Carni in macelleria bollate per autoconsumo.

 

Quesito: In una macelleria vengono rinvenute delle carni con bollatura “triangolare” per autoconsumo. Gli organi di vigilanza sequestrano le carni e destinano alla distruzione la merce. Qual è la sanzione in questi casi? La macelleria rischia la chiusura, visto che il titolare della macelleria è recidivo per la stessa infrazione?

 

Rispondono il dottor Filippo Castoldi (Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare
Regione Lombardia) e l'avvocato Stefano Senatore.

 

La domanda investe diversi aspetti, non solo di competenza sanitaria, ma, per esempio, anche fiscale. Di seguito si cercherà di affrontare il problema limitatamente dal punto di vista sanitario.

La macellazione degli ungulati, tipicamente suini, per autoconsumo può avvenire presso stabilimenti riconosciuti o presso il domicilio privato.

Si precisa che, sino allo scorso 26 marzo [2021. NdR], era in vigore l’articolo 13 del regio decreto 3298/1928, secondo il quale la macellazione presso il domicilio era consentita solo previa autorizzazione comunale. Tale testo normativo è stato ora interamente abrogato dal decreto legislativo 27/2021, che demanda alle Regioni e Province autonome la regolamentazione di tale pratica, nel rispetto di alcuni principi (tra cui non figura l’emissione di un preventivo titolo autorizzatorio).

Molte Regioni, peraltro già prima dell’emanazione di quest’ultimo provvedimento, avevano introdotto disposizioni sulla macellazione (sia in macelli riconosciuti che a domicilio) per la produzione di carni dirette all’autoconsumo famigliare, con divieto di successiva commercializzazione. Nell’ambito di tali previsioni, in alcuni casi è stata anche prescritta l’apposizione di un bollo sanitario chiaramente diverso e differenziabile da quello previsto dalla pertinente disciplina europea (il famoso “bollo ovale”), al fine di evidenziare l’avvenuta sottoposizione delle carni ad ispezione veterinaria.

Da notare che l’apposizione di un bollo sanitario “speciale” – nel caso in esame, di forma triangolare – non costituisce un requisito in tutte le Regioni e Province autonome, alcune delle quali hanno stabilito che, nel caso in cui la macellazione sia eseguita da una persona formata in grado di rilevare eventuali alterazioni dell’animale, della carcassa o dei visceri e di riferirne al veterinario ufficiale, l’intervento di quest’ultimo si limiti a una attività di sorveglianza, a campione e non preannunciata, al fine di verifica e la regolarità delle disposizioni di cui sopra. In questi casi la carcassa non riporterà bollo di alcun tipo.

Tanto precisato, nella fattispecie oggetto del quesito si può desumere, dalla breve descrizione, che delle carni bollate per autoconsumo siano state messe in vendita presso una macelleria.

Pertanto, risultano essere stati commercializzati dei prodotti di origine animale privi del bollo sanitario prescritto dal regolamento (CE) 853/2004. Il che, salvo ricorrano le ipotesi di esenzione stabilite dall’articolo 1 del medesimo regolamento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 193/2007, in un importo variabile da 3.000 a 18.000 euro per ogni lotto.

L’articolo 32 del regio decreto 3298/1928 assoggettava, inoltre, la merce priva di bollatura a sequestro e distruzione, ma, come già chiarito, tale disposizione è stata recentemente abrogata. Rimane comunque possibile l’operatività del sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981, riguardante tutte le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e le cose che ne sono il prodotto.

Va aggiunto che, qualora la macellazione sia avvenuta nel domicilio privato dell’operatore e, quindi, in luogo diverso da un macello riconosciuto, potrebbe configurarsi anche il reato di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 193/2007, sanzionato con arresto da 6 mesi ad 1 anno o con ammenda fino a 150.000 euro. In questo caso, la carne potrebbe essere assoggettata a sequestro anche nell’ambito del procedimento penale.

Infine, a prescindere da ogni responsabilità amministrativa o penale, resta fermo il potere dell’autorità competente – nel caso in esame, sostanzialmente, l’ASL – di applicare le misure correttive indicate dall’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, tra cui il divieto di immissione in commercio dei prodotti o la distruzione degli stessi, nonché “la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato”. Tali provvedimenti dovranno essere, comunque, adeguatamente motivati e saranno, eventualmente, contestabili dinanzi al Giudice amministrativo.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 87-88]