Variazione dei tenori massimi di contaminanti, le regole sui periodi transitori.

 

Quesito: Nel caso di una variazione, sancita dalla normativa, dei tenori massimi di qualche sostanza contaminante contenuta in un alimento (come l’ocratossina A per il cacao), come comportarsi nel periodo di transizione? Un'azienda che ha acquistato un ingrediente a norma prima dell'entrata in vigore della variazione, può utilizzarlo come ingrediente dopo l'entrata in vigore dei nuovi limiti (anche se superati)?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

La materia delle contaminazioni chimiche negli alimenti è disciplinata, in via generale, dal regolamento (CEE) 315/93, il cui articolo 1, paragrafo 1 definisce i “contaminanti” come “ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente”.

La presenza di contaminanti negli alimenti è, quindi, regolata dal successivo articolo 2, paragrafi 1 e 2, nei seguenti termini:

  1. per un verso, i prodotti alimentari non possono essere commercializzati ove contengano contaminanti in quantità inaccettabili con riferimento alla salute pubblica, in particolare sul piano tossicologico.
  2. per altro verso, i contaminanti devono, comunque, essere mantenuti ai livelli più bassi che si possano ragionevolmente ottenere mediante buone pratiche di produzione, trasformazione, condizionamento e distribuzione.

Ad integrazione delle suddette norme di principio, la Commissione ha espressamente definito i tenori massimi accettabili per una serie di specifici contaminanti, riportati in un elenco europeo e differenziati a seconda della categoria di alimenti interessata.

Tale elenco di soglie massime, originariamente introdotto con il regolamento (CE) 194/97, è stato oggetto di periodici aggiornamenti e modifiche, confluiti nel tempo nel regolamento (CE) 466/2001, poi nel regolamento (CE) 1881/2006 e, da ultimo, nel regolamento (UE) 2023/915 (la cui entrata in vigore è stata fissata per il 25 maggio 2023).

I prodotti alimentari che contengono contaminanti in quantità superiore ai tenori massimi – come precisa la normativa di riferimento – non possono essere immessi in commercio, né utilizzati come ingredienti alimentari, né miscelati con altri alimenti non contaminati, né, infine, sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici (in tal senso, si vedano gli articoli 1 e 3 del regolamento (CE) 1881/2006 e, per il nuovo regime, gli articoli 2 e 4 del regolamento (UE) 2023/915).

Tanto precisato, venendo allo specifico oggetto del quesito, va chiarito innanzitutto che, nei regolamenti sopra citati, non sono contemplate disposizioni generali che predeterminino, anticipatamente, le tempistiche di applicazione per i successivi interventi normativi di variazione dei tenori massimi, tanto meno i relativi regimi transitori.

La disciplina di tali profili è, quindi, affidata ai singoli regolamenti di modifica, ciascuno dei quali definisce, di volta in volta:

  • da un lato, la data iniziale di operatività delle nuove regole, posticipata rispetto alla loro entrata in vigore al fine di garantire agli operatori un lasso di tempo per l’adeguamento;
  • d’altro lato, un periodo transitorio successivo alla data di applicazione dei nuovi limiti, nel corso del quale gli alimenti già precedentemente immessi sul mercato nel rispetto della disciplina previgente possono continuare ad essere commercializzati, a prescindere dalla loro conformità alle regole modificate.

A titolo esemplificativo, è possibile richiamare il regolamento (UE) 2022/1370, con il quale è stato introdotto il limite massimo di ocratossina A per il cacao in polvere, cui si fa cenno nel quesito. Tale atto normativo, pur entrando in vigore già il 28 agosto 2022, ha rinviato la sua prima applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 3) e, al contempo, ha consentito di mantenere sul mercato i prodotti alimentari legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023, fino al decorso del proprio termine minimo di conservazione o, a seconda dei casi, della data di scadenza (articolo 2).

In senso analogo dispone il regolamento (UE) 2023/915, il quale – come già accennato – ha sostituito il regolamento (CE) 1881/2006 introducendo un nuovo elenco dei tenori massimi di contaminanti. L’articolo 10 del testo normativo ha, difatti, stabilito un articolato regime transitorio, graduato in una serie di date successive, diverse a seconda dei limiti massimi considerati. È stato dunque confermato che gli alimenti immessi sul mercato prima di tali date potranno rimanervi fino al rispettivo termine minimo di conservazione o alla data di scadenza o, con riferimento ai soli tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici, sino al 31 dicembre 2023.

È opportuno precisare che, ad avviso di chi scrive, i prodotti che beneficiano dei “regimi transitori” (in quanto legalmente immessi in commercio prima della data di applicazione di una nuova modifica normativa), per tutto il corso del suddetto periodo transitorio dovrebbero non soltanto poter continuare ad essere commercializzati ma, come logica conseguenza, anche poter essere utilizzati dagli operatori come ingredienti alimentari e, più in generale, essere oggetto di qualunque impiego consentito per i prodotti alimentari conformi alle norme sui contaminanti.

Ovviamente, l’operatore interessato ad avvalersi del regime transitorio avrà, comunque, l'onere della prova della data dell'immissione legale dei prodotti sul mercato.

Infine, per inciso, si precisa che un quadro normativo analogo a quello innanzi illustrato opera per le modifiche ai livelli massimi di residui di prodotti antiparassitari negli alimenti, la cui disciplina è autonomamente stabilita dal regolamento (CE) 396/2005. Anche in tal caso, sono direttamente gli atti legislativi di variazione delle soglie massime a posticipare la propria data di applicazione e, contestualmente, a fare salvi i prodotti già ottenuti o importati nell’Unione europea antecedentemente alla suddetta data.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2023, Filo diretto con l'esperto]