
Le denominazioni nazionali dei prodotti di salumeria: aggiornamenti normativi e nuovi requisiti.
Il presente articolo è stato originariamente pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola, numero 08-09 / agosto-settembre 2025, periodico di informazione tecnica per il settore agroalimentare.
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Autore: Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo.
L’introduzione della normativa italiana sui prodotti di salumeria si deve alla Legge n. 350/2003 (“Legge Finanziaria 2004”), con il cui art. 4, comma 66 – tuttora in vigore – il Ministro delle attività produttive (attuale Mimit) ed il Ministro delle politiche agricole e forestali (attuale Masaf) furono incaricati di regolamentare l’uso delle denominazioni di vendita di alcuni salumi tipici nazionali.
La relativa disciplina venne, quindi, formulata con il Decreto Interministeriale 21 settembre 2005, subendo nel tempo un solo intervento di modifica, ad opera del D.I. 26 maggio 2016; in forza di tali due atti è stata dunque garantita, sino ad oggi, la tutela delle denominazioni di vendita “prosciutto cotto”, “prosciutto crudo stagionato”, “salame” e “culatello”.
A dieci anni di distanza dall’ultima revisione, il quadro normativo viene ora riorganizzato, aggiornato ed ulteriormente potenziato ad opera del Decreto Interministeriale 8 agosto 2025, al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze del settore e dell'evoluzione dei metodi e delle tecnologie produttive.
Va chiarito che il Decreto qui in esame, pur abrogando e sostituendo integralmente il D.I. 21 settembre 2005 ed il D.I. 26 maggio 2016, si pone in sostanziale continuità con il sistema previgente, ormai noto agli operatori del settore.
Pertanto, considerando lo spazio a disposizione, nella presente trattazione non verrà riproposto l’intero contenuto del testo normativo, ritenendo invece più utile soffermarsi sui rilevanti elementi di novità apportati dal Decreto.
Il campo di applicazione del Decreto 8 agosto 2025.
Il primo, importante profilo da segnalare del nuovo regime riguarda l’estensione del suo campo di applicazione, nel quale vengono incluse due nuove denominazioni di prodotto:
- la “bresaola”, cui è dedicato il Capo V del Decreto, costituito dagli articoli 29-35;
- lo “speck”, disciplinato dal Capo VI, artt. 36-44.
Queste ultime si aggiungono, ovviamente, alle denominazioni di vendita già oggetto della precedente regolamentazione, tutte riproposte all’interno del nuovo testo:
- “prosciutto cotto”, comprese le tipologie “prosciutto cotto scelto” e “prosciutto cotto di alta qualità” (Capo I, artt. 1-10);
- “prosciutto crudo stagionato” (Capo II, artt. 11-16);
- “salame” (Capo III, artt. 17-21);
- “culatello” (Capo IV, artt. 22-28).
L’uso delle suddette denominazioni legali viene, quindi, riservato ai prodotti conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto, i quali attengono:
- alla definizione del prodotto;
- agli ingredienti ammessi;
- al processo produttivo;
- alle caratteristiche del prodotto finito, sotto il profilo chimico-fisico ed organolettico;
- alle modalità di commercializzazione, incluse le regole di etichettatura.
In coerenza con il principio del mutuo riconoscimento, l’art. 49 esclude l’applicazione del testo normativo ai “prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)”.
La stessa disposizione fa salva, al contempo, la facoltà delle Autorità nazionali di limitare o vietare l’accesso al mercato nazionale, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/515 [1], di specifici prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, qualora essi non garantiscano un livello di protezione equivalente a quello richiesto dal Decreto.
L’esclusione dei prodotti di salumeria DOP e IGP.
Diversamente rispetto alla normativa previgente, il nuovo atto ministeriale si preoccupa anche di precisare il suo rapporto con la disciplina unionale in materia di Indicazioni geografiche, stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1143 [2].
