Impresa alimentare o stabilimento?

 

Quesito: In base alla normativa vigente, qual è la differenza tra impresa alimentare e stabilimento?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore

 

Ai sensi dell’articolo 3, punto 2) del regolamento (CE) n. 178/2002, per “impresa alimentare” si intende “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.

La nozione di “stabilimento” è, invece, contenuta nell’ambito della normativa sull’igiene degli alimenti.  In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 852/2004 definisce lo stabilimento come “ogni unità di un'impresa del settore alimentare”.

Al riguardo, va chiarito che per “unità” deve intendersi il “luogo fisico”, eventualmente articolato in più locali, in cui l’impresa alimentare svolge le proprie attività di produzione, trasformazione e distribuzione.

Quanto sopra, seppur non stabilito espressamente dal Legislatore europeo, può comunque desumersi dall’esame delle ulteriori disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, posto che:

  • al considerando n. 4, si fa riferimento ai “requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti”;
  • ulteriore riferimento ai “requisiti strutturali degli stabilimenti” è previsto dal considerando n. 16;
  • all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a) si riferisce allo “Stato membro in cui lo stabilimento è situato”;
  • all’articolo 13, paragrafo 4, lettera b) si fa riferimento “alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti”;
  • all’allegato I, parte A, punto 1, lettera C) si fa riferimento alle “operazioni di trasporto ... dal luogo di produzione ad uno stabilimento”.

Analoghe disposizioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004 (riguardante l’igiene degli alimenti di origine animale), ove peraltro vengono espressamente identificati come “stabilimenti” i seguenti immobili: “macelli”, “laboratori di sezionamento”, “centri di lavorazione della selvaggina”, “centri si spedizione” e “centri di depurazione” di molluschi, “aziende di produzione del latte” e “centri di imballaggio delle uova”.

Del resto, lo stesso Codex Alimentarius – che rappresenta un parametro per l’interpretazione delle disposizioni di igiene alimentare, come previsto dal considerando n. 18 del regolamento (CE) n. 852/2004 – definisce anch’esso lo “stabilimento” come un luogo fisico e, in particolare, come “qualsiasi immobile o zona di manipolazione degli alimenti e l’ambiente circostante in cui viene gestito l’alimento stesso” (Codice Internazionale Raccomandato di Pratiche Generali e principi di Igiene Alimentare, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) [1].

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 3/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 88-89]



NOTE:

[1] La definizione di 'stabilimento' non è stata espressamente riproposta nell'ultimo aggiornamento del Codex alimentarius ma emerge, comunque, implicitamente dal contenuto del documento (cfr. General Principles of food hygiene, CXC 1-1969, Rev. 2020).