Etichettatura degli additivi alimentari nel commercio B2B: le regole generali e gli ulteriori obblighi della normativa di settore.

 

Quesito: In un rapporto business to business di un prodotto destinato ad essere utilizzato dall’industria alimentare, la fornitura di informazioni (e quindi l’etichettatura) di una miscela contenente additivi (ad esempio, sale alimentare più acido ascorbico) deve seguire quanto indicato nell’articolo 22 del regolamento (CE) 1333/2008 o è sufficiente rispettare le prescrizioni meno restrittive dell’articolo 8, comma 8, del regolamento (UE) 1169/2011?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Secondo la normativa europea ed italiana in materia di vendita business to business (B2B) di prodotti alimentari, l’Osa che fornisce, ad un altro Osa, alimenti destinati all’impiego nell’industria alimentare è tenuto:

  • da un lato, a mettere a disposizione dell’acquirente - con qualunque modalità idonea a sua scelta - tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultimo di adempiere, a sua volta, agli obblighi in materia di informazioni sugli alimenti (articolo 8, paragrafo 8 del regolamento [UE] 1169/2011);
  • d’altro lato, a riportate comunque sull'imballaggio, sull’etichetta o sui documenti commerciali del prodotto le seguenti indicazioni: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, quantità netta, nome/ragione sociale/marchio depositato ed indirizzo dell'osa responsabile, nonché numero di lotto, salvo eventuali esenzioni (articolo 20 del decreto legislativo n. 231/2017).

Le suddette disposizioni si applicano anche alla vendita B2B di additivi alimentari, in quanto tali sostanze – essendo destinate ad essere aggiunte agli alimenti – sono anch’esse qualificabili come “prodotti alimentari” ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il rispetto della predetta disciplina non è tuttavia sufficiente.

Gli additivi alimentari, infatti, devono anche conformarsi alla normativa di settore prevista dal regolamento (CE) n. 1333/2008, la quale, stabilendo regole “speciali” (specificamente rivolte agli additivi alimentari), integra la disciplina generale comune a tutti i prodotti alimentari.

In particolare, ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella commercializzazione di additivi non destinati al consumatore finale, venduti singolarmente o in associazione ad altri additivi e/o sostanze, occorre fornire tutte le seguenti informazioni:

  1. la denominazione e/o il numero E per ciascuno degli additivi alimentari;
  2. l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;
  3. se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
  4. un riferimento al lotto;
  5. le istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo;
  6. la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
  7. un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti;
  8. la quantità netta;
  9. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  10. l’indicazione delle sostanze che provocano allergie e intolleranze;
  11. l’elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente di peso, quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari;
  12. l’elenco di tutte le sostanze eventualmente incorporate all’interno negli additivi per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.

Le predette informazioni devono obbligatoriamente figurare sull’imballaggio o sui recipienti in cui gli additivi sono contenuti, salvo le indicazioni di cui alle precedenti lettere e), f), g), j) e k), che possono essere riportate solo sui documenti di accompagnamento (purché sull’imballaggio o recipiente sia apposta l’indicazione “non destinato alla vendita al dettaglio”).

Tuttavia, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 3/2022, Filo diretto con l'esperto]