Ecommerce: spostamento della sede legale e notifiche al SUAP.

 

Quesito: Una società, con attività di commercio al dettaglio via internet di prodotti alimentari e non, ha spostato la sede legale dal Comune di Padova al Comune di Bergamo, ma a Padova ha mantenuto gli uffici di amministrazione, tech e customer service. L'OSA ha notificato al SUAP del Comune di Padova il trasferimento della sede legale presso il Comune di Bergamo, ma al SUAP del Comune di Bergamo non ha notificato nulla. L'OSA avrebbe dovuto notificare al SUAP del Comune di Bergamo lo spostamento della sede legale sul suo territorio? Se avesse dovuto notificare il tutto al SUAP del Comune di Bergamo, l'OSA è sanzionabile per non aver notificato una 'nuova attività' oppure per non aver aggiornato la registrazione?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

L’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, in materia di igiene alimentare, stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono notificare all’Autorità competente ciascuno stabilimento posto sotto il loro controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, al fine di consentire la registrazione del suddetto stabilimento.

Inoltre, alla medesima Autorità va notificato ogni cambiamento significativo dell’attività svolta presso lo stabilimento, nonché l’eventuale chiusura dello stesso.

Tale obbligo è stato recentemente ribadito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 27/2021 in materia di controlli ufficiali, precisando che la notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. nome, denominazione sociale e forma giuridica;
  2. descrizione delle specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza;
  3. l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività, ove effettuata in sede fissa.

Di conseguenza, ogni eventuale variazione dei predetti dati deve essere anch’essa oggetto di notifica.

Secondo quanto indicato dalle Linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con atto 59/CSR del 29 aprile 2010, la notifica si rivolge all’ASL territorialmente competente in base al luogo in cui ha sede l’attività. L’adempimento andrà comunque assolto per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), come previsto dall’articolo 19-bis della legge 241/1990 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.

 

Da quanto sopra può ricavarsi che, nel caso di apertura di una nuova sede aziendale e contestuale modifica delle attività svolte nello stabilimento preesistente, l’operatore del settore alimentare sarà tenuto, innanzitutto, ad aggiornare la registrazione dello stabilimento preesistente, presentando una notifica di variazione dell’attività al SUAP del Comune in cui lo stabilimento ha sede (nel caso in esame, il Comune di Padova).

Inoltre, andrebbe autonomamente segnalato l’avvio dell’attività presso il nuovo stabilimento, mediante notifica al SUAP del Comune competente in base alla sua sede (nella fattispecie, Bergamo), qualora si verifichino le seguenti condizioni:

  • la nuova sede possa considerarsi uno “stabilimento” ai fini del regolamento (CE) 852/2004, in quanto ospiti attività concernenti le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari (il che, ad avviso di chi scrive, potrebbe verificarsi anche nel caso in cui si tratti di una mera sede legale priva di “uffici” che curino la gestione dell’attività, considerato che, comunque, presso tale sede sarà conservata la relativa documentazione contabile e fiscale);
  • lo stabilimento nuovo e quello preesistente abbiano sede in Comuni diversi (quindi rientrino nella competenza di due SUAP differenti).

 

La violazione degli obblighi di notifica è, peraltro, soggetta ad una specifica disciplina sanzionatoria, contenuta nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 193/2007.

Tale disposizione, in particolare, commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 € a carico sia degli operatori che omettano la notifica di avvio attività, sia di coloro svolgano attività concernenti le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti durante il periodo in cui la registrazione è sospesa o revocata.

È invece prevista una sanzione ridotta, da 500 a 3.000 €, a carico degli operatori che abbiano omesso di notificare all’Autorità competente le variazioni avvenute nelle attività condotte presso uno stabilimento già registrato.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 6/2021, Filo diretto con l'esperto]