A ben vedere, infatti, diversi nomi di salumi DOP e IGP includono, al loro interno, le denominazioni di vendita oggetto del D.I. 8 agosto 2025 (ad esempio, “Prosciutto di Parma”, “Salame Piacentino”, “Culatello di Zibello”, “Bresaola della Valtellina” e “Speck Alto Adige”); l’utilizzo di tali nomi, tuttavia, prescinde dal rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa ministeriale qui in esame, essendo consentito a tutti i prodotti conformi al rispettivo disciplinare di produzione.
Coerentemente, pertanto, nel preambolo del D.I. 8 agosto 2025 si dà atto della necessità di “delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni del presente provvedimento solo ai prodotti di salumeria non tutelati”.
Esigenza che viene poi tradotta, sul piano normativo, nelle previsioni di cui agli artt. 11, 17, 22, 29 e 36, ove si puntualizza che i requisiti del Decreto si applicano “fatte salve” le prescrizioni contenute nei disciplinari di produzione dei salumi “riconosciuti come Indicazione geografica. In altri termini, viene espressamente riconosciuta la possibilità di impiegare le denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria nazionali qualora ciò sia permesso dal disciplinare di produzione di una DOP o un’IGP, le cui disposizioni prevalgono su quelle del D.I. 8 agosto 2025.
Si precisa che la suddetta regola non viene, però, estesa alla denominazione di vendita “prosciutto cotto”. Il che si può spiegare in ragione della mancanza, ad oggi, di Indicazioni geografiche italiane per salumi appartenenti a tale tipologia.
La denominazione di vendita “Prosciutto cotto”.
La prima denominazione di vendita contemplata dal D.I. 8 agosto 2025 è quella di “prosciutto cotto”, che l’art. 1 riserva, come nel regime previgente, al prodotto di salumeria ottenuto dalle cosce del suino eventualmente sezionate, disossate, sgrassate, private dei tendini e della cotenna, con impiego – da intendersi obbligatorio – dei seguenti ingredienti:
- acqua,
- sale, compreso il sale iodato,
- nitrito di sodio e/o nitrito di potassio.
Diversamente rispetto al passato, viene ora, però, accordata agli Operatori del settore alimentare (Osa) la facoltà di non utilizzare il nitrito, assumendosene la responsabilità e sempre che gli stessi siano in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'Autorità sanitaria competente, che le procedure utilizzate:
- siano supportate da giustificazione scientifica;
- garantiscano il rispetto dei criteri microbiologici di igiene del processo e di sicurezza dei prodotti alimentari, come definiti dalla normativa vigente (in particolare, dal Regolamento (CE) 2073/2004).
Ulteriori novità riguardano, poi, l’ingrediente “coscia di suino”, per il quale:
- per un verso, si precisa come la coscia debba provenire esclusivamente da animali della sottospecie suina sus scrofa domesticus (ossia, dal comune maiale);
- per altro verso, si consente l’utilizzo di una singola tipologia di muscolo proveniente da più cosce di suino, qualora la coscia sia destinata alla produzione di “prosciutto cotto” diverso dalle tipologie “scelto” e “alta qualità”.
Merita di essere menzionata, altresì, la disciplina degli ingredienti facoltativi, recata dall’art. 2 del Decreto. Tale disposizione, difatti, oltre a confermare la possibilità d’impiego di tutti i prodotti già in precedenza consentiti (quali vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, maltodestrine [sciroppo di glucosio], proteine del latte, proteine di soia, amidi e fecole nativi o modificati per via fisica o enzimatica e spezie), ammette ora anche i seguenti ulteriori ingredienti:
- brandy e altri alcolici
- birra
- aceto (compreso l'aceto balsamico)
- piante aromatiche
- gelatine alimentari
- aromi
- additivi consentiti
- miele
- tartufo
- formaggio
- frutta (anche a guscio)
- frutta disidratata
- pesto
- nduja
- verdure fresche, congelate o disidratate.
L’ultimo profilo di novità riguarda la denominazione di vendita e, in particolare, l’obbligo – introdotto dall’art. 6, comma 3 del Decreto – di integrare la stessa con un’indicazione volta a segnalare i prodotti che siano stati, eventualmente, affumicati o arrostiti.
