Additivi alimentari o additivi per mangimi?

 

Quesito: Gli additivi alimentari rientrano compiutamente nella definizione di “alimento” o “prodotto alimentare” o “derrata alimentare”, così come statuita dal legislatore unionale all'art. 2 del regolamento (CE) 178/2002?

L'articolo suddetto, richiamato anche all'art. 3.1 del regolamento (CE) 1333/2008  relativo agli additivi alimentari, recita: 'Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/ CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; omissis.' 

Al successivo art. 3, punto 4, il legislatore definisce il mangime o “alimento per animali” come 'qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali'.

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

La definizione generale di “alimento” – come correttamente rilevato nel quesito – è fornita dall’articolo 2 del regolamento (CE) 178/2002 e corrisponde a “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”, compresa – per quanto qui rileva – “qualsiasi sostanza … intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento”.

Lo stesso articolo prosegue riportando un elenco di prodotti che, pur astrattamente riconducibili alla nozione di cui sopra, non sono tuttavia considerati “alimenti”. Tra questi figurano i “mangimi”, ossia – secondo il successivo articolo 3, n. 4) – “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali”.

Gli additivi, intesi genericamente come sostanze che sono aggiunte ad un altro prodotto per svolgere una funzione migliorativa, possono, potenzialmente, ricadere sia nella categoria degli “alimenti”, sia in quella dei “mangimi”, a seconda della loro destinazione d’uso.

In particolare, gli additivi costituiscono “alimenti” quando sono destinati ad essere incorporati all’interno di prodotti alimentari.

In tal caso, la definizione giuridica di riferimento è quella degli “additivi alimentari”, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) 1333/2008: “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti” .

Diversamente, se la destinazione della sostanza è di essere usata nei mangimi, la stessa potrà essere qualificata – sul piano giuridico – come “additivo per mangimi”. Nello specifico, sono considerati tali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) 1831/2003, le sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele, che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere una o più tra le seguenti funzioni:

  1. influenzare favorevolmente le caratteristiche dei mangimi;
  2. influenzare favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale;
  3. influenzare favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali;
  4. soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali;
  5. avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale;
  6. influenzare favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali;
  7. avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico.

Gli “additivi per mangimi”, evidentemente, saranno da ricondurre alla categoria giuridica dei “mangimi” di cui al già citato articolo 3, n. 4) del regolamento (CE) 178/2002.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 6/2022, Filo diretto con l'esperto]