Creme spalmabili e utilizzo del termine “burro”.

 

Quesito: Una crema spalmabile quando si può chiamare “burro” (ad esempio, burro di arachide, burro di pistacchio, burro di mandorla)? Esiste un riferimento normativo? La crema spalmabile, inoltre, può essere miscelata ad altri ingredienti? Se sì, in quale proporzione? L’ingrediente principale in che percentuale deve essere aggiunto?

 

L’utilizzo del termine “burro” trova la sua disciplina di riferimento a livello europeo, nell’ambito del regolamento (UE) 1308/2013 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

In particolare, l’allegato VII del citato regolamento, nella parte III dedicata alle denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al paragrafo 2 stabilisce che la denominazione “burro” è riservata ai soli “prodotti lattiero-caseari”, ossia, ai “prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte”.

Ulteriori disposizioni sono contenute nella parte VII, paragrafo I dell’allegato VII, laddove, nell’ambito della disciplina dei grassi da spalmare, si prevede che le denominazioni “burro”, “burro tre quarti”, “burro metà” e “grasso lattiero da spalmare X%” vengano riservate esclusivamente ai grassi lattieri identificati dai codici di nomenclatura combinata 0405 ed ex 2106 e conformi ad una serie di requisiti, stabiliti nella stessa parte VII e nell’appendice II. Deve trattarsi, in ogni caso, di prodotti “ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale (appendice II).

Va chiarito che, nonostante le regole precedentemente illustrate, il regolamento (UE) 1308/2013 fa, comunque, salva la possibilità di impiegare il termine “burro” per la “designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto (v. paragrafo 5, comma 2 della parte III e punto I, comma 6 della parte VII).

Per individuare le denominazioni che beneficiano della deroga, l’articolo 91 del regolamento in esame (riprendendo quanto già previsto nei testi normativi previgenti) ha incaricato la Commissione di adottare appositi atti di esecuzione, basati sulle indicazioni trasmesse dagli Stati membri.

Attualmente, gli elenchi di riferimento sono contenuti nella decisione 2010/791/UE e nel regolamento (CE) 445/2007, che riportano le denominazioni nelle lingue dell’Unione in cui vengono utilizzate tradizionalmente.

Tuttavia, gli unici nomi previsti in lingua italiana sono i seguenti, stabiliti dalla decisione 2010/791/UE:

  • Latte di mandorla
  • Burro di cacao
  • Latte di cocco
  • Fagiolini al burro

Le denominazioni costituite dal termine “burro” associato al nome di frutta a guscio sono contemplate, esclusivamente, in altre lingue europee, come l’inglese “peanut butter” ed il francese “beurre de cacahuète”.

Il che non autorizza a ritenere autorizzate anche le corrispondenti versioni in italiano, tenuto conto che, in base al considerando 3) della citata decisione, “le denominazioni dei prodotti devono essere riportate nel suddetto elenco così come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione”.

La stessa Commissione, del resto, nell’ambito della propria risposta scritta E-004834/2018 del 20 novembre 2018, ha manifestato il parere di non ritenere possibile la traduzione dei nomi dell’elenco.

Tutto ciò induce lo scrivente a ritenere che l’utilizzo della denominazione “burro di arachide” e delle altre, analoghe, citate nel quesito, non essendo espressamente previsto negli elenchi adottati dalla Commissione, potrebbe determinare una violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 1308/2013 innanzi illustrate.

Si precisa infine che le creme spalmabili non sono, di per sé, soggette a specifiche regole merceologiche riguardanti la loro composizione.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 4/2022, Filo diretto con l'esperto]