La denominazione di vendita “Prosciutto crudo stagionato”.
Con la denominazione “prosciutto crudo stagionato”, ai sensi del D.I. 8 agosto 2025, art. 11, possono essere identificati soltanto i prodotti di carne stagionati, non affumicati, ottenuti da cosce suine mediante tecnica tradizionale, basata sulla salagione a secco e sulla stagionatura a temperatura controllata.
Nell’ambito dei requisiti prescritti per tale tipologia, le novità da segnalare riguardano, in primo luogo, l’elenco degli ingredienti ammessi a titolo volontario, nel cui novero l’art. 12 inserisce anche il “tartufo”.
In secondo luogo, vengono riformulati all’art. 15 – in senso meno restrittivo – i seguenti parametri che definiscono le caratteristiche del prodotto finito:
- l’umidità, per la quale si richiede ora un valore “inferiore al 64%” (mentre il testo previgente indicava tassativamente “64%”);
- l’indice di proteolisi, il cui valore deve essere, genericamente, “inferiore al 30%” (eliminando la soglia minima del “22%”);
- le proteine, che possono essere quantificate in qualunque misura “superiore al 24%” (in luogo del valore tassativo “24%” prescritto in passato).
La denominazione di vendita “Salame”.
In continuità con la disciplina previgente, l’art. 17 del nuovo testo normativo conferma che la denominazione “salame” identifica il prodotto di salumeria:
- costituito da carni ottenute dalla muscolatura striata appartenente, prevalentemente, alla carcassa di suino,
- con aggiunta di sale e, eventualmente, di carni di altre specie animali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzioni variabili.
Tale definizione viene ora, però, integrata con riferimento al sale, precisando che l’obbligo del suo utilizzo può essere soddisfatto anche ricorrendo al sale iodato, al cloruro di potassio ed ai sostitutivi del sodio.
Ad essere riformato è inoltre l’elenco degli ingredienti facoltativi, limitato sino ad oggi a: vino, pepe, aglio, piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colture microbiche di avviamento alla fermentazione, spezie, aromi, additivi consentiti ad eccezione dei coloranti.
L’art. 18 del Decreto ripropone la medesima lista, integrandola tuttavia con:
- aceto (compreso l'aceto balsamico);
- brandy ed altri alcolici;
- miele;
- tartufo;
- formaggio;
- frutta a guscio.
Viene invece mantenuto il divieto di impiego di additivi coloranti, che pure aveva formato oggetto di rilievi da parte della Commissione nel corso della procedura di notifica TRIS 2024/0003/IT e che il Governo italiano si era, conseguentemente, impegnato a rimuovere [3].
Infine, per quanto non rappresenti un elemento di novità, è opportuno segnalare che il termine “salame” continuerà a poter essere utilizzato all’interno delle denominazioni riferite a prodotti di natura diversa rispetto a quelli disciplinati dal D.I. 8 agosto 2025, purché tali da non ingenerare confusione (si pensi, esemplificativamente, alla denominazione del prodotto dolciario “salame di cioccolato”)
La denominazione di vendita “Culatello”.
Ai sensi del D.I. 8 agosto 2025, art. 22, la denominazione legale “culatello” viene riservata al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dai muscoli crurali posteriori ed interni della coscia del suino, la quale:
- è totalmente privata della cotenna e parzialmente del grasso di copertura,
- è separata completamente dalla sua base ossea,
- è sezionata in modo da assumere forma “a pera”.
Si segnala che tanto la definizione appena richiamata, quanto la restante parte della disciplina del Culatello riproducono, pedissequamente, le previsioni del regime precedente.
La nuova denominazione “Bresaola”.
Come anticipato, la “Bresaola” rappresenta una delle due nuove denominazioni adottate dal Mimit e dal Masaf.
Il suo uso, stando a quanto prescritto dall’art. 29, è riservato al prodotto di salumeria ottenuto, esclusivamente, da carne fresca bovina, equina o di cervo, anche congelata, trasformata utilizzando i fasci muscolari privati delle ossa.
Rispetto a tale categoria, considerata la sua recente introduzione, si ritiene utile offrire una panoramica completa e dettagliata dei relativi requisiti, presentata all’interno della Tabella A.
A suscitare attenzione, inoltre, è il regime di protezione – estremamente rigoroso – istituito dall’art. 34 del Decreto. Tale disposizione, difatti, non si limita a vietare l’uso della denominazione “bresaola” per prodotti di salumeria non conformi ai requisiti ministeriali ma, nei loro confronti, preclude anche il ricorso a “termini similari o direttamente o indirettamente evocativi di tale denominazione” [4].
Estendendo la tutela del nome “bresaola” anche alle condotte di “evocazione”, tuttavia, ad avviso di chi scrive, le Autorità nazionali finiscono per introdurre una disciplina sulla “denominazione dell’alimento” difforme rispetto a quella (armonizzata) del Regolamento (UE) 1169/2011; in merito alla validità giuridica di tale divieto sarebbe, quindi, opportuna un’attenta discussione.
Fermo quanto sopra, l’art. 34 vieta, inoltre, l’uso della denominazione “bresaola” “nella denominazione di vendita, negli ingredienti, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari, nei quali non sia stata utilizzata la materia prima di cui all'art. 29 e non siano state rispettate le caratteristiche di cui al capo V del presente decreto”.
La nuova denominazione di vendita “Speck”.
Altra regolamentazione adottata, per la prima volta, con il D.I. 8 agosto 2025 è quella dedicata alla denominazione “speck”, che l’art. 36 riserva al prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata e ben stagionata.
Nonostante tale definizione generale, viene consentita anche l’elaborazione di versioni “speciali” dello speck, ottenute da altri tagli del suino, purché identificate dalle seguenti denominazioni specifiche:
- per la mezzena: “speck di mezzena”, “Seitenspeck” oppure “Mezetspeck”
- per la pancetta: “speck di pancetta”, “Bauchspeck” oppure “Brettlspeck”
- per il carré: “speck di carré”» oppure “Karreespeck”
- per la coppa: “speck di coppa” oppure “Schopfsspeck”
- per la spalla: “speck di spalla” oppure “Schulterspeck”
- per la fesa/sottofesa/lo scamone e la noce: “speck di fesa”, “speck di sottofesa”, “speck di scamone” e “speck di noce” oppure “Minispeck” e “Kaiserteilspeck” e “Kaiserspeck”
Anche in questo caso, stante la necessità per gli operatori di far fronte ad una disciplina del tutto nuova, si rende opportuna una descrizione puntuale dei suoi contenuti, per la quale si rimanda all’apposita Tabella B.
Ingredienti con funzione conservante
Riprendendo – seppure con una nuova riformulazione – quanto già stabilito dalla normativa previgente, il D.I. 8 agosto 2025, art. 45, comma 1 stabilisce che l'utilizzo, nei prodotti a base di carne, di ingredienti che apportano nitrati, nitriti o entrambi si configura come aggiunta di additivi conservanti.
Al riguardo, occorre inoltre tenere conto delle indicazioni fornite dalla Commissione nell’ambito della procedura di notifica TRIS 2024/0003/IT, attraverso la Nota n. 791 del 22 gennaio 2025. In tale documento viene ricordato infatti che il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, con Deliberazione del 17 settembre 2018, ha rilevato come il Regolamento (CE) 1333/2008 non autorizzi l’uso di nitriti provenienti da fonti naturali (ad esempio, mediante l’impiego di estratti vegetali naturalmente ricchi di tali componenti).
Al comma 2, l’art. 45 ribadisce, invece, come non sia possibile vantare l'assenza di conservanti in presenza di ingredienti con funzione conservante, anche nel caso in cui non si utilizzino nitriti (E249 e E250) e nitrati (E251 e E252). Viene ora puntualizzato, tuttavia, che tale divieto non opera nel caso di aggiunta di sale.
Controlli ufficiali e sanzioni.
