Cash and Carry: prodotti non preimballati ed informazioni al consumatore.

 

Quesito: Un attività di Cash & Carry con reparto ortofrutta, pescheria e lavorazione carni vende i suoi prodotti ai clienti che si recano nella sede aziendale. Tali clienti sono esclusivamente ristoranti, quindi 'collettività'. La frutta si vende intera senza alcuna lavorazione, idem per il pesce. La carne viene affettata e si realizzano preparazioni di carne fresca. Tali prodotti vengono preincartati a richiesta del cliente ed etichettati o esposti per la vendita a libero servizio. Questa tipologia di lavorazione può rientrare anche per il Cash & Carry nella definizione di alimento non preimballato secondo l'articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011? Si può quindi evitare di apporre sull'etichetta informazioni quali: come la rintracciabilità specifica (origine, categoria, calibro, zona di cattura, metodo di cattura, attrezzi di cattura, allevato, macellato) prevista per le diverse categorie di alimenti succitati? Quali sono quindi le informazioni obbligatorie da apporre in etichetta e quali invece possono essere riportate sui cartelli di reparto?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 1169/2011, si considerano “alimenti preimballati” tutte le unità di vendita che:

  • sono destinate ad essere presentate tal quali al consumatore finale o alle collettività (cioè agli esercizi di somministrazione);
  • sono costituite da un alimento e da un imballaggio, il cui confezionamento è avvenuto prima della messa in vendita;
  • sono avvolte dall’imballaggio interamente (si pensi ad una scatola o ad un vasetto) o anche solo in parte (come le reti utilizzate per avvolgere la frutta) ma, comunque, in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o modificare l’imballaggio.

La suddetta disposizione esclude dalla categoria dei “preimballati” i prodotti imballati nei luoghi di vendita dietro richiesta del consumatore (come di prassi avviene per l’acquisto al banco dei prodotti caseari o di salumeria) e quelli preimballati per la vendita diretta (ossia, a libero servizio).

È vero che l’esenzione per i prodotti confezionati “dietro richiesta” si riferisce espressamente solo alla fornitura al consumatore, senza menzionare le collettività.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, un’interpretazione meramente letterale della disposizione non appare adeguata, perché determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe, posto che:

  • da un lato, l’imballaggio dietro richiesta delle collettività verrebbe ricondotto al regime dei “preimballati”;
  • d’altro lato, il preimballaggio per la vendita a libero servizio alle collettività sarebbe soggetto alla disciplina dei “non preimballati” (in quanto l’inciso “preimballati per la vendita diretta” non contiene riferimenti ai soli consumatori).

Peraltro, la previsione in esame dà continuità alla disciplina già prevista, in precedenza, dall’articolo 14 della direttiva 2000/13/CE, nel quale ci si riferiva, con maggiore chiarezza, ai “prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente”.

Tutto ciò induce a ritenere che dovrebbero potersi qualificare come alimenti “non preimballati” anche i prodotti che siano offerti alle collettività con le modalità illustrate nel quesito, ossia, incartandoli su richiesta o preincartandoli a libero servizio in un cash&carry.

Conseguentemente, per tali prodotti le informazioni messe a disposizione dell’acquirente dovrebbero potersi limitare a quelle elencate dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2017, quali:

  1. la denominazione dell'alimento;
  2. l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento;
  3. le sostanze che provocano allergie o intolleranze indicate all'Allegato II del regolamento (UE) 1169/2011;
  4. le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  5. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
  6. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  7. la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  8. la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti dall’allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) 1169/2011.

Come previsto dal medesimo articolo, le predette indicazioni devono essere fornite mediante un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono i prodotti oppure con altro sistema equivalente, anche digitale, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.

Con specifico riferimento ai prodotti ortofrutticoli freschi, inoltre, le informazioni generali di cui sopra devono essere integrate con le indicazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 543/2011, concernenti il Paese di origine e, per i prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche, la categoria e la varietà o il tipo commerciale. Per gli alimenti “non preimballati”, l’articolo 6 del regolamento prevede che tali indicazioni siano messe a disposizione accanto ai prodotti.

In merito ai prodotti della pesca, invece, l’articolo 35 del regolamento (UE) 1379/2013 richiede la fornitura delle seguenti ulteriori indicazioni, da esporre su etichette o contrassegni oppure, nel caso gli alimenti siano “non preimballati”, anche mediante informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster:

  1. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
  2. il metodo di produzione, in particolare mediante i termini '…pescato…' o '…pescato in acque dolci…' o '…allevato…',
  3. la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci.

Per quanto riguarda, infine, le preparazioni di carne, si precisa che tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1760/2000 (relativo alle carni bovine) e del regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013 (riguardante le carni suine, ovine, caprine e di volatili) e, pertanto, gli stessi non sono soggetti agli obblighi di etichettatura di origine ivi previsti.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 103-106]