Piccole produzioni locali, obblighi generali di igiene alimentare e possibili semplificazioni.

 

Quesito: La legge 1° aprile 2022, n. 30 si applica agli imprenditori agricoli e a quelli ittici per la valorizzazione delle piccole produzioni locali (Ppl). Qualora la Regione di appartenenza degli imprenditori non abbia stabilito la semplificazione della normativa in materia ed i requisiti strutturali dei locali destinati alla attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti Ppl, l’imprenditore come si dovrebbe orientare per ottemperare ai requisiti minimi di igiene? Tale attività di Ppl va registrata ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore

 

Con la legge 1 aprile 2022, n. 30 è stata introdotta, in Italia, una disciplina volta a promuovere e valorizzare le “piccole produzioni locali” (PPL), che l’articolo 1 del testo normativo identifica con i prodotti agricoli, di origine animale o vegetale, rispondenti ai seguenti requisiti:

  • sono prodotti primari oppure ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda;
  • sono destinati all'alimentazione umana;
  • sono ottenuti presso un'azienda agricola o ittica;
  • sono destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Nell’ambito del nuovo quadro regolatorio – per quanto interessa ai fini del quesito – sono incluse anche alcune disposizioni concernenti i profili igienico-sanitari delle attività di produzione e commercio delle PPL.

In primo luogo, l’articolo 6 conferma l’applicazione della normativa generale in materia di igiene alimentare, con particolare riferimento al regolamento (CE) 852/2004.

Ciò comporta, tra l’altro, l’obbligo degli operatori del settore alimentare di notificare all’Autorità competente ogni stabilimento posto sotto il loro controllo, ai fini della sua registrazione, come richiesto dall’articolo 6 del regolamento (a meno che, beninteso, le attività svolte dall’operatore non siano tali da rendere necessario conseguire un provvedimento di riconoscimento per lo stabilimento).

I successivi articoli 7 e 11 della legge prevedono, comunque, l’adozione di ulteriori regole specificamente rivolte ai prodotti PPL, la cui implementazione viene rimessa alle singole Regioni e Province autonome, nel rispetto dei criteri e delle Linee guida che verranno esplicitati con un prossimo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del Ministero della salute.

Tali regole potranno riguardare, in particolare:

  • da un lato, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, finalizzati a semplificare la normativa igienica generale, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali dei prodotti;
  • d’altro lato, le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, che dovranno comunque includere un sopralluogo preventivo in azienda per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione.

All’intervento regionale viene affidata inoltre, dall’articolo 9, l’eventuale istituzione di corsi di formazione obbligatori per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, volti all’acquisizione di nozioni relative alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene, nonché di elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

In attesa dell’implementazione delle suddette disposizioni di dettaglio – e ferma restando l’operatività delle discipline già eventualmente adottate dalle Regioni [1] – il riferimento normativo primario sull’igiene alimentare rimane, come già accennato, il regolamento (CE) 852 /2004.

Quest’ultimo, per quanto qui rileva, offrirebbe potenzialmente la possibilità di un’interpretazione flessibile degli obblighi degli operatori, volta a rendere gli stessi proporzionati al livello di rischio correlato alla specifica attività svolta. Tali spazi di flessibilità sono stati, peraltro, ampiamente esplorati ed illustrati dalla Commissione europea con una serie di documenti di orientamento rivolti agli operatori ed alle Autorità competenti, l’ultimo dei quali è rappresentato dalla comunicazione 2022/C 355/01 [2].

Tuttavia, ad oggi non sono stati adottati atti giuridicamente vincolanti che rendano operative – con criteri certi ed oggettivi – le semplificazioni prospettate dalla Commissione. Pertanto, la flessibilità nell’applicazione dei requisiti di igiene e nella predisposizione delle procedure basate sul sistema HACCP è, tuttora, rimessa alla valutazione, caso per caso, da parte delle singole Autorità degli Stati membri.

Tale approccio è stato seguito, In Italia, con le “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con atto 212/CSR dd. 10.11.2016. Il suddetto documento, infatti, pur prevedendo possibili semplificazioni nell’applicazione del sistema HACCP, rimette, comunque, queste ultime ad una valutazione ed autorizzazione, caso per caso, da parte dell’Autorità competente di livello regionale o locale.

 

[articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2023, Filo diretto con l'esperto]



NOTE:

[1] Iniziative di supporto per le PPL sono state infatti assunte, tra l’altro, dal Veneto (deliberazione della Giunta regionale n. 2016/2007) e dal Friuli Venezia Giulia (articolo 8, commi 40 e 41 della legge regionale n. 22/2010).

[2] Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti le corrette prassi igieniche e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l'agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari (2022/C 355/01)