Le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) identificano prodotti originari di uno specifico territorio e strettamente legati a tale origine geografica, in quanto:
Le Indicazioni Geografiche protette (IGP) identificano prodotti originari di un determinato territorio e legati – anche se in modo meno intenso – a tale origine geografica, essendo sufficiente:
Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) indicano prodotti non legati ad uno specifico territorio, ottenuti però mediante una ricetta tradizionale, ossia:
L’uso dei nomi registrati come DOP, IGP e STG – secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 – è riservato ai soli prodotti conformi al relativo disciplinare di produzione e sottoposti ad un rigoroso sistema di controllo.
Per tutti gli altri prodotti, non soltanto è precluso l’uso del nome registrato ma è vietata, altresì, qualsiasi sua imitazione o evocazione, ed ogni altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.
La disciplina contenuta nel citato regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica alla generalità dei prodotti agroalimentari, ad eccezione dei seguenti alimenti che sono sottoposti a specifiche discipline di settore, di contenuto comunque analogo: