Indicazione del numero di lotto nei documenti di trasporto.

 

Quesito: Un grossista o un dettagliante (supermercato) che vende ad una attività di ristorazione (albergo, ristorante, cucina di scuola materna) vari prodotti alimentari ha l’obbligo di riportare la descrizione dei prodotti e i lotti nei documenti di trasporto ai fini della tracciabilità? Qual è la normativa a cui fare riferimento che obbliga a riportare i lotti nei DDT?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Per rispondere al quesito, occorre fare riferimento, in primo luogo, alla disciplina fiscale contenuta nell’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996.

È tale disposizione, infatti, che regola in via generale il contenuto di tutti i documenti di trasporto (DDT) e prevede, per quanto qui rileva, che gli stessi debbano riportare tra l’altro “la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”.

Nel settore dei prodotti alimentari, ulteriori elementi obbligatori vengono richiesti dal regolamento (UE) 1169/2011 in materia di informazioni ai consumatori.

In relazione alla fattispecie oggetto del quesito, assume rilievo in particolare l’articolo 8, paragrafo 7 del regolamento, riguardante gli alimenti preimballati destinati ad essere forniti, per l’appunto, agli esercizi di ristorazione per essere successivamente preparati, trasformati, frazionati o tagliati.

In tal caso, è stabilito che tutte le informazioni obbligatorie elencate dall’articolo 9 (tra cui la denominazione, l’elenco degli ingredienti, gli allergeni, la quantità netta ecc.), qualora non siano riportate direttamente sui singoli preimballaggi o sulle relative etichette, dovranno obbligatoriamente figurare sui documenti commerciali (e quindi anche sui DDT, ove emessi) che accompagnano il prodotto o che sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Per quanto riguarda invece il numero di lotto, l’obbligo di riportare tale informazione sui documenti di trasporto dei prodotti alimentari è previsto dal decreto legislativo n. 231/2017, in due diverse ipotesi:

  • per i prodotti non preimballati, l’articolo 17, comma 6 stabilisce che il lotto, se non è apposto sull'imballaggio o sul recipiente, deve comparire sui documenti commerciali di vendita (quindi anche sul DDT, quando emesso);
  • per i prodotti destinati ad altri operatori per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, l’articolo 20 richiede che il numero di lotto, oltre ad una serie di altre indicazioni, devono risultare dai documenti commerciali a meno che non figurino sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 6/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 97-98]