Prodotti a chilometro zero, ancora nessuna legge nazionale.

 

 Quesito: Esiste una legge nazionale o della Regione Umbria che disciplini i prodotti a km zero?

 

Risponde l'avv. Stefano Senatore.

 

La locuzione “a chilometro zero” indica, comunemente, quei prodotti agricoli che vengono venduti e consumati a breve distanza dal loro luogo di produzione.

Ad oggi, né l’Unione Europea, né lo Stato italiano hanno adottato normative specificamente dedicate ai prodotti a chilometro zero.

Esistono tuttavia varie disposizioni, collocate all’interno delle diverse normative di settore, che disciplinano, incidentalmente, la vendita di alimenti all’interno della regione di produzione.

A titolo meramente esemplificativo, possono citarsi:

  • il regolamento CE n. 852/2004, dedicato all’igiene dei prodotti alimentari, che all’articolo 1 esonera dal rispetto degli obblighi igienico-sanitari “la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale”;
  • il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, nel disciplinare le imprese agricole, all’articolo 4 esonera dalla comunicazione di inizio attività “la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola” e consente, inoltre, agli imprenditori agricoli di effettuare “il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”;
  • il decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, stabilendo che gli stessi siano riservati, salvo eccezioni, alle aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale amministrativo della regione e che vendano in prevalenza prodotti propri.

 

Il quadro attuale potrebbe, comunque, essere destinato a mutare.

Nel marzo 2018 è stata, infatti, elaborata una proposta di legge statale recante “norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile” (disegno di legge C. 183), che ha già ricevuto il vaglio positivo della Camera dei Deputati ed è stata, quindi, trasmessa all’esame del Senato della Repubblica il 18 ottobre 2018 (n. S. 878), dove risulta ancora in corso di esame da parte della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare.

 

Nel frattempo, da diversi anni le Amministrazioni regionali hanno cominciato ad attivarsi, autonomamente, per sostenere i prodotti a chilometro zero.

Tra queste figura anche la Regione Umbria, che con legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 ha introdotto “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”.

 

La disciplina umbra – destinata ovviamente ad applicarsi soltanto sul territorio regionale – fornisce, innanzitutto, una specifica definizione per i prodotti a chilometro zero, che vengono intesi come “i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale” (articolo 3, lettera c).

Le disposizioni successive contemplano, quindi, una serie di interventi di sostegno per tali produzioni.

In particolare, con l’articolo 4, commi da 1 a 4, si prevedono agevolazioni e contributi per i gruppi di acquisto solidale che acquistino prodotti a chilometro zero.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce, invece, che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici dovranno garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti locali in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

Il comma 6 istituisce, poi, dei contributi a favore dei Comuni per il sostegno dei mercati e dei punti vendita che commercializzino prodotti locali.

Significativa è anche la previsione, contenuta nel comma 9, di un apposito contrassegno regionale, da assegnare alle imprese di ristorazione di cui ai codici ISTAT-ateco 56.10.1 e 56.10.2, per consentire a queste ultime di pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti a chilometri zero.

Con l’articolo 5, comma 1 della legge, la Regione si fa carico di promuovere azioni di informazione riguardanti, tra l’altro, i luoghi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, nonché la promozione di modelli di alimentazione basati su tali prodotti.

Il comma 2 dell’articolo 5 dispone, infine, la realizzazione di un'apposita sezione sul portale web regionale dedicata ai mercati agricoli.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&bevande, n. 3/2019, Filo diretto con l’esperto, p. 97-98]