Ristorazione: cucina e sala ristorante possono essere separati da una via pubblica.

 

Quesito: Un ristoratore vorrebbe realizzare una cucina in un locale adiacente alla sala ristorante. I camerieri, però, sarebbero obbligati ad attraversare un breve tratto di strada pubblica per portare le pietanze dalla cucina ai tavoli. Possono farlo, nel caso in cui lungo il percorso venisse posta una struttura coprente amovibile?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Ad avviso di chi scrive, nell’ambito delle normative nazionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande non si rinviene alcuna norma che precluda la possibilità di attuare quanto rappresentato nel quesito, ossia, di condurre un esercizio di ristorazione nel quale il locale dedicato alla cucina ed il locale attrezzato per il consumo dei clienti siano separati da una via pubblica.

Nessun divieto in tal senso è contemplato, infatti, né nella legge 25 agosto 1991, n. 287 (“aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”), né nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (“attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”).

Altrettanto vale per la disciplina concernente i requisiti di sorvegliabilità dei locali, contenuta nel decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564. In particolare, per quanto qui rileva, l’articolo 1 di tale provvedimento stabilisce che “le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private”. Tale requisito risulta soddisfatto, per l’appunto, nel caso in esame, in cui gli accessi esterni dei locali cucina e sala-ristorante sono collocati entrambi su una strada pubblica.

Ad analoghe conclusioni si giunge – secondo lo scrivente – analizzando le norme in materia di igiene alimentare previste dal regolamento (CE) 852/2004.

Non si ritiene, difatti, che i requisiti di igiene definiti nell’allegato II del testo normativo possano essere compromessi dal rapido passaggio delle pietanze attraverso un tratto di strada riparato – come viene descritto nel quesito – da una struttura coprente amovibile. Tale pratica, del resto, appare del tutto analoga al momentaneo spostamento all’aperto degli alimenti che viene, comunemente, effettuato nell’ambito di qualunque esercizio di somministrazione dotato di aree esterne attrezzate per il consumo.

Fermo quanto sopra, si precisa comunque che dovranno essere assicurate adeguate manutenzione e pulizia del suddetto percorso esterno, tali da ridurre al minimo la contaminazione potenzialmente trasmissibile per via aerea, così come previsto dai capitoli I e IX dell’allegato II del citato regolame

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2022, Filo diretto con l'esperto]