Additivi: quali sostanze e limiti massimi sono ammessi nei tramezzini farciti?

 

Quesito: Un tramezzino farcito, pluri-ingrediente e pronto al consumo, a quale categoria appartiene in riferimento al regolamento (UE) 1129/2011 per la ricerca dei valori di riferimento per gli additivi?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Il regolamento (CE) 1333/2008, recante la disciplina degli additivi alimentari, all’articolo 4 consente l’utilizzo di tali sostanze negli alimenti solo qualora esse siano incluse nel relativo elenco comunitario, riportato nell’allegato II, ed esclusivamente nelle categorie di alimenti ivi indicate.

L’allegato II, in particolare, identifica 18 categorie alimentari, nessuna delle quali, tuttavia, riguarda specificamente i tramezzini farciti oggetto del quesito [1].

I suddetti prodotti potrebbero, eventualmente, essere ricondotti nell’ambito della categoria residuale n. 18, dedicata agli “alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17”, laddove fossero sottoposti ad un trattamento tale da determinare un mutamento sostanziale del loro stato iniziale (come si ricava dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d). Ad ogni modo, ad oggi non vi sono additivi alimentari autorizzati in relazione alla suddetta categoria n. 18.

Premesso ciò, va tuttavia chiarito che, in base al “principio del trasferimento” definito dall’articolo 18 del Regolamento, nei tramezzini farciti sarà comunque ammessa la presenza di tutti gli additivi autorizzati, dall’allegato II, all’interno dei singoli ingredienti di tale prodotto composto.

Esemplificativamente, nel tramezzino contenente l’ingrediente prosciutto cotto sarà conforme agli obblighi normativi l’eventuale presenza di nitriti apportati da tale salume, posto che l’allegato II, parte E, alla categoria 08.3.2 autorizza tale additivo in tutti i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico (e quindi anche nel prosciutto cotto).

Infine, considerato che gli additivi riscontrati in un tramezzino ripieno potranno essere solo quelli “trasferiti” dai suoi ingredienti, è da ritenere che la loro quantità massima debba rispettare i limiti stabiliti, dall’allegato II, per il singolo ingrediente aggiunto.

Quindi, assunto che il prosciutto cotto sia soggetto ad un limite massimo di nitriti pari a 150 mg/1000 g di prodotto, e volendo ipotizzare la presenza di 10 g di prosciutto cotto in un tramezzino farcito, la quantità massima di nitriti riscontrabili nell’alimento composto dovrebbe essere di 1,5 mg (salvo, ovviamente, che non siano utilizzati anche ulteriori ingredienti nei quali sia consentita la presenza di nitriti).

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 3/2023, Filo diretto con l'esperto]



NOTE:

[1] Come emerge dall'allegato II del regolamento (CE) 1333/2008, ciascun additivo alimentare viene autorizzato sono in relazione a specifici alimenti. A tal fine, le categorie di prodotti alimentari considerate sono:

  1. Prodotti lattieri e analoghi
  2. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
  3. Gelati
  4. Ortofrutticoli
  5. Prodotti di confetteria
  6. Cereali e prodotti a base di cereali
  7. Prodotti da forno
  8. Carni
  9. Pesce e prodotti della pesca
  10. Uova e ovoprodotti
  11. Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola
  12. Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine
  13. Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE
  14. Bevande
  15. Salatini e snack pronti al consumo
  16. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4
  17. Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE
  18. Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia