Formaggi freschi a pasta filata: obbligatorio venderli “preimballati”, ad eccezione dei caseifici di produzione.

 

Quesito: Chiedo un vostro parere in merito all’articolo 23 del decreto legislativo 109/1992, in modo specifico per la vendita/confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. È stato abrogato con l’articolo 30 del decreto legislativo 231/2017 oppure ci sono delle deroghe in merito? Nello specifico: un negozio al dettaglio (senza caseificio di produzione) può vendere mozzarelle di latte vaccino e di bufala Dop come preincartato/sfuso ovvero non come preconfezionato (obbligo che vigeva con il decreto legislativo 109/92)? In sostanza, abrogando il decreto legislativo 109/92, il discorso dei formaggi freschi a pasta filata decade oppure ci sono altre circolari che lo mantengono perentorio?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Il decreto legislativo n. 109/1992, a suo tempo intervenuto per disciplinare l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, aveva anche introdotto alcune modifiche a diverse normative di settore.

In particolare, per quanto qui rileva, l’articolo 23 del decreto aveva sostituito l’articolo 1 del decreto legge n. 98/1986 con la seguente disposizione: “I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati (…)”.

 

Come noto, il decreto legislativo n. 109/1992 è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 231/2017, che ha introdotto una nuova disciplina nazionale in materia di etichettatura alimentare coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, tale abrogazione non ha in alcun modo inciso sulla normativa delle paste filate contenuta nel decreto legge n. 98/1986.

Infatti, secondo un principio generale del nostro ordinamento – consolidato da numerose ed autorevoli pronunce giurisdizionali – “l'abrogazione della disposizione abrogatrice non può in via ordinaria determinare la reviviscenza della disposizione originariamente abrogata” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2016, n. 1596; cfr. anche Corte Costituzionale, 24 gennaio 2012, n. 13 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 07 dicembre 2007, n. 25551).

Va chiarito che la cosiddetta “reviviscenza” di una disposizione abrogata può operare, ma solo in alcune ipotesi residuali, nessuna dei quali si verifica nel caso in esame, ossia:

  • qualora la norma abrogatrice sia dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale;
  • qualora il Legislatore, in sede di abrogazione, stabilisca in modo espresso che la disciplina previgente debba tornare in vigore;
  • qualora sia abrogata una disciplina speciale (cioè, specifica per un particolare ambito) che derogava alla disciplina generale, nel qual caso la disciplina generale torna ad estendere i propri effetti all’ambito interessato.

 

Da tutto ciò consegue che l’articolo 1 del decreto legge  n. 98/1986 rimane in vigore nella sua ultima versione, ossia, nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 109/1992.

Sicché, deve ritenersi ancora oggi operativo l’obbligo di vendere formaggi freschi a pasta filata in forma “preimballata”, salvo che per i caseifici di produzione.

Tali conclusioni sono state, peraltro, confermate anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 6 aprile 2018 [1] e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con circolare dell’8 maggio 2018 [2] i quali hanno chiarito che l’abrogazione del decreto legislativo n. 109/1992 “non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge, mancando la relativa intentio legislatoris” e che, di conseguenza, l’articolo 1 del decreto legge n. 98/1986 “non viene abrogato in quanto non si produce un effetto di revivisce

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 88-89]



NOTE:

[1] Nota informativa del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 133330 del 9 aprile 2018, recante 'Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.Lgs. 231/2017', reperibile all’url https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2018-04-06-Circolare-su-abrogazioni-art-30.pdf

[2] Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'ICQRF prot. 391 dell'8 maggio 2018, reperibile all’url https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fc%252F3%252FD.12081ac8640369272fe8/P/BLOB%3AID%3D12598/E/pdf