Il tema dei controlli è affrontato nell’allegato A del D.I. 8 agosto 2025, nel quale sono stabilite sia regole di portata generale sui controlli ufficiali e sull’autocontrollo, sia standard operativi sul campionamento e sull’analisi delle singole tipologie di salumi.
La relativa disciplina, ad ogni modo, conferma sostanzialmente le disposizioni già precedentemente in vigore, fatto salvo per l’introduzione di alcune regole di dettaglio dedicate alle verifiche condotte sulla bresaola e sullo speck.
Per i profili sanzionatori, invece, il Decreto rimanda a quanto disposto dalla Legge 350/2003, art. 4, comma 67, nel quale l’uso delle denominazioni di vendita in difformità dalle previsioni ministeriali viene assoggettato:
- ad una sanzione amministrativa da € 3.000 a 15.000;
- nonché alla confisca amministrativa dei prodotti, che dovrà essere disposta anche qualora non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione.
La disposizione fa salve, inoltre, “le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.
Entrata in vigore e regime transitorio.
Come stabilito dall’art. 50, il Decreto in esame è già entrato in vigore lo scorso 24 agosto, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Fanno però eccezione le disposizioni dedicate alla bresaola ed allo speck, la cui vigenza è stata posticipata al 23 agosto 2026.
È inoltre istituito un regime transitorio applicabile a tutte le tipologie di salumi, in base al quale potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, anche se non conformi alla nuova disciplina, i prodotti che risultino già immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del Decreto nei loro confronti.
Tabella A
Requisiti per l’uso della denominazione “bresaola”
(Decreto Interministeriale 8 agosto 2025, artt. 29-35)
| Definizione | Prodotto di salumeria ottenuto da carne fresca bovina, equina o di cervo (anche congelata), trasformata utilizzando i fasci muscolari privati delle ossa e rifilati per asportare parti grasse e tendinose |
| Tagli utilizzabili | Tagli muscolari del quarto posteriore e del quarto anteriore dell'animale di peso compreso tra 250 g e 15 kg
Esclusi i seguenti tagli: costata, collo, pancia, petto, reale, stinco |
| Ingredienti ammessi | Sale (anche iodato), spezie, piante aromatiche, destrosio, fruttosio, saccarosio, vino, colture microbiche di avviamento, aromi (anche naturali), additivi consentiti dalla normativa vigente |
| Processo produttivo | a) Eventuale rifilatura per asportare le parti grasse e tendinose esterne laddove presenti
b) Salagione a secco e/o in salamoia c) Eventuale insacco in involucri naturali o artificiali d) Maturazione in condizioni controllate per consentire una graduale riduzione dell’umidità, per una durata minima variabile a seconda del peso dei tagli utilizzati: - 250 g – ≤ 1 kg: maturazione minima di 4 gg - 1 kg – ≤ 3 kg: maturazione minima di 5 gg - 3 kg – ≤ 6 kg: maturazione minima di 6 gg - 6 kg – ≤ 9 kg: maturazione minima di 7 gg - 9 kg – ≤ 12 kg: maturazione minima di 8 gg - 12 kg – ≤ 15 kg: maturazione minima di 9 gg e) Eventuale affumicatura con legno, erbe, piante aromatiche naturali, aromi e/o aromatizzanti di affumicatura f) Eventuale trattamento in superficie con colture microbiche, amidi e farine di cereali. |
| Caratteristiche | Forma derivata dal muscolo da cui proviene, cilindrica se insaccata o a mattonella se sottoposta a pressatura
Colore rosso uniforme per la parte magra e bianco per la parte grassa Aspetto privo di infiltrazioni e fessurazioni Odore e sapore tipici del prodotto maturo, con percezione moderatamente salina, nota aromatica e di eventuale affumicato Consistenza morbida ma non cedevole alla compressione Sezione centrale con tenore massimo di grassi del 16% e tenore minimo di proteine del 24% |
| Presentazione | Sfusa o confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva
Intera, in tranci, affettata o comunque porzionata in altre forme (es. cubettata, «a fiammifero») |
