Latte crudo, le regole su vendita ed etichettatura.
Quesito: Seguo un'azienda agricola che è in possesso di riconoscimento comunitario (numero CE) per 'Produzione di latte e prodotti a base di latte' (tale azienda ha mucche e capre ed utilizza il proprio latte per realizzare i formaggi). Il titolare, che fino ad ora ha sempre e solo prodotto formaggi, chiede se può vendere il latte crudo, confezionato in bottiglie di vetro, ad altre attività (negozi, supermercati) e se l'etichettatura presenta aspetti particolari.
Risponde l'avv. Stefano Senatore
Il latte crudo è un alimento molto deperibile dal punto di vista microbiologico che, se consumato tal quale, anche solo dopo pochi giorni di conservazione a temperatura controllata, può determinare rilevanti rischi per la salute umana.
Pertanto – secondo quanto previsto dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa n. rep. 5/CSR del 25 gennaio 2007, e dalle normative regionali che ne hanno dato applicazione – la commercializzazione di latte crudo per l’alimentazione umana viene consentita, in Italia, solo in forma di vendita diretta dall’azienda agricola produttrice al consumatore finale, con le seguenti modalità:
- direttamente nell’azienda agricola di produzione, dal produttore al consumatore;
- oppure attraverso macchine erogatrici, che possono essere collocate anche fuori dall’azienda agricola, purché all’interno del territorio della Provincia in cui ha sede l’azienda o delle Province contermini.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità di vendere ad altri operatori il latte crudo non destinato all’alimentazione umana diretta, affinché venga trattato e/o trasformato prima della fornitura al consumatore.
L’azienda che intenda avviare la vendita diretta al consumatore dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni stabilite dall’Intesa del 25 gennaio 2007 e dalla disciplina regionale di attuazione, al cui esame, pertanto, si rinvia.
Può evidenziarsi comunque sin d’ora che, per l’utilizzo di macchine erogatrici, viene richiesta la loro preventiva registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, mediante SCIA da far pervenire all’ASL territorialmente competente, per rendere nota l’ubicazione e le caratteristiche degli apparecchi.
Nell’ipotesi in cui l’operatore eserciti già l’attività di produzione e trasformazione del latte, per la quale abbia ottenuto un provvedimento di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, sarà, ovviamente, necessario coordinare i due istituti (ossia, da un lato, la registrazione per gli apparecchi erogatori e, dall’altro, il riconoscimento preesistente). A tal fine e, in particolare, per individuare la modulistica utilizzabile, si consiglia di confrontarsi direttamente con l’ASL di competenza.
Per quanto riguarda le informazioni da fornire al consumatore, vi sono alcune regole supplementari rispetto alla disciplina generale, previste dall’Intesa del 25 gennaio 2007 (e dalle norme attuative regionali), nonché dal decreto-legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) e dal decreto del Ministero della Salute del 12 dicembre 2012.
In caso di vendita diretta presso l’azienda agricola, è obbligatorio appore nel locale di vendita un cartello recante la dicitura: “latte crudo da consumare previa bollitura”.
Inoltre, la confezione del prodotto deve riportare le seguenti indicazioni:
- “latte crudo non pastorizzato di … [indicazione della specie dell’animale]”
- “conservare in frigorifero a temperatura compresa fra 0 °C e +4 °C”
- “da consumare entro 3 giorni”
- “prodotto da consumarsi previa bollitura”.
Qualora la vendita sia effettuata mediante macchine erogatrici, è obbligatorio riportare su tali apparecchi le seguenti informazioni:
- “latte crudo non pastorizzato di … [indicazione della specie dell’animale]”
- la ragione sociale dell’azienda di produzione con indicazione completa della sede
- la data di mungitura
- la data di fornitura all’erogatore
- “da consumare entro [indicando una data non superiore a 3 giorni dalla data di mungitura]”
- “conservare in frigorifero a temperatura compresa fra 0 °C e +4 °C”
- “prodotto da consumarsi previa bollitura”, da riportare in rosso e con caratteri di almeno 4 cm.
Peraltro, nel caso in cui l’erogatore disponga di un sistema di imbottigliamento, i contenitori dovranno riportare in etichetta:
- “latte crudo non pastorizzato di … [indicazione della specie dell’animale]”
- la ragione sociale dell’azienda di produzione con indicazione completa della sede
- la quantità netta in litri;
- la data di mungitura, da riportare in rosso e con caratteri di almeno 1 cm
- la data di confezionamento
- “da consumare entro…”, da riportare in rosso e con caratteri di almeno 1 cm
- “conservare in frigorifero a temperatura compresa fra 0 °C e +4 °C”
- “prodotto da consumarsi previa bollitura”, da riportare in rosso e con caratteri di almeno 1 cm.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2020, Filo diretto con l'esperto, p. 105-105]