Impiego delle piante officinali negli alimenti.

 

Quesito: Ho difficoltà a reperire informazioni in merito a quali piante officinali (o parti di esse) possono essere utilizzate come alimenti. So che alcune possono essere impiegate solo come integratori e che altre sono addirittura vietate. Ad oggi, il mio punto di riferimento è il “Catalogo dei nuovi alimenti” della Commissione europea, che però non è esaustivo. Esiste un altro elenco a cui poter far affidamento?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

L’ordinamento italiano dedica alle piante officinali una specifica disciplina, imperniata nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che tuttavia si rivolge, essenzialmente, alle attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione dei vegetali, senza entrare nel merito degli eventuali impieghi alimentari delle piante.

L’unica disposizione al riguardo è rinvenibile, infatti, nell’articolo 1, comma 7 del citato decreto, che si limita a prevedere una riserva, a favore di farmacisti ed erboristi, per le preparazioni estemporanee ad uso alimentare di piante ed estratti, ove siano destinate al singolo cliente e vengano vendute sfuse e non preconfezionate.

Di conseguenza, per la regolamentazione della vendita al consumatore e delle attività successive alla prima trasformazione, inclusa l’eventuale possibilità di destinare le piante officinali al consumo umano, il Legislatore opera un generico rinvio alle “specifiche normative di settore” (così l’articolo 1, comma 7 già innanzi richiamato).

Il riferimento giuridico è, quindi, rappresentato dalla legislazione unionale ed italiana in materia alimentare, nell’ambito della quale però, ad oggi, non possibile rinvenire una lista positiva delle piante per le quali sia consentito, in via generalizzata, l’utilizzo come alimento.

Una disciplina in tal senso, infatti, è stata introdotta esclusivamente nel campo degli integratori alimentari, attraverso il decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 che ha adottato, per l’appunto, un “elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari”. L’elenco, modificato da ultimo con il decreto direttoriale del 28 luglio 2022, riporta in particolare:

  • l’identificazione delle piante,
  • la specificazione delle parti utilizzate tradizionalmente,
  • le eventuali prescrizioni per l’etichettatura e per gli apporti massimi,
  • a titolo puramente orientativo, le linee guida per gli effetti fisiologici che possono formare oggetto di claims

In relazione ad ogni altro impiego alimentare delle piante officinali, al di fuori degli integratori, mancano dunque puntuali indicazioni normative.

Pertanto, fatta salva la presenza di eventuali disposizioni a livello regionale, grava esclusivamente sugli operatori l’onere di valutare, per ciascuna pianta e parte di essa, l’idoneità ad essere destinata al consumo umano, nel rispetto dei principi generali sulla sicurezza alimentare sanciti dal regolamento (CE) 178/2002.

Si precisa che, nell’ambito di tale valutazione, dovrà comunque essere presa considerazione una serie di ulteriori parametri legislativi, tra cui meritano di essere menzionati:

  1. le restrizioni derivanti dal regolamento (CE) 1925/2006, il cui allegato III contempla un elenco di sostanze tassativamente vietate negli alimenti (Parte A) ed un ulteriore elenco di sostanze il cui impiego alimentare è soggetto a specifici limiti (Parte B);
  2. i tenori massimi di sostanze che possono essere naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, come prescritti dall’allegato III del regolamento (CE) 1334/2008;
  3. la normativa sui novel foods di cui al regolamento (UE) 2015/2283, che subordina alla preventiva autorizzazione della Commissione europea la possibilità di immettere sul mercato qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano, nell'Unione, prima del 15 maggio 1997, ove appartenente alle categorie indicate dall’articolo 3 (tra cui figurano gli “alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse”).

In merito all’ultimo punto, si osserva peraltro che, correttamente, nel quesito è stato citato anche il “Catalogo dei nuovi alimenti” gestito dalla Commissione europea, il quale rappresenta senz’altro un utile strumento di consultazione al fine di stabilire se una pianta o parte di essa sia o meno qualificabile come novel food. Va tuttavia puntualizzato che le indicazioni contenute in tale database europeo hanno valenza puramente orientativa e sono, dunque, prive di efficacia giuridicamente vincolante.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2023, Filo diretto con l'esperto]