
Il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera: le novità del Regolamento (UE) 2026/1739.
Il presente articolo è stato originariamente pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola, numero 08-09 /agosto-settembre 2026, periodico di informazione tecnica per il settore agroalimentare.
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INTRODUZIONE
Lo scorso 18 agosto è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2026/1739[1], portando con sé numerose, importanti novità normative per il mercato dei prodotti agricoli e alimentari, al dichiarato fine di rafforzare la posizione degli agricoltori.
L’esigenza da cui muove il Legislatore unionale, esplicitata dal Considerando 1) del Regolamento, è quella di promuovere la stabilità, l’equità e la fiducia nella filiera agro-alimentare, in una fase storica di profonda incertezza. La pandemia di COVID-19, la crescente instabilità del commercio mondiale, le condizioni climatiche estreme, la guerra in Ucraina, senza considerare il maggiore impegno richiesto agli agricoltori nell’ottica della sostenibilità, sono tutti fattori che, negli ultimi anni, hanno concorso a determinare un significativo aumento di costi a carico degli operatori agricoli e dei prezzi del loro prodotti, a fronte, peraltro, di un incremento del costo della vita che ha limitato significativamente il potere di acquisto dei consumatori.
In questo difficile contesto, il Legislatore unionale ha, quindi, fatto ricorso una serie di interventi per tentare di migliorare la qualità delle relazioni commerciali:
- la previsione di nuove indicazioni facoltative (“giusto”, “equo”, “filiera corta”);
- la generalizzazione dell’obbligo di stipulare contratti scritti per le cessioni di prodotti agricoli;
- l’estensione dei compiti e degli obiettivi delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali;
- il finanziamento alle misure collettive per la gestione delle crisi di mercato;
- le nuove regole sulle designazioni riservate delle carni e dei prodotti a base di carne;
- le modifiche ai regimi di sostegno PAC per incentivare l’organizzazione dei produttori.
A seguire, viene fornito un breve quadro dei più significativi elementi di novità ritenuti più rilevanti.
LE NUOVE INDICAZIONI FACOLTATIVE: 'GIUSTO', 'EQUO' E 'FILIERA CORTA'
Una prima innovazione è apportata attraverso il nuovo art. 88 bis del Regolamento (UE) 1308/2013 (di seguito, Regolamento OCM), che introduce una disciplina armonizzata sull’uso delle indicazioni “giusto”, “equo” e “filiera corta” nell’etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali dei prodotti agricoli e alimentari rientranti nei settori dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito, OCM) [2].
In particolare, le indicazioni “giusto” e “equo”, nonché ogni altra indicazione avente significato equivalente, potranno essere usate soltanto per informare gli acquirenti dell’esistenza di modalità organizzative della produzione, distribuzione o commercializzazione che garantiscano almeno i seguenti requisiti:
- la stabilità, anche grazie a contratti tra i produttori e gli acquirenti;
- la trasparenza nelle relazioni tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo la filiera;
- la trasparenza nelle informazioni sugli agricoltori partecipanti alla filiera;
- un prezzo, per i loro prodotti, considerato equo e remunerativo dagli agricoltori partecipanti;
- le iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare contribuendo allo sviluppo delle comunità rurali, soprattutto attraverso la promozione di organizzazioni collettive di agricoltori gestite democraticamente.
Diversamente, l’indicazione “filiera corta” potrà essere impiegata a condizione che i consumatori possano facilmente individuare le aziende degli agricoltori in cui sono state prodotte le materie prime e, al contempo, che le modalità organizzative della produzione, distribuzione o immissione sul mercato garantiscano:
- un legame diretto tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto, con la presenza al massimo di un intermediario (a prescindere dalla distanza territoriale tra i soggetti);
- oppure, uno stretto legame tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto, con presenza di un numero limitato di intermediari (quindi, anche più di uno) ma a condizione, in tal caso, che l’agricoltore, gli intermediari e il consumatore finale del prodotto si trovino in vicinanza geografica tra loro.
Le nuove previsioni entreranno in applicazione il 19 agosto 2028.
Gli Stati membri potranno, comunque, adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscano condizioni supplementari rispetto a quelle precedenti.
I CONTRATTI SCRITTI OBBLIGATORI NEL SETTORE DEL LATTE
Il Legislatore apporta profonde modifiche alle norme che impongono la contrattazione scritta nel settore del latte, contenute nell’art. 148 del Regolamento OCM.
