinicolo, le indicazioni geografiche rappresentano un veicolo assolutamente fondamentale per la valorizzazione sul mercato dei propri prodotti.
Le Denominazioni di origine protetta (DOP) sono nomi geografici che designano prodotti:
Le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) sono invece nomi geografici che designano prodotti:
Le DOP e le IGP sono protette contro:
I prodotti conformi al relativo disciplinare sono i soli a poter utilizzare:
Anche la menzione “vigna” ed i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere impiegata solo per vini DOP e sempreché il nome della vigna sia ricompreso negli appositi elenchi regionali.
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Adempimenti amministrativi
Il sistema dei controlli sulla produzione e circolazione dei prodotti vitivinicoli si basa su una serie di elementi tra loro coordinati.
Schedario viticolo: strumento per il controllo del potenziale viticolo, ove viene iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino, con attribuzione dell'eventuale idoneità alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT.
Registri vitivinicoli: strumenti di tracciabilità e controllo dei prodotti vitivinicoli, in Italia sono stati dematerializzati nell’ambito del Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN).
Gli operatori sono tenuti ad annotarvi, entro termini tassativi:
Dichiarazione di vendemmia: presentata annualmente dai produttori di uva da vino, ha ad oggetto i quantitativi, espressi in chilogrammi, di uva prodotta nell’ultima campagna vendemmiale all’interno del territorio di ogni Regione o Provincia autonoma.
Dichiarazione di produzione: presentata dagli operatori che effettuano la vinificazione, ha ad oggetto i quantitativi, espressi in litri, di vino prodotto e mosti d’uva detenuti alla nell’ultima campagna vendemmiale, all’interno del territorio di ogni Regione o Provincia autonoma.
Dichiarazione di giacenza: comunicazione obbligatoria dei quantitativi, espressi in ettolitri, di vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati che sono detenuti alle ore 24 del 31 luglio di ogni anno.
Documenti di accompagnamento: devono scortare ogni trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra operatori; in base al tipo di trasporto, assumono la forma di:
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Prodotti vitivinicoli aromatizzati
Un’autonoma disciplina è prevista in materia di produzione, etichettatura ed indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ossia, di quelle bevande alcoliche derivanti dai prodotti vitivinicoli che hanno subito un’aromatizzazione (come il vermut).
I servizi dello studio
Lo Studio ha predisposto uno specifico servizio di consulenza ed assistenza rivolto agli operatori vitivinicoli, avente ad oggetto:
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