Esercizi di vicinato: spogliatoi obbligatori, ma solo se necessari.
Quesito: Oltre a quanto esplicitamente previsto dal decreto legislativo 81/2008, allegato IV “Requisiti sui Luoghi di Lavoro: 1.12 Spogliatoi e Armadi per il vestiario”, il Pacchetto Igiene (regolamenti (CE) 852 e 853) prevede l'obbligo degli spogliatoi per gli esercizi di vicinato (ad esempio, macelleria, pescheria, alimentari) e, se sì, qual è la norma di riferimento?
Risponde l'avvocato Stefano Senatore.
Il regolamento (CE) n. 852/2004, nel definire la disciplina sull’igiene dei prodotti alimentari, interviene anche sul tema dei locali da adibire a spogliatoio del personale.
Le disposizioni di riferimento sono contenute nell’Allegato II del regolamento, dedicato ai requisiti generali in materia di igiene applicabili, indistintamente, a tutti gli operatori del settore alimentare diversi dai produttori primari.
In particolare, per quanto qui rileva, è il Capitolo I, punto 9 a stabilire che “ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale”.
Tale disposizione riguarda “tutte le strutture destinate agli alimenti” (salvo le strutture mobili o temporanee, le abitazioni private ed i distributori automatici, i quali sono comunque assoggettati al medesimo obbligo ai sensi del successivo Capitolo III dell’Allegato II).
Ne consegue che il requisito in esame deve essere rispettato anche dagli esercizi di vicinato citati nel quesito, tra cui le macellerie, le pescherie e le rivendite di generi alimentari.
Resta fermo che la dotazione obbligatoria di uno spogliatoio è prevista “ove necessario”, inciso che – secondo quanto precisato dall’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento – va così inteso: “laddove risulti necessario … per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento”.
Si ritiene dunque che venga rimesso al singolo operatore valutare se, nell’ambito della propria realtà aziendale, la presenza di uno spogliatoio sia o meno “necessaria” per prevenire contaminazioni dei prodotti alimentari e perseguire, così, l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Ovviamente, l’operatore che intendesse non predisporre lo spogliatoio dovrebbe essere in grado di motivare adeguatamente la propria scelta, nell'ambito delle procedure basate sui principi HACCP o delle procedure operative della propria azienda.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2020, Filo diretto con l'esperto, p. 102]