È introdotto, infatti, un obbligo generalizzato di stipula di contratti scritti, operante per tutte le consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari che siano effettuate da agricoltori, associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori (OP) o associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) e vengano destinate a:
- trasformatori;
- collettori, ossia, imprese che trasportano latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore (in ciascun caso, con trasferimento della proprietà del latte crudo);
- distributori;
- rivenditori al minuto.
Si assiste, quindi, un significativo cambio di approccio, considerando che nel regime attuale – secondo la normativa unionale – il ricorso al contratto scritto è obbligatorio solo qualora previsto dallo Stato membro interessato e, comunque, esclusivamente per il latte crudo.
Per altro verso, la riforma conferma che i contratti scritti dovranno essere stipulati prima della consegna e recare uno specifico contenuti minimo obbligatorio, qui riportato nella Tabella A. Al riguardo, si segnalano però due importanti innovazioni rispetto al quadro previgente.
In primo luogo, in tutti i rapporti aventi una durata superiore a sei mesi, viene richiesta la predisposizione di una clausola di revisione, attivabile dall’agricoltore, da un’associazione di agricoltori, da un’OP o da un’AOP, nel caso di circostanze impreviste (quali condizioni climatiche estreme, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o qualsiasi altro motivo).
In secondo luogo, maggiore attenzione viene rivolta al prezzo della consegna che, laddove non prefissato tra le parti, dovrà essere determinabile sulla base di fattori previsti dal contratto, nei quali andranno inclusi indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo facilmente accessibili e comprensibili e tali da riflettere i cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione.
La disciplina attribuisce, comunque, agli Stati membri il potere di:
- estendere l’obbligo di contratto scritto anche ad operatori ulteriori;
- rendere obbligatoria un’offerta scritta di contratto;
- prevedere talune esenzioni;
- imporre la registrazione dei contratti.
L’ultima innovazione rilevante riguarda l’obbligo, per gli Stati membri, di assicurare la disponibilità di meccanismi di mediazione o comparabili, facoltativi ma imparziali, per i casi in cui le parti non siano in grado di trovare un accordo per concludere o rivedere il contratto.
Le modifiche normative diverranno operative, ad ogni modo, solo dal 19 agosto 2028.
Si ricorda peraltro che, in Italia, le norme unionali dovranno essere coordinate con le disposizioni nazionali previgenti, contenute nel Decreto Legislativo n. 198/2021 [3] e nel Decreto-Legge n. 51/2015 [4].
I CONTRATTI SCRITTI PER LA CESSIONE DEGLI ALTRI PRODOTTI AGRICOLI
Con le modifica apportate all’art. 168 del Regolamento (UE) 1308/2013, la riforma estende il modello del contratto scritto obbligatorio all’insieme dei prodotti agricoli e alimentari rientranti nell’ambito dell’OCM (con l’esclusione dei soli prodotti oggetto di regimi dedicati, quali il latte e i lattiero-caseari e lo zucchero).
Ad essere coinvolte, in particolare, sono tutte le cessioni effettuate nell’Unione da agricoltori, associazioni di agricoltori, OP o AOP verso trasformatori, distributori o rivenditori al minuto.
Anche in questo caso il contratto dovrà essere stipulato prima della consegna, in forma scritta, e contenere gli elementi minimi richiesti dal Legislatore, qui riportati nella Tabella B.
Tali contenuti minimi corrispondono, in sostanza, a quelli richiesti per il settore lattiero, con la principale differenza che, in questo caso, la clausola di revisione sarà obbligatoria solo per i contratti di durata superiore a dodici mesi (anziché sei).
Gli Stati membri potranno inoltre:
- estendere ulteriormente la portata dell’obbligo;
- prevedere offerte scritte obbligatorie;
- introdurre una serie di specifiche esenzioni;
- imporre all’acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti.
Rispetto alla disciplina previgente, la novità fondamentale è rappresentata dalla generalizzazione dell’obbligo di forma scritta, sino ad oggi rimessa all’eventuale decisione dei singoli Stati membri.
In merito agli altri profili innovativi, valga richiamare quanto già riferito per il settore lattiero, relativamente:
- al maggior rigore dei criteri contrattuali di determinazione del prezzo, che devono essere collegati agli indicatori oggettivi di costo e mercato;
- alla presenza necessaria della clausola di revisione, come presidio contro la volatilità;
- al dovere degli Stati membri di implementare meccanismi di mediazione.
