Legionella, analisi e ristorazione collettiva.

 

Quesito: Quale normativa sancisce l'obbligatorietà di analisi per la Legionella nella ristorazione collettiva?

 

Risponde l'avv. Stefano Senatore.

 

Le legionelle sono batteri presenti in ambienti acquatici naturali o artificiali e, all’interno degli edifici, si sviluppano soprattutto negli impianti di condizionamento, nelle reti di distribuzione dell’acqua calda e negli impianti idrico-sanitari.

La loro inalazione mediante aerosol contaminati è causa di gravi forme morbose, denominate “legionellosi”, e come tale costituisce un potenziale rischio per la salute umana.

 

Di conseguenza, il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), nel Titolo X e nell’allegato XLVI considera la legionella, la legionella pneumophila e la legionella spp come microrganismi pericolosi, classificati quali “agenti biologici del gruppo 2”.

Ciò comporta che il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi (adempimento obbligatorio ai sensi degli articoli 15 e 17 del Testo Unico), deve considerare anche la possibile presenza di legionella e la probabilità che vengano contratte infezioni da parte di lavoratori e di terzi che frequentano i siti aziendali.

Secondo le risultanze della valutazione dei rischi, il datore di lavoro sarà tenuto, inoltre, ad adottare le misure di tutela previste dall’articolo 15, e le misure di prevenzione e controllo stabilite dal Titolo X del Testo Unico.

Con specifico riferimento alla legionella, inoltre, gli obblighi di cui sopra vengono ulteriormente dettagliati nelle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” (come approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015).

 

Proprio in quest’ultimo documento – per quanto qui rileva – sono disciplinate le attività di campionamento ed analisi, ritenute necessarie qualora emerga un rischio di possibile esposizione al batterio (il che interessa anche gli esercizi di ristorazione collettiva, considerati tra i luoghi di più frequente esposizione alla legionella – cfr. Legionella and the prevention of legionellosis, 2007, Organizzazione Mondiale della Sanità).

 

Va precisato che le Linee guida, pur non essendo di per sé giuridicamente vincolanti, ad avviso di chi scrive costituiscono, comunque, un riferimento imprescindibile per gli operatori.

Le stesse possono rappresentare, infatti, un parametro per verificare – relativamente al rischio legionellosi – il rispetto degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia cui è tenuto chiunque svolga un’attività professionale o imprenditoriale.

 

Ne consegue che la violazione delle Linee guida (compresi gli obblighi concernenti l’analisi dei campioni), pur non essendo direttamente sanzionata, potrebbe, indirettamente, far insorgere in capo all’operatore:

  • una responsabilità penale per violazione degli obblighi di valutazione e gestione del rischio previsti del decreto legislativo n. 81/2008 (sanzionati dall’articolo 282 del Testo Unico);
  • una responsabilità penale per danni procurati ai dipendenti o ai fruitori della struttura, in particolare per lesioni personali o omicidio colposo (articoli 582 e 589 del codice penale);
  • una responsabilità civile verso i lavoratori e verso gli utenti eventualmente danneggiati, per inadempimento contrattuale (articolo 1218 del codice civile) o per fatto illecito (articoli 2043 e seguenti del codice civile).

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2018, Filo diretto con l'esperto, p. 100-101]