Carni suine trasformate, il campo di applicazione del decreto sull’indicazione del “luogo di provenienza".

 

Quesito: Il nuovo decreto sull’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate (per la 853 le trasformate sono solo i prodotti a base di carne) all’articolo 2 afferma: “il presente decreto definisce le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza a carni di specie suina macinate, CSM, preparazioni di carne e prodotti a base di carne”. Si applica, dunque, a tutte le carni suine (macinati, hamburgher, peperoni ripieni) o solo a quelle trasformate (salami, speck, porchette ecc)?

Il decreto, inoltre, vale solo per i preimballati o per tutti?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Con il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2020, sono state introdotte in Italia “disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate”.

Il provvedimento, in realtà, malgrado il riferimento fuorviante alle carni “trasformate” contenuto nel titolo, ha un campo di applicazione più ampio, esteso a tutti i seguenti prodotti alimentari – trasformati e non trasformati – elencati dall’articolo 2:

  • carni suine macinate, definite dal regolamento (CE) 853/2004 come “carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale” (allegato I, punto 1.13);
  • carni suine separate meccanicamente, ossia i “prodotti ottenuti mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso ... utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa” (allegato I, punto 1.14);
  • preparazioni di carni suine, da intendersi come “carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche” (allegato I, punto 1.15);
  • prodotti a base di carne suina: “i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche” (allegato I, punto 7.1).

 

Purtroppo, il testo normativo – a causa della sua ambigua formulazione – non chiarisce se l’obbligo di indicazione della provenienza riguardi esclusivamente i prodotti “preimballati” o si estenda anche agli alimenti “non preimballati”.

Il decreto, infatti, non contiene un esplicito riferimento ai soli alimenti “preimballati”. Il che potrebbe indurre a ritenere che, di conseguenza, anche i prodotti “non preimballati” rientrino nel suo campo di applicazione.

Ad avviso dello scrivente, tuttavia, i seguenti elementi depongono a favore di una diversa interpretazione del testo in esame, che limiti l’obbligo ai soli alimenti “preimballati”.

In primo luogo, l’articolo 3 del decreto impone l’indicazione della provenienza solo sulle “etichette”: “è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 2 l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina (...) l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina è apposta in etichetta nel campo visivo principale (...)”.

Tale riferimento al termine “etichetta” dovrebbe richiamare i soli alimenti “preimballati”, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (UE) 1169/2011, per “etichetta” si intende “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore”.

In secondo luogo, sul piano sistematico, va considerato che la fornitura delle informazioni sui prodotti “non preimballati” trova la sua disciplina nell’articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011 e nell’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017, che identificano le indicazioni obbligatorie e le relative modalità di espressione (diverse da quelle illustrate nel decreto interministeriale del 6 agosto 2020). Tuttavia, il decreto in esame non contiene alcun espresso riferimento né a queste ultime disposizioni, né agli “alimenti preimballati”.

In ragione di tutto ciò, a parere di chi scrive, l’indicazione della provenienza della carne suina dovrebbe potersi considerare, allo stato attuale, non obbligatoria per gli alimenti “non preimballati”.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 1/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 88-89]