Analogamente al settore lattiero, le disposizioni sono destinate ad entrare in applicazione solo a partire dal 19 agosto 2028 e, anche in tal caso, andranno coordinate con le normative nazionali già in vigore.
I CONTRATTI SCRITTI PER LA FORNITURA DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO
La riforma interviene anche nel settore dello zucchero, adeguando le norme sulle condizioni di acquisto delle barbabietole, contenute nell’allegato X del Regolamento OCM, alle novità introdotte per gli altri settori agricoli, illustrate in precedenza.
A tal fine, il Legislatore precisa che i contratti scritti:
- andranno essere stipulati prima della fornitura;
- in caso di durata minima superiore ai dodici mesi, dovranno contenere una clausola di revisione attivabile dall’agricoltore, dalle associazioni di agricoltori, da un’OP o da un’AOP;
- dovranno includere i fattori di calcolo del prezzo, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo che, oltre ad essere facilmente accessibili e comprensibili, riflettano tra l’altro i cambiamenti nelle condizioni di mercato e i cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione.
È infine riconosciuta, anche in questo ambito, la facoltà agli Stati membri di imporre la registrazione dei contratti.
Anche le previsioni di cui sopra entreranno in operatività dal 19 agosto 2028.
IL POTENZIAMENTO DELLE OP
Notevole rilevanza assumono gli interventi volti a supportare le forme di cooperazione tra gli agricoltori, che si traducono, innanzitutto, un una serie di modifiche alla disciplina sulle organizzazioni di produttori (OP), contenuta agli artt. 152 e 153 del Regolamento OCM.
Al riguardo, come prima novità, si stabilisce che gli Stati membri possano riconoscere le OP anche per più settori specifici sulla base di un’unica domanda, purché l’organizzazione soddisfi le condizioni applicabili a ciascuno dei comparti coinvolti.
In secondo luogo, viene chiarito che, ai fini del riconoscimento, le OP devono essere controllate da agricoltori aderenti che realizzano prodotti del suolo o dell’allevamento; gli Stati membri possono, peraltro, consentire che tale controllo sia esercitato attraverso associazioni di agricoltori.
È poi ampliato l’elenco delle attività delle OP: che include ora anche le iniziative volte a promuovere filiere corte e l’uso delle indicazioni facoltative “giusto”, “equo” ed equivalenti.
Una novità di grande rilievo riguarda, infine, il riconoscimento di poteri di intervento sul mercato anche alle OP non ancora formalmente riconosciute, purché le stesse abbiano già presentato domanda di riconoscimento e soddisfino i requisiti sostanziali per il riconoscimento.
Tali organizzazioni potranno infatti, analogamente alle OP già riconosciute, pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti per conto dei propri aderenti, deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ciò, comunque, entro specifici limiti temporali fissati dal Legislatore, in ogni caso non superiori a 5 anni dalla presentazione della domanda di riconoscimento.
L’AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ NEGOZIALE DELLE AOP
Il regolamento rafforza anche la legittimazione negoziale delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).
Le modifiche apportate all’art. 152 permetteranno, difatti, anche a tali soggetti – in deroga al divieto di intese restrittive – di pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti per la fornitura di prodotti agricoli per conto dei propri aderenti, pur quando non esercitino direttamente un’attività economica.
La possibilità di assumere tali iniziative sarà subordinata alle seguenti condizioni:
- che le attività economiche siano esercitate dalle organizzazioni aderenti all’AOP;
- che le organizzazioni aderenti non facciano parte anche di un’altra AOP e
- che il volume del prodotto oggetto delle attività delle AOP non superi il 36 % della produzione nazionale totale del prodotto in questione nello Stato membro interessato.
L’ESTENSIONE DELLA NEGOZIAZIONE COLLETTIVA DELLE OP NEL SETTORE DEL LATTE
Nel settore lattiero-caseario, il Legislatore aggiorna l’art. 149 del Regolamento OCM, al fine di ampliare il perimetro entro cui la contrattazione collettiva delle OP riconosciute può essere svolta lecitamente.
La possibilità di negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, contratti per la consegna di latte crudo da un agricoltore a un trasformatore viene ora, infatti, consentita nel rispetto di limiti quantitativi massimi di latte meno stringenti rispetto al passato.
