Programmi di prerequisiti, la comunicazione della Commissione UE non è vincolante.

 

Quesito: L’Asl, in fase di ispezione in un’attività alimentare, visionando il Manuale di Autocontrollo può pretendere e/o obbligare l'Osa a redigere le procedure di prerequisito (Gmp e Ghp) operative o non, secondo le indicazioni riportate dalla comunicazione della Commissione Europea 2016/C 278/01?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/675, ove i controlli ufficiali rivelino una non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, le Autorità competenti possono adottare tutte le “misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio … e ne impedisca il ripetersi”, nonché “ogni provvedimento che ritengono opportuno per assicurare la conformità alla normativa” (articolo 138, paragrafi 1 e 2).

Nell’ambito di tali azioni deve ritenersi compreso anche il potere di prescrivere all’Osa l’adeguamento o la predisposizione delle procedure di prerequisito (PRP) che vengano ritenute inidonee o mancanti.

Venendo al merito dell’imposizione formulata dall’Asl, va chiarito che la comunicazione della Commissione 2016/C 278/01, per quanto rappresenti un utile strumento di supporto per le Autorità e gli operatori, non ha natura vincolante, come chiarito dallo stesso paragrafo 2 del citato documento: “scopo del presente documento è facilitare e armonizzare l’applicazione dei requisiti dell’UE … aiuterà gli operatori del settore alimentare ad applicare i requisiti dell’UE una volta introdotti adattamenti specifici, fatta salva la responsabilità primaria degli OSA in materia di sicurezza alimentare”.

Ne consegue che gli operatori non hanno l’obbligo di applicare pedissequamente i PRP illustrati dalla Commissione, i quali costituiscono solo “possibili esempi di come rispettare i requisiti di legge nella pratica” (allegato I, paragrafo 2 della comunicazione).

In altri termini, ciò che determina la conformità dei PRP è la loro idoneità a soddisfare i requisiti igienici previsti dalla normativa cogente (in particolare, gli allegati I e II del regolamento CE 852/2004 e l’allegato III del regolamento CE 853/2004), a prescindere dalla loro conformità rispetto alle indicazioni contenute nella comunicazione 2016/C 278/01.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2021, Filo diretto con l'esperto, pp. 91-92]