| Condizioni di vendita | Mantenimento ad una temperatura idonea a garantirne la salubrità igienico-sanitaria, sotto la responsabilità dell’OSA, che ne deve fornire precisa indicazione |
Tabella B
Requisiti per l’uso della denominazione “speck”
(Decreto Interministeriale 8 agosto 2025, artt. 36-44)
| Definizione | Prodotto di salumeria stagionato, ottenuto dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata e ben stagionata |
| Rifilatura | La coscia di suino deve essere rifilata secondo il metodo tradizionale, ovvero:
a) con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa; b) con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all'osso della «noce»; c) con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non residuino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato |
| Ingredienti obbligatori | Carne di suino (anche congelata); sale alimentare, compreso il sale iodato; pepe intero o spezzato |
| Altri ingredienti ammessi | Spezie, erbe, loro estratti, vino e additivi consentiti a norma dei regolamenti unionali |
| Processo produttivo | a) salagione mediante salatura a secco, senza l'uso di zangolatura e di siringatura
b) affumicatura in appositi locali, ad una temperatura non superiore a 25 °C; senza l’impiego di aromi di affumicatura c) stagionatura a temperatura d'ambiente da 10 a 20°C, con umidità relativa percentuale compresa fra il 55% ed il 90% La durata della lavorazione deve essere di almeno dodici settimane; al termine, deve essere raggiunto un calo peso minimo del 28% |
| Caratteristiche | Peso minimo della baffa intera, all'atto dell'immissione in commercio, di 3,4 kg
Caratteristica crosta superficiale accanto alla parte magra e cotenna di colore marrone accanto alla parte grassa Aspetto interno al taglio di colore rosso, con parti in bianco-rosato, privo di infiltrazioni e cavità Odore e sapore tipico di stagionato-affumicato, con moderata percezione salina-aromatica e assenza di gusti rancidi, nonché consistenza non molle e non fibrosa alla masticazione La fetta estratta a metà presenta un tenore massimo di sale del 6%, un tenore di proteine pari o superiori al 20% ed un rapporto grasso/proteine pari o inferiore a 1,7 |
| Caratteristiche per gli speck “speciali” | Ottenuti da tagli alternativi del suino, opportunamente salati, affumicati e stagionati
Peso finito variabile da 1 kg a 5 kg, ad eccezione dello “speck di mezzena”, il cui peso deve variare da 8 kg a 30 kg Proprietà al taglio: - colore rosso della parte magra con presenza di crosta superficiale e di parti grasse di colore bianco-rosato; - odore tipico di stagionato, spezie e affumicato; - sapore tipico di stagionato, speziato e affumicato, con moderata percezione salina e assenza di gusti rancidi; - consistenza compatta ma non fibrosa alla masticazione. |
| Presentazione | Sfuso o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva
Intero, in tranci, affettato o comunque porzionato in altre forme (es. cubettato, «a fiammifero») |
| Condizioni di vendita | Mantenimento ad una temperatura idonea a garantirne la salubrità igienico-sanitaria, sotto la responsabilità dell’OSA, che ne deve fornire precisa indicazione |
NOTE:
[1] Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
[2] In realtà il Decreto Interministeriale, la cui prima stesura risale all’inizio del 2024, richiama ancora il Regolamento (UE) 1151/2012, nel frattempo abrogato e sostituito, per l’appunto, dal Regolamento (UE) 2024/1143.
[3] Ci si riferisce alla Nota della Commissione europea n. 758 del 12 marzo 2024, che l’Italia aveva riscontrato con la Nota n. 1458 del 4 giugno 2024, entrambe pubblicate sul portale TRIS della Commissione europea alla pagina https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/25305.
[4] La commercializzazione con la denominazione bresaola o con termini similari o evocativi viene vietata, in particolare:
- per i prodotti contenenti carni macinate, carni separate meccanicamente e/o carni ricomposte;
- per i prodotti ricavati da animali diversi da bovino, equino e cervo o ricorrendo a tagli di bovino, equino e cervo non consentiti.