In particolare:
- il volume complessivo di latte crudo oggetto di trattative non può superare il 7% della produzione totale dell’Unione (rispetto al 4% del regime previgente);
- il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto in un determinato Stato membro non può superare il 36% della produzione nazionale totale dello Stato membro interessato (rispetto al precedente 33%);
- il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un determinato Stato membro non può superare il 36% della produzione nazionale totale consegnata nello Stato membro interessato (rispetto al precedente 33%).
NUOVI COMPITI PER LE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI
La riforma si rivolge anche alle organizzazioni interprofessionali (OI), supportando il loro ruolo nel facilitare il dialogo e il coordinamento tra gli attori della filiera, anche nell’ottica di promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l’equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti.
In questa prospettiva viene modificato l’art. 157 del Regolamento OCM, al fine inserire, tra gli obiettivi delle OI riconosciute, anche quello di promuovere l’uso sia delle indicazioni facoltative “equo”, “giusto” e “filiera corta”.
ACCORDI E PRATICHE PER LA SOSTENIBILITÀ IN CHIAVE ECONOMICA E SOCIALE
Ulteriori profili innovativi riguardano la disciplina di cui all’art. 210 bis del Regolamento OCM, in forza della quale i produttori agricoli possono mettere in atto accordi e pratiche concordate volti ad applicare norme di sostenibilità più rigorose rispetto a quelle obbligatorie, in deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza.
Sino ad oggi, il ricorso a tali strumenti veniva, tuttavia, autorizzato solo per il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale (concernenti il clima, il paesaggio, le acque e i suoli, l’economia circolare, la biodiversità e gli ecosistemi, nonché la protezione delle piante e degli animali).
Con la riforma, il Legislatore assume, invece, un concetto più ampio di “sostenibilità”, nel quale sono contemplati anche aspetti di natura economica e sociale. Di conseguenza, viene consentito il ricorso ad accordi e pratiche concordate anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- il sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole a prevalente manodopera familiare;
- l’attrazione e il sostegno dei giovani produttori;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità, dal 19 agosto 2028, di chiedere un parere della Commissione europea sulla riconducibilità di specifici accordi e pratiche concordate ai nuovi obiettivi di sostenibilità economica e sociale.
FINANZIAMENTO PER LE AZIONI COLLETTIVE CONTRO LE CRISI
Altra novità interessa l’art. 222 del Regolamento OCM, che già consente alla Commissione, nei periodi di grave squilibrio sui mercati, di autorizzare, in deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza, specifici accordi e decisioni di agricoltori, associazioni, OP, AOP e OI, che siano diretti a stabilizzare il settore attraverso iniziative di:
- ritiro dal mercato o distribuzione gratuita;
- trasformazione o trattamento dei prodotti;
- ammasso privato;
- promozione comune;
- accordi sulla qualità;
- acquisto comune di mezzi di produzione necessari per fronteggiare fitopatie o calamità;
- pianificazione temporanea della produzione.
La riforma fornisce, adesso, un supporto concreto all’operatività di tali strumenti collettivi di gestione delle crisi, consentendo agli Stati membri di accedere ai fondi della riserva agricola dell’Unione, istituita nell’ambito del FEAGA, per finanziare l’attuazione dei predetti accordi e decisioni.
LE DESIGNAZIONI RISERVATE ALLA CARNE E AI PRODOTTI A BASE DI CARNE
Tra le innovazioni più note e discusse della riforma figura, senz’altro, la disciplina delle designazioni della carne e dei prodotti a base di carne, inserita nell’allegato VII del Regolamento OCM.
Ai fini della nuova normativa, si intende per:
- “carne”, le parti commestibili di un animale rientranti nell’ambito di applicazione dell’OCM;
- “prodotti a base di carne”, i prodotti derivati dalla carne, anche nel caso in cui siano aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché queste ultime non siano utilizzate per sostituire, in tutto o in parte, i componenti della carne.
Premesso ciò, il Legislatore stabilisce che l’indicazione “carne” e una serie di altre indicazioni specifiche, qui riportate nella Tabella C, verranno riservate esclusivamente:
- ai prodotti a base di carne
- ai prodotti agricoli per i quali le indicazioni della Tabella C sono riportate all’interno della denominazione, congiuntamente a uno o più termini, per designare la specie animale da cui proviene un prodotto agricolo.
Rimarrà, ad ogni modo, consentito l’impiego dell’indicazione “carne” e delle altre indicazioni riservate – anche congiuntamente a uno o più termini – per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisca o intenda sostituire i componenti della carne e di cui la carne rappresenti una parte fondamentale, per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.
