Igiene alimentare: modificati i requisiti in materia di igiene del reg. CE 852/2004.
E’ stato pubblicato oggi, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento (UE) 2021/382, che introduce alcune importanti modifiche all’interno del regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene alimentare.
Di seguito vengono riportate le novità alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno adeguarsi entro il prossimo 24 marzo 2021, data di entrata in vigore del regolamento.
1) GESTIONE DEGLI ALLERGENI. Il Legislatore europeo è intervenuto, innanzitutto, per adeguare i requisiti in materia di igiene al codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari, adottato lo scorso settembre 2020 la commissione del Codex Alimentarius. In particolare, per quanto riguarda la produzione primaria e attività connesse, nell’Allegato I, all’interno della parte A, sezione II, viene inserito il nuovo punto 5-bis: “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”. Analoga previsione viene prevista per le attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria, integrando l’Allegato II, capitolo IX con il seguente punto 9: 'Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”. 2. RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI. Ulteriore obiettivo dell’intervento normativo è quello di promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel contempo la sicurezza per i consumatori. A tal fine, nell’Allegato II del regolamento viene inserito il seguente CAPITOLO V bis dedicato alla “Ridistribuzione degli alimenti”, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti: “Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni: 1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
3. OBBLIGHI IN MATERIA DI CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE. L’ultimo ambito di intervento è volto ad adeguare il regolamento (UE) 852/2004 alla revisione della norma del Codex Alimentarius 'General Principles of Food Hygiene' (Principi generali in materia di igiene alimentare, CXC 1-1969), intervenuta lo scorso settembre 2020, con la quale è stato introdotto il principio generale della «cultura della sicurezza alimentare» per aumentare la consapevolezza e migliorare i comportamenti dei dipendenti degli stabilimenti alimentari. Nell’Allegato II del regolamento è dunque introdotto il seguente CAPITOLO XI bis – Cultura della sicurezza alimentare, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti: “1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti: a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti; b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare; c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti; d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative; e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
2. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti: a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare; b) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche; c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata; d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate; e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi; f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
3. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare».
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