Somministrazione occasionale di alimenti.

 

Quesito: Un’azienda non alimentare che vuole organizzare un evento, aperto anche a non dipendenti, in cui si somministrano alimenti e bevande, necessita di Scia temporanea e Manuale di Autocontrollo, anche nel caso in cui non ricavi alcun profitto da tale attività? Se si avvale di catering, è sufficiente che se ne occupi la ditta appaltata? Si precisa che l’azienda ha sede nella Regione Veneto.

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore

 

Preliminarmente, occorre chiarire che la disciplina dell’Unione europea in materia di igiene e sicurezza degli alimenti coinvolge tutte le “imprese alimentari”, ossia, secondo la definizione dell’articolo 3, punto 2) del regolamento (CE) 178/2002, qualunque attività, pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che sia connessa ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Vero è che, stando alle indicazioni riportate nel considerando n. 9 del regolamento (CE) 852/2004, il riferimento all’attività di “impresa” andrebbe inteso nel senso di implicare una “certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione”, il che dovrebbe, logicamente, escludere l’applicazione della normativa ad attività meramente occasionali e su scala ridotta.

Tale “considerando”, tuttavia, ha una valenza meramente interpretativa, priva di valore giuridicamente vincolante, e, sino ad oggi, non risulta essersi tradotto in previsioni di portata generale che esentino, in maniera chiara e tassativa, le attività prive di “continuità” dagli obblighi in esame.

Tenuto conto di quanto sopra, e fatte salve eventuali specifiche disposizioni regionali, si consiglia in via generale al lettore di considerare anche gli eventi di somministrazione occasionali, quale quello accennato nel quesito, come soggetti alle regole di igiene. Ciò, quanto meno, a titolo cautelativo, per una maggiore tutela sia degli utenti, sia degli stessi organizzatori, soprattutto nell’evenienza in cui si concretizzassero effettivi pregiudizi per la salute dei partecipanti (ad esempio, per una contaminazione da sostanze che possono provocare allergie o intolleranze).

In quest’ottica, per assicurare la conformità della somministrazione di alimenti alle previsioni normative, dovrà, innanzitutto, essere individuato l’operatore del settore alimentare di riferimento, identificabile – stando a quanto indicato dall’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) 178/2002 – nel soggetto sotto il cui controllo è svolta l’attività e che, conseguentemente, assume la responsabilità dell’adempimento dei relativi obblighi di igiene e sicurezza. A parere di chi scrive, tale figura, a seconda delle modalità di organizzazione dell’evento con somministrazione, potrà individuarsi all’interno dell’azienda organizzatrice o, direttamente, nell’eventuale ditta esterna incaricata del servizio di ristorazione.

Tra gli adempimenti di cui dovrà farsi carico l’operatore del settore alimentare figura, in primo luogo, la registrazione dell’attività ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 (la c.d. “notifica sanitaria”), realizzata attraverso l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) basata sui moduli unificati e standardizzati adottati con intese della Conferenza Stato-Regioni. La SCIA, pur rivolta all’ASL territorialmente, competente, sarà presentata direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla distinta SCIA prevista dalla normativa regionale in materia di commercio e somministrazione.

Nell’ambito della somministrazione andrà, inoltre, garantita la rintracciabilità dei prodotti alimentari gestiti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 e dalle relative Linee guida adottate con accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 2334 del 28 luglio 2005. In sintesi, l’operatore dovrà essere in grado di individuare, per ogni alimento utilizzato, almeno il pertinente fornitore, la data di ricevimento e la natura e la quantità dei prodotti ricevuti.

Da ultimo, è doveroso menzionare gli obblighi di rispetto dei requisiti generali di igiene e di predisposizione del piano di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, entrambi contemplati nell’ambito del regolamento (CE) 852/2004. Per la concreta implementazione di tali adempimenti, sarà opportuno che l’operatore si confronti con l’ASL territorialmente competente per individuare e condividere modalità di attuazione adeguatamente semplificate, che tengano conto della natura occasionale e limitata dell’iniziativa [1]. Le semplificazioni, ad esempio, potrebbero prevedere l’esclusivo riferimento al “Manuale di corretta prassi igienica per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste e sagre”, predisposto dall’UNPLI e validato dal Ministero, ovviamente previa verifica che le attività di impresa alimentare concretamente poste in essere corrispondano a quelle descritte e valutate nel manuale.