Le limitazioni si applicheranno a tutti i prodotti agricoli rientranti nel campo di applicazione dell’OCM, nonché agli altri prodotti alimentari, ad eccezione dei soli prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura.
In ogni caso, l’uso delle indicazioni riservate sarà vietato per gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti.
La disciplina innanzi illustrata entrerà in applicazione soltanto a far data dal 19 agosto 2029. In via transitoria, i prodotti realizzati o importati prima della suddetta data potranno, però, continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento scorte e, comunque, entro il termine ultimo del 19 agosto 2032.
GLI INCENTIVI ECONOMICI ALL'AGGREGAZIONE NELL’AMBITO DELLA PAC
Il regolamento presenta, infine, una serie di interventi in ambito PAC volti ad introdurre leve economiche a favore delle iniziative di aggregazione degli agricoltori, attraverso puntuali modifiche al Regolamento (UE) 2021/2115 [5].
Nel settore ortofrutticolo, in particolare, vengono previsti incrementi nel finanziamento dell’Unione ai fondi di esercizio delle OP e delle AOP, nei seguenti casi:
- quando le OP e AOP attuino un programma operativo in uno Stato membro in cui il livello di organizzazione dei produttori sia stato inferiore al 10% nei tre anni consecutivi precedenti;
- per giovani agricoltori e nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a una OP riconosciuta, in relazione ai loro investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali effettuati nei loro locali, nell’ambito del primo programma operativo o nei tre anni successivi all’adesione.
Nel medesimo settore ortofrutticolo, oltre che nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori individuati dagli Stati membri nei loro Piani strategici della PAC, viene contemplata la possibilità di aumentare l’aiuto finanziario dell’Unione alle spese dei programmi operativi, negli anni in cui si verifichino condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.
Tabella A
Informazioni minime obbligatorie nei contratti scritti per la cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(Regolamento (UE) 1308/2013, articolo 148)
| i) |
il prezzo da pagare alla consegna, che:
|
| ii) | il volume di latte crudo o la qualità e la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da consegnare e il calendario di tali consegne |
| iii) |
la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione; e, in caso di contratto di durata minima superiore a sei mesi, una clausola di revisione che può essere attivata dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori |
| iv) | le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento, compresa l’applicazione di qualsiasi riduzione concordata fra le parti |
| v) | le modalità per la raccolta o la consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari |
| vi) | le norme applicabili in caso di forza maggiore |
Tabella B
Informazioni minime obbligatorie nei contratti scritti per la cessione di prodotti agricoli (diversi dal latte, dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero)
(Regolamento (UE) 1308/2013, articolo 168)
| i) |
il prezzo da pagare alla consegna, che:
|
| ii) | la quantità e la qualità dei prodotti agricoli interessati che possono o devono essere consegnati e il calendario di tali consegne |
| iii) |
la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione; e, in caso di contratto di durata minima superiore a dodici mesi, una clausola di revisione che può essere attivata dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori |
| iv) | precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento, compresa l’applicazione di qualsiasi riduzione concordata fra le parti |
| v) | le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli |
| vi) | le norme applicabili in caso di forza maggiore |
Tabella C
Indicazioni riservate alla carne e ai prodotti a base di carne
(Regolamento (UE) 1308/2013, allegato VII, parte I bis)
| a) | manzo | q) | lombata |
| b) | vitello | r) | costole |
| c) | maiale | s) | spalla |
| d) | pollame | t) | geretto |
| e) | pollo | u) | braciola |
| f) | tacchino | v) | ala |
| g) | anatra | w) | petto |
| h) | oca | x) | sovraccoscia |
| i) | agnello | y) | punta di petto |
| j) | montone | z) | costata |
| k) | ovino | aa) | fiorentina |
| l) | capra | ab) | scamone |
| m) | fuso | ac) | bacon |
| n) | filetto | ad) | bistecca |
| o) | controfiletto | ae) | fegato |
| p) | pancia |
NOTE:
[1] Regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.
[2] Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli include tutti i seguenti settori: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, tabacco, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, prodotti dell'apicoltura, bachi da seta, altri prodotti.
[3] Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
[4] Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51, recante d disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali; rileva, in particolare, il suo art. 2, avente ad oggetto “disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”.
[5] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

