Termine minimo di conservazione, nessun obbligo di indicazione per il sidro.

 

Quesito: Il sidro di mele, qualora abbia una gradazione alcolica di circa l’8%, deve riportare in etichetta il termine minimo di conservazione (TMC)? Il regolamento (UE) 1169/2011 all’allegato X recita che l’indicazione del TMC non è richiesta nel caso di «vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva [...]». Leggendo ciò mi verrebbe da dire che il sidro sia quindi esentato dall’obbligo del TMC perché, come il vino, è un prodotto ottenuto dalla fermentazione; al punto successivo si parla però di bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% e da qui nasce il mio dubbio.

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Il “termine minimo di conservazione” (TMC), secondo la definizione riportata dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera r) del regolamento (UE) 1169/2011, rappresenta la data fino alla quale un alimento conserva intatte le sue proprietà specifiche, ove mantenuto in adeguate condizioni di conservazione.

Il successivo articolo 9, paragrafo 1, lettera f) del regolamento rende obbligatoria la fornitura di tale informazione per tutti gli alimenti preimballati, salvo per quelli tenuti a riportare una “data di scadenza” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 (trattasi degli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico e suscettibili di costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, per i quali il TMC è, per l’appunto, sostituito dalla data di scadenza).

In deroga all’obbligo informativo generale, l’allegato X, paragrafo 1, lettera d) del regolamento fornisce un elenco di prodotti esentati dall’indicazione del TMC, in ragione delle loro intrinseche caratteristiche di conservabilità o in quanto destinati ad essere normalmente consumati entro un breve lasso di tempo.

Vengono a tal fine individuati, in particolare:

  • gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
  • i vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché le bevande del codice di nomenclatura combinata 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva;
  • le bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume;
  • i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione;
  • gli aceti;
  • il sale da cucina;
  • gli zuccheri allo stato solido;
  • i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;
  • le gomme da masticare e prodotti analoghi.

Ad avviso di chi scrive, i sidri di mela possono ritenersi inclusi nell’ambito prodotti che beneficiano dell’esenzione.

Come correttamente rilevato nel quesito, infatti, il sidro è una bevanda ottenuta attraverso la fermentazione della frutta (tipicamente, mela e/o pera) e, pertanto, dovrebbe potersi pacificamente ricondurre alla categoria dei “vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva”, di cui al citato allegato X.

Tale conclusione, del resto, è stata fatta propria anche dalla Commissione europea con la comunicazione 2018/C 196/01, relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, al cui punto 2.4.4 viene espressamente confermato che “il sidro ottenuto per fermentazione non deve recare l’indicazione di un termine minimo di conservazione”.

Per quanto riguarda, invece, le bevande alcoliche ottenute da materie prime diverse dalla frutta (ad esempio, la birra), le stesse – in base allo stesso allegato X – potranno omettere l’indicazione del TMC soltanto a fronte di un titolo alcolometrico volumico effettivo pari almeno al 10% vol.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2022, Filo diretto con l'esperto]