Immissione in commercio di alghe essiccate con quantità di iodio superiore a 20 mg/kg.

 

Quesito: Considerata la raccomandazione (UE) 2018/464, relativa al monitoraggio di metalli e iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine, è possibile commercializzare alghe essiccate che superino i 20 ppm di iodio, ove la loro etichetta riporti una comunicazione del rischio al consumatore e suggerisca un loro consumo in minime quantità, così da non superare i valori indicati dalla raccomandazione stessa?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Lo iodio rientra nell’ambito dei micronutrienti essenziali per il normale funzionamento del corpo umano e, di conseguenza, necessita generalmente di essere assunto attraverso la dieta. Come altre sostanze chimiche, tuttavia, può provocare effetti negativi sulla salute ove consumato in dosi eccessive.

Tali effetti avversi sono stati, a suo tempo, valutati dal Comitato scientifico per l’alimentazione umana della Commissione con parere del 26 settembre 2002, all’esito del quale è stato individuato un livello massimo tollerabile di assunzione (Tolerable upper intake level, in sigla “UL”) di 600 μg/giorno di iodio per gli adulti, nonché una serie di UL decrescenti per soggetti di minore età, sino all’UL di 200 μg/giorno per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni [1].

Il parere scientifico ha, inoltre, evidenziato che l'ingestione di prodotti a base di alghe ricchi di iodio, ricavati da macroalghe marine coltivate in Estremo Oriente, in particolare i prodotti essiccati, può portare ad assunzioni pericolosamente eccessive del minerale in esame, qualora tali prodotti contengano più di 20 mg di iodio per kg di sostanza secca e, al contempo, la popolazione esposta vive in un'area di carenza endemica di iodio.

Sulla base del parere del Comitato – successivamente fatto proprio anche dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) [2] – la Commissione ha adottato la raccomandazione (UE) 2018/464 richiamata nel quesito, con la quale ha incaricato gli Stati membri di avviare un monitoraggio nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, relativamente alla presenza di iodio (e di alcuni metalli) nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine, nonché negli additivi alimentari a base di alghe marine, al fine di consentire una stima accurata dell’esposizione dei consumatori a tali sostante.

Recentemente, tenendo conto anche dei suddetti dati, l'EFSA ha rimarcato la rilevanza che l'attuale consumo di alghe può avere, tra l'altro, nell'assunzione di iodio (con particolare riferimento alle alghe Kombu e Laver), raccomandando di conseguenza ulteriori approfondimenti sul tema [3].

Va chiarito che gli atti in precedenza citati sono privi di effetti giuridici vincolanti e, comunque, hanno destinatari diversi dagli operatori del settore alimentare (di seguito, anche “Osa”); precisamente:

  • la raccomandazione della Commissione è rivolta agli Stati membri e finalizzata a suggerire una linea di azione da seguire per l’adeguata comprensione del problema;
  • il parere del Comitato scientifico per l’alimentazione umana rappresenta una fonte di informazioni destinate alle Istituzioni dell’Unione europea, per consentire loro di valutare l’eventuale adozione delle misure di gestione del rischio ritenute opportune.

Di conseguenza, dai suddetti documenti non deriva, formalmente, alcuna prescrizione specifica a carico degli Osa, che vieti o limiti i prodotti commercializzabili.

Solo in relazione agli integratori alimentari si rinviene, in Italia, un limite normativo massimo per l’apporto giornaliero di iodio, che non deve superare i 225 mg, stabilito dal Ministero della Salute in attuazione della specifica disciplina di settore [4].

Fermo quanto sopra, occorre tuttavia considerare che gli operatori sono, in ogni caso, tenuti al rispetto del principio generale stabilito dall’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, il quale vieta l’immissione sul mercato degli “alimenti a rischio”, ossia, dannosi per la salute o inadatti al consumo umano.

Secondo la citata disposizione, in particolare, per determinare se un alimento sia pericoloso per la salute occorre tenere conto:

  1. non soltanto dei probabili effetti immediati e/o a breve termine e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
  2. dei probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
  3. della particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

Ad avviso di chi scrive, l’applicazione della suddetta disciplina potrebbe quindi precludere, di fatto, la commercializzazione di alghe essiccate contenenti più di 20 mg/kg di iodio, nell’ambito di una popolazione che viva in un’area a carenza endemica di iodio, posto che la sussistenza di tali condizioni – secondo i dati scientifici ad oggi disponibili, illustrati nel parere del Comitato scientifico per l’alimentazione umana del 2002 – è indicata come causa di possibili danni per la salute umana.

Gli operatori, ove interessati ad immettere sul mercato un’alga essiccata con tenore di iodio superiore alla soglia di 20 mg/kg, avranno dunque l’onere di procedere, quanto meno, ad un’approfondita valutazione delle circostanze del caso, tenendo conto anche della destinazione finale dell’alga (che potrebbe, esemplificativamente, essere utilizzata come ingrediente di un prodotto composto o essere venduta tal quale e, per altro verso, essere presentata al consumatore come alimento comune, integratore alimentare o additivo alimentare).

Nell’ambito di tale esame preliminare, andranno considerate anche le informazioni supplementari messe a disposizione in etichetta, le quali potrebbero assumere rilievo per legittimare la commercializzazione del prodotto.

Infatti, secondo l’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, già più volte richiamato, uno degli aspetti da valutare per stabilire se un alimento sia pericoloso per la salute si identifica nelle “informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti”.

Pertanto – ferma restando l’impossibilità di risolvere in via generale e definitiva la questione, in assenza di chiari riferimenti normativi e giurisprudenziali alla data odierna – lo scrivente considera, potenzialmente, giustificabile l’immissione in commercio di alghe essiccate con quantità di iodio superiore a 20 mg/kg, laddove la forma di commercializzazione e le indicazioni in etichetta fossero idonee a garantire la sicurezza del prodotto, contenendo la complessiva assunzione giornaliera di iodio da parte del consumatore (considerate tutte le fonti della dieta) entro i livelli massimi tollerabili individuati nel parere scientifico del 2002 (pari a 600 μg nelle persone adulte).

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2022, Filo diretto con l'esperto]



NOTE:

[1] “Opinion of the Scientific Committee on food on the tolerable upper intake level of iodine”, adottato dal Comitato scientifico per l’alimentazione umana il 26 settembre 2002.

[2] Il documento è stato, infatti, raccolto all’interno della compilazione di pareri intitolata “Limiti massimi tollerabili di assunzione di vitamine e minerali — Comitato scientifico per l'alimentazione umana — gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie”, pubblicato nel febbraio 2006 e disponibile al link: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_ rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf.

[3] Si veda European Food Safety Authority (EFSA), Dietary exposure to heavy metals and iodine intake via consumption of seaweeds and halophytes in the European population, 31 January 2023, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7798.

[4] Si veda il documento della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, “Apporti giornalieri di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari - Revisione settembre 2021”, adottato in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 169/2004.