Ferme le precedenti indicazioni di natura generale, nel caso specifico di un evento realizzato sul territorio della Regione Veneto assume significativo rilievo la deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 31 marzo 2020, con la quale sono state introdotte specifiche misure di semplificazione a favore degli operatori.

Al punto 2.1, lettera g) del documento, in particolare, si prevede espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del regolamento (CE) 178/2002 e del regolamento (CE) 852/2004 per le “attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati (es. volontari, genitori, nonni, zii, vicini di casa, maestre, suore, alpini ecc.) nell’ambito di iniziative estemporanee occasionali (banchetti, feste, riunioni conviviali, attività di beneficenza e/o raccolta fondi, gazebo ecc.) nelle quali gli alimenti (dolci o altre pietanze) sono appositamente preparati sul posto o “in casa” per l’occasione e in quantitativi ridotti in quanto destinati al consumo da parte di una cerchia di persone limitata all’ambito delle relazioni familiari, scolastiche, parrocchiali e similari con chi li prepara e/o distribuisce. Si intende per occasionale l’attività effettuata in modo saltuario, sporadico, non continuativo né ripetitivo e non organizzato secondo le tipiche forme d’impresa”.

Si consiglia pertanto di valutare, previo opportuno confronto con l’Autorità competente, se la tipologia di evento da organizzare, per quanto riconducibile ad una realtà imprenditoriale e non meramente “privata”, possa comunque beneficiare di tale esenzione, a fronte della probabile analogia delle modalità di realizzazione. Il che determinerebbe, formalmente, l’esclusione di tutti gli obblighi riferiti in precedenza, ferma restando l’opportunità di adeguarsi comunque, quanto meno, ai principi generali di igiene, considerata la loro utilità nell’assicurare la produzione e somministrazione di alimenti sicuri.

Peraltro, per il caso in cui l’attività di somministrazione occasionale non possa ricadere nella citata ipotesi di esenzione, la medesima deliberazione, al punto 3.1.c., lettera b), solleva comunque, in modo esplicito, l’organizzatore dell’evento dall’obbligo di presentazione della “notifica sanitaria”, qualora esso si affidi ad un’impresa di catering già registrata e quest’ultima provveda a darne informazione al Comune nell’ambito della SCIA per l’attività di somministrazione.

Invece, al fine dell’assolvimento degli obblighi di igiene di cui al regolamento (CE) 852/2004 (qualora applicabili), va preso atto che, nella Regione Veneto, si ritiene possibile fare riferimento anche allo strumento di semplificazione rappresentato dal “Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari”, adottato dall’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana con la delibera 1298 dell’11 luglio 2017.

Tale guida, che si colloca nell’ambito di un progetto sperimentale volto a consentire una notevole riduzione degli oneri di autocontrollo, riguardante anche le attività di somministrazione, contempla infatti la sostituzione del c.d. “manuale HACCP” con l’applicazione di buone prassi di igiene, considerate maggiormente compatibili con la quotidianità delle piccole realtà aziendali. Per quanto qui rileva, il documento dovrebbe potersi ritenere applicabile, oltre alle microimprese cui è esplicitamente rivolto, anche alle attività di natura temporanea, assimilabili alle prime per entità e modalità di svolgimento.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2024, Filo diretto con l'esperto]



NOTE:

[1] Si ricorda, peraltro, che gli strumenti per un’applicazione flessibile degli obblighi in materia di igiene alimentare, finalizzata a rendere gli stessi proporzionati al livello di rischio correlato alla specifica attività svolta, hanno formato oggetto di specifici e dettagliati documenti di orientamento della Commissione europea, l’ultimo dei quali è rappresentato dalla comunicazione 2022/C 355/01.

Tuttavia, non essendo stati adottati, a livello nazionale, atti giuridicamente vincolanti che rendano operative tali semplificazioni con criteri certi ed oggettivi, la flessibilità deve ritenersi, tuttora, rimessa alla valutazione, caso per caso, da parte delle singole Autorità competenti degli Stati membri.


ALLEGATO: