Diritto vitivinicolo

Nell’ambito del diritto alimentare, il settore vino è sempre stato caratterizzato (sia a livello nazionale che europeo) di una disciplina speciale, diversa e molto più articolata rispetto al regime generale degli altri prodotti alimentari.
La fonte primaria è il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l’Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM), integrata da alcuni altri regolamenti europei e, in Italia, dalla legge n. 238/2016 (testo unico della vite e del vino) e da numerosi regolamenti ministeriali.
L’insieme delle disposizioni di settore, che incide praticamente su ogni fase della filiera e coinvolge vari profili del diritto (amministrativo, civile, agrario, penale, europeo ed internazionale) costituisce il diritto vitivinicolo.


  • Norme sulla produzione

    Impianto e reimpianto.
    L’impianto di nuovi vigneti ed il reimpianto di vigneti estirpati sono consentiti solo previa autorizzazione, valida per tre anni. In Italia le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Regioni e Province autonome nel limite della superficie disponibile annualmente, pari all’1% della superficie vitata nazionale.

    Varietà di uve.
    Possono essere impiantate per la produzione vitivinicola soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale e classificate, nel territorio regionale interessato, come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione.

    Pratiche enologiche.
    Nelle operazioni di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, possono essere impiegate esclusivamente le pratiche enologiche espressamente autorizzate, nel rispetto delle condizioni e del limiti d’uso previsti dalla normativa europea e nazionale. Specifiche disposizioni riguardano, in particolare, l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio di vini e mosti, l’impiego di pezzi di legno di quercia, i limiti di acidità volatile ed anidride solforosa.

    Gestione dei sottoprodotti.
    Vinacce e fecce di vino non possono essere detenute negli stabilimenti enologici oltre determinati limiti temporali; i sottoprodotti della vinificazione, infatti, devono essere obbligatoriamente consegnati ad una distilleria oppure avviate agli usi alternativi consentiti (uso agronomico, uso energetico, uso farmaceutico o cosmetico, produzione di enocianina, produzione di alcuni alimenti).


  • Etichettatura

    La normativa sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, in via generale e fatte salve le eventuali specifiche previsioni dei disciplinari dei vini DOP e IGP, impone la fornitura delle seguenti informazioni obbligatorie:


    • La designazione della categoria di prodotti vitivinicoli

    • Per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

    • L'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" (oppure, per i vini italiani, le menzioni tradizionali “denominazione di origine controllata”, denominazione di origine controllata e garantita”, “indicazione geografica tipica”)

    • Il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta



    • L'indicazione della provenienza

    • L'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso di vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore

    • Nel caso di vini importati, l'indicazione dell'importatore

    • Per vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero

    • Le sostanze che provocano allergie e intolleranze

    • La quantità netta

    • Il numero di lotto

    • In Italia, anche l’annata di vendemmia nel caso di vini DOC e DOCG (ad eccezione dei vini frizzanti, vini spumanti non millesimati e vini liquorosi)


    Ulteriori informazioni possono essere riportate a titolo volontario, purché veritiere, documentabili e non idonee ad indurre in errore il consumatore. Le seguenti indicazioni volontarie sono, peraltro, soggette ad una specifica disciplina:


    • Annata di vendemmia

    • Varietà di uve da vino ed il termine “vino varietale”

    • Il tenore di zucchero (per vini diversi dagli spumanti, spumanti gassificati, spumanti di qualità e spumanti aromatici di qualità)

    • Termini riferiti ai metodi di produzioni

    • Riconoscimenti, medaglie e attestati


    Al fine di evitare sanzioni e contenziosi, inoltre, occorre prestare particolare attenzione a che, nelle informazioni volontarie, comprese quelle pubblicate sui siti e-commerce, e nella pubblicità di prodotti vitivinicoli non sia presente:


    • Alcun riferimento ai nomi riservati a vini DOP e IGP, comprese le sottozone previste dai disciplinari DOP e IGP

    • Per i prodotti vitivinicoli senza DOP e IGP commercializzati in Italia, alcun riferimento a zone geografiche di qualsiasi entità


  • Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali

    Nel particolare settore vitivinicolo, le indicazioni geografiche rappresentano un veicolo assolutamente fondamentale per la valorizzazione sul mercato dei propri prodotti.
    Le Denominazioni di origine protetta (DOP) sono nomi geografici che designano prodotti:


    • Le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente alla zona geografica di origine

    • Ottenuti con uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica

    • Prodotti all’interno di detta zona geografica

    • Ricavati da viti della specie Vitis vinifera


    Le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) sono invece nomi geografici che designano prodotti:


    • Che possiedono qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili alla zona geografica di origine

    • Ottenuti con uve provenienti per almeno l'85 % da tale zona geografica

    • Prodotti all’interno di detta zona geografica

    • Ricavati da viti della specie Vitis vinifera o da incroci tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis


    Le DOP e le IGP sono protette contro:


    • Qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili

    • Qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto

    • Qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore


    I prodotti conformi al relativo disciplinare sono i soli a poter utilizzare:


    • Il nome registrato come DOP e IGP

    • Le menzioni tradizionali riservate alle DOP e IGP (ad es. “classico”, “superiore” ecc.)

