Carni avicole fresche preimballate: indicazione in etichetta del titolare del macello.

 

Quesito: Su una confezione di “tacchino fesa a fette” è riportata la ragione sociale con l’indirizzo della sede legale della società della grande distribuzione che commercializza il prodotto e il codice identificativo del macello, contenuto nel simbolo ovale. Manca però la dicitura “prodotto da [...] per [...]”? È obbligatorio indicarla?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Stando alla descrizione fornita, si può desumere che il prodotto – per quanto rileva ai fini delle regole di etichettatura – sia riconducibile alla categoria delle carni avicole fresche preimballate.

Per la commercializzazione in Italia di tale tipologia di alimenti, le informazioni da fornire obbligatoriamente al consumatore sono stabilite – per un verso – dalle norme generali di cui ai regolamenti (UE) 1169/2011 e (CE) 853/2004 e – per altro verso – dalle regole “verticali” contenute nella normativa di settore, con particolare riferimento ai regolamenti (CE) 543/2008 e (UE) 1308/2013 e 1337/2013.

Le fonti normative di cui sopra richiedono, in linea generale, che il prodotto sia accompagnato dalle seguenti indicazioni:

  • la denominazione dell’alimento;
  • lo stato in cui le carni sono commercializzate (nel caso in esame, “fresco”);
  • la quantità netta;
  • la data di scadenza;
  • la temperatura di magazzinaggio raccomandata e le eventuali altre condizioni particolari di conservazione;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
  • il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui hanno avuto luogo, rispettivamente, l’allevamento e la macellazione, eventualmente sostituiti con l’unica indicazione “Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)” per le carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo;
  • il marchio di identificazione (cosiddetto “bollo CE”) recante il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento;
  • il codice della partita o lotto;
  • il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio.

Da quanto innanzi illustrato emerge, pertanto, che l’unico operatore da identificare in modo esplicito, riportandone nome ed indirizzo, è il responsabile delle informazioni sugli alimenti, ossia, come stabilito dall’art. 8 del regolamento (UE) 1169/2011, il soggetto con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato l’alimento o, se questi non è stabilito nell’Unione, l’importatore.

Nel caso in esame, sulla base delle informazioni fornite si può ritenere che tale soggetto corrisponda alla società della GDO che ha commissionato la realizzazione del prodotto, della quale sono stati, quindi, indicati la ragione sociale e l’indirizzo della sede legale.

La normativa richiamata in precedenza impone, inoltre, l’individuazione del macello o del laboratorio di sezionamento presso cui è stata lavorata la carne avicola. Al riguardo, tuttavia, l’unica informazione obbligatoria consiste nel numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento, che andrà inserito all’interno del marchio di identificazione.

Stando a quanto riferito, anche tale adempimento risulta essere stato assolto, riportando in etichetta il “bollo CE” del macello.

A parere di chi scrive, nell’ambito delle disposizioni citate in precedenza non si rinviene, invece, alcun obbligo di identificare l’operatore titolare del macello anche mediante nome ed indirizzo (con diciture quali “prodotto presso lo stabilimento di Tizio per Caio distribuzioni”).

Per inciso, una prescrizione in tal senso neppure può derivare dal decreto legislativo 145/2017, che ha introdotto, per i prodotti alimentari preimballati commercializzati in Italia, l’indicazione obbligatoria della “sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

In merito a questa normativa – e prescindendo da ogni considerazione sulla sua applicabilità alla luce del diritto europeo – va infatti chiarito che:

  • in primo luogo, le informazioni da essa richieste si limitano all’indirizzo fisico dello stabilimento, senza alcuna necessità di riferire i dati del soggetto che ivi conduce l’attività;
  • in ogni caso, il decreto non trova applicazione alla carne avicola in esame, essendo espressamente esentati tutti i prodotti che “riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004.

Di conseguenza, l’impostazione attuale dell’etichetta della carne avicola dovrebbe potersi ritenere corretta.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 5/2022, Filo diretto con l'esperto]