Commercializzazione di farina di mais e di uova allo stato sfuso.

 

Quesito: Un negozio di alimentari può vendere farina di mais e uova sfuse?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

In Italia è in vigore una specifica disciplina sulla commercializzazione degli sfarinati, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 (recante il “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”).

Per la gran parte, le disposizioni sono dichiaratamente rivolte ai soli sfarinati di grano, stabilendo, in particolare, i requisiti delle farine di grano tenero (articolo 1) e degli sfarinati di grano duro (articolo 2), gli obblighi informativi per le miscele di sfarinati di grano e di altri cereali (articolo 3), i divieti di utilizzo di determinati prodotti (art. 4) e le regole per le esportazioni ed importazioni (articolo 12).

Nell’ambito del suddetto quadro normativo, viene regolamentato anche il confezionamento dei prodotti, prescrivendo – all’articolo 5, comma 1 – che “gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine”.

Va preso atto che, sul piano letterale, tale disposizione non contiene alcun riferimento alla materia prima dello sfarinato e potrebbe, quindi, potenzialmente riguardare tutti i cereali o, persino, tutti i prodotti alimentari.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, l’articolo 5, comma 1 in esame deve essere interpretato in coerenza con tutte le altre previsioni contenute nel citato decreto presidenziale, le quali – come anticipato – interessano esclusivamente gli sfarinati di grano, eventualmente in miscela con farine di altri cereali.

Ciò induce a ritenere che anche l’obbligo di preconfezionamento all’origine si applichi solo a tali sfarinati e non riguardi, invece, i prodotti ottenuti esclusivamente dalla macinazione di granoturco o altri cereali.

Per questi ultimi, lo scrivente reputa ammissibile la commercializzazione allo stato sfuso all’interno di un negozio di alimentari, non essendo nota l’esistenza, nell’ordinamento, di ulteriori disposizioni di senso contrario.

Ad analoga conclusione si può giungere in merito alle uova, non essendo espressamente previsto alcun divieto di vendita di tali prodotti in formato sfuso al consumatore finale.

È comunque opportuno precisare che, per il caso la vendita sfusa abbia ad oggetto le uova di galline della specie Gallus gallus, l’articolo 16 del regolamento (CE) 589/2008 impone di fornire al consumatore – oltre alle indicazioni prescritte dalla normativa generale in materia di etichettatura – tutte le seguenti informazioni, con modalità tali che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili:

  1. la categoria di qualità;
  2. la categoria di peso;
  3. un’indicazione del metodo di allevamento;
  4. una spiegazione del significato del codice del produttore;
  5. il termine minimo di conservazione.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2022, Filo diretto con l'esperto]