    • Le unità geografiche e le sottozone che i disciplinari riservano alle rispettive DOP e IGP


    Anche la menzione “vigna” ed i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere impiegata solo per vini DOP e sempreché il nome della vigna sia ricompreso negli appositi elenchi regionali.


  • Adempimenti amministrativi

    Il sistema dei controlli sulla produzione e circolazione dei prodotti vitivinicoli si basa su una serie di elementi tra loro coordinati.

    Schedario viticolo: strumento per il controllo del potenziale viticolo, ove viene iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino, con attribuzione dell'eventuale idoneità alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT.

    Registri vitivinicoli: strumenti di tracciabilità e controllo dei prodotti vitivinicoli, in Italia sono stati dematerializzati nell’ambito del Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN).

    Gli operatori sono tenuti ad annotarvi, entro termini tassativi:


    • Le entrate e le uscite di prodotti

    • Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento

    • Le riclassificazioni ed i declassamenti

    • Le elaborazioni di vini spumanti e frizzanti

    • Il prelievo di campioni di vino DOP

    • I cali, le perdite ed i superi


    Dichiarazione di vendemmia: presentata annualmente dai produttori di uva da vino, ha ad oggetto i quantitativi, espressi in chilogrammi, di uva prodotta nell’ultima campagna vendemmiale all’interno del territorio di ogni Regione o Provincia autonoma.
    Dichiarazione di produzione: presentata dagli operatori che effettuano la vinificazione, ha ad oggetto i quantitativi, espressi in litri, di vino prodotto e mosti d’uva detenuti alla nell’ultima campagna vendemmiale, all’interno del territorio di ogni Regione o Provincia autonoma.
    Dichiarazione di giacenza: comunicazione obbligatoria dei quantitativi, espressi in ettolitri, di vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati che sono detenuti alle ore 24 del 31 luglio di ogni anno.
    Documenti di accompagnamento: devono scortare ogni trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra operatori; in base al tipo di trasporto, assumono la forma di:


    • Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli (DDT integrato con i dati previsti dalla normativa UE)

    • Movimenti vitivinicoli (MVV)

    • Documento amministrativo e-AD

    • Documento di accompagnamento semplificato (DAS)


  • Prodotti vitivinicoli aromatizzati

    Un’autonoma disciplina è prevista in materia di produzione, etichettatura ed indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ossia, di quelle bevande alcoliche derivanti dai prodotti vitivinicoli che hanno subito un’aromatizzazione (come il vermut).


I servizi dello studio

Lo Studio ha predisposto uno specifico servizio di consulenza ed assistenza rivolto agli operatori vitivinicoli, avente ad oggetto:

  • Il supporto agli operatori che debbano conformare le proprie attività di produzione delle uve, vinificazione, imbottigliamento e circolazione dei prodotti vitivinicoli alle normative di riferimento

  • La revisione delle etichette dei prodotti vitivinicoli per la verifica della presenza e correttezza delle indicazioni obbligatorie

  • La verifica sull’ammissibilità delle informazioni riportate a titolo volontario nell’etichettatura e nei messaggi pubblicitari (su brochure, siti internet e social network)

  • Il supporto alle aziende europee e di Paesi terzi che intendano esportare i loro prodotti in Italia

  • L’assistenza per la realizzazione di servizi e-commerce

  • La redazione dei contratti dell’impresa vitivinicola

  • Il supporto per la registrazione di una DOP o IGP, predisponendo il relativo disciplinare e la documentazione tecnica di supporto e gestendo i rapporti con gli Enti pubblici competenti

  • Aiuto nel comporre eventuali vertenze tra operatori ed Organismi di Controllo


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Altri Servizi


Etichettatura ed informazioni al consumatore

Informazioni obbligatorie, informazioni volontarie, claims nutrizionali e salutistici.

Sicurezza
degli alimenti

Rintracciabilità, ritiro e richiamo, requisiti di igiene, Haccp, flessibilità.

Integratori, alimenti arricchiti e novel food​

Integratori, alimenti arricchiti, novel food, alimenti a fini medici speciali, dietetici, prima infanzia.

Indicazioni geografiche e di qualità

DOP, IGP, STG, biologico, produzione integrata, marchi collettivi e di certificazione.

Organizzazione dell’impresa
e rapporti commerciali

Contratti, e-commerce, marchi d’impresa, sanzioni, recupero crediti, controversie.

Diritto
amministrativo​

adempimenti per avvio attività, contributi pubblici, appalti, ricorsi amministrativi.

Formazione e consulenza aziendale

Corsi di formazione in azienda, webinar, consulenza continuativa.