Due imprese alimentari possono condividere gli stessi locali.
Quesito: Possono esservi presso il medesimo stabilimento produttivo due attività registrate in base al regolamento (CE) 852/2004? Una lavorerebbe di giorno e una di notte, facendo uso delle medesime attrezzature.
Risponde l'avv. Stefano Senatore.
Il regolamento (CE) n. 852/2004, all’articolo 6, stabilisce che ogni Operatore del settore alimentare è tenuto a notificare all’Autorità competente, ai fini della loro registrazione, tutti gli stabilimenti posti sotto il suo controllo ove si svolga una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
L’articolo 2, lettera c) del medesimo regolamento precisa, inoltre, che per “stabilimento” deve intendersi ogni unità dell’impresa del settore alimentare, ossia del soggetto che svolge attività connesse alla produzione, alla trasformazione ed alla distribuzione degli alimenti.
Per quanto noto allo scrivente, né il regolamento in esame, né altre disposizioni europee o italiane in materia di igiene alimentare vietano che, all’interno dei medesimi locali, insistano due o più stabilimenti registrati, appartenenti a diverse imprese alimentari.
Pertanto, in linea di principio e fatte salve eventuali specificità del caso concreto non rappresentate nel quesito, deve ritenersi consentito, a due imprese alimentari registrate, condividere gli stessi locali e, se del caso, gli stessi impianti ed attrezzature.
In tal caso, le diverse attività dovranno, ovviamente, essere separate nel tempo, svolgendosi ad esempio, come indicato nel quesito, l’una di giorno e l’altra di notte.
Ciascuno dei due Operatori rimarrà, peraltro, responsabile del rispetto di requisiti ed obblighi igienico-sanitari relativi al proprio processo, anche con riferimento alle condizioni delle strutture ed attrezzature in uso promiscuo per il periodo temporale di utilizzo.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&bevande, n. 1/2020, Filo diretto con l’esperto, pp. 95-96]