Nessun obbligo di riportare il “passaporto delle piante” nei documenti di accompagnamento.

 

Quesito: Sui documenti che accompagnano la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli è obbligatorio riportare il numero del passaporto fitosanitario?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Il “passaporto fitosanitario” – o, più correttamente, “passaporto delle piante” – è un’etichetta ufficiale prevista dalla disciplina fitosanitaria (concernente la salute delle piante) ed utilizzata per il trasporto di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti nel territorio dell’Unione europea.

Sino al 14 dicembre 2019, il riferimento normativo era rappresentato dalla direttiva 2000/29/CE e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, contenute, per l’Italia, nel decreto legislativo n. 214/2005.

Tale decreto, in particolare:

  • con gli articoli 25 e 31, imponeva l’emissione del passaporto delle piante solo per il commercio di specifici prodotti, elencati nell'allegato V, parte A;
  • non prevedeva l’obbligo di riportare gli estremi del passaporto sugli altri documenti di accompagnamento (fatture, bolle di consegna ecc.);
  • con l’articolo 28, dava facoltà all’operatore di emettere il passaporto in forma “semplificata”, cioè contenente solo una parte delle informazioni normalmente obbligatorie (elencate nei punti da 1 a 10 dell’allegato XIII); in tal caso, però, tutte le informazioni obbligatorie avrebbero dovuto essere riportate anche sui documenti di accompagnamento utilizzati per fini commerciali.

 

A partire dal 14 dicembre 2019, la suddetta direttiva 2000/29/CE è stata in gran parte abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031 e da una serie di altri regolamenti collegati (i quali, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, sono destinati a prevalere anche sulle disposizioni del decreto legislativo n. 214/2005, laddove incompatibili [tale decreto, ancora formalmente in vigore alla data di redazione del presente parere, è stato successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo 19/2021, NdR]).

Una delle principali novità del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto qui rileva, consiste nell’estensione dell’obbligo di passaporto a tutte le piante destinate alla piantagione, nonché alle ulteriori piante, ai prodotti vegetali, al legname ed alle sementi specificamente indicate.

L’elenco dei vegetali soggetti all’uso del passaporto delle piante è stato adottato con l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre il successivo allegato XIV reca l’elenco dei vegetali per i quali è richiesto un passaporto con l’indicazione «PZ», per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette.

Un’ulteriore importante modifica rispetto alla disciplina precedente riguarda il formato del nuovo passaporto, che è stato armonizzato su tutto il territorio dell’Unione. Il nuovo documento è costituito, infatti, da un’etichetta conforme alle indicazioni dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/2313, che deve essere apposta sulla singola unità di vendita dei vegetali.

Si evidenzia infine, in relazione al quesito sottoposto, che la nuova normativa europea:

  • da un lato, non ha introdotto l’obbligo di riportare il numero di passaporto nei documenti di accompagnamento, confermando sotto questo aspetto la previgente disciplina;
  • d’altro lato, ha eliminato l’istituto del “passaporto semplificato” ed i connessi obblighi relativi alle informazioni da riportare sui documenti di accompagnamento usati a fini commerciali.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 6/2020, Filo diretto con l'esperto, p. 104]