L’etichettatura ambientale degli imballaggi alla luce delle nuove linee guida ministeriali.

 

 

In un articolo precedente (leggibile qui), abbiamo fornito un primo inquadramento sui nuovi obblighi in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotti in Italia dal Decreto Legislativo n. 116/2020, che ha modificato l’art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

Si ricorda che il citato articolo 219, comma 5, nel suo testo attualmente vigente, prevede quanto segue: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Come noto, il nuovo regime dell’etichettatura ambientale ha subìto una ripetuta serie di rinvii, fino all’ultimo intervento normativo (legge 15/2022) che ne ha fissato la data di applicazione a partire da 1° gennaio 2023, ferma restando la possibilità di continuare a commercializzare, sino ad esaurimento delle scorte, gli imballaggi già precedentemente immessi in commercio o etichettati.

È stato inoltre, opportunamente, inserito un nuovo comma 5.1 all’interno dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente, con il quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) è stato incaricato di elaborare delle linee guida tecniche per l’adempimento dei nuovi obblighi di etichettatura ambientale.

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Le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” sono state, finalmente, predisposte il 15 marzo scorso ed adottate con decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022.

I due documenti non risultano ancora pubblicati sul portale www.mite.gov.it ma, lo scorso 7 aprile, sono stati entrambi notificati alla Commissione europea quali “progetti di regola tecnica”, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 (notifica n. 2022/196/I). Ciò, in ragione del fatto che i nuovi obblighi di etichettatura sono, potenzialmente, in grado di incidere sulla libera circolazione delle merci nel territorio dell’Unione.

In conseguenza di tale notifica, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della direttiva (UE) 2015/1535 (e dall’art. 9 della Legge di recepimento n. 317/1986), la formale adozione del Decreto ministeriale n. 114/2022 dovrebbe essere rinviata, quanto meno, sino al prossimo 8 luglio 2022, salvo che tale termine venga ulteriormente prorogato al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata normativa.

Il progetto del Decreto ministeriale, scaricabile dal link in calce, consta di ben 44 pagine che, sostanzialmente, ripropongono il contenuto delle precedenti Linee guida del CONAI. Per l’esposizione del suo contenuto complessivo, pertanto, si può rinviare alla lettura del nostro precedente articolo.

Le Linee guida ministeriali presentano, ad ogni modo, anche alcuni elementi di novità e profili di particolare rilevanza per gli operatori. All’approfondimento di questi ultimi è stato dedicato un nuovo articolo a firma dell’avv. Senatore, appena pubblicato sulla RIVISTA CONSULENZAAGRICOLA, n. 05/2022, con il titolo: “L’etichettatura ambientale degli imballaggi alla luce delle nuove linee guida ministeriali”.

Per richiedere copia digitale o cartacea della rivista, vi invitiamo a visionare la seguente pagina.

 



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