Home restaurant, ad oggi non si rinvengono parametri obiettivi per valutarne l’”occasionalità”.

 

Quesito: Si può aprire un'attività di home restaurant presso una casa privata dove già viene svolta attività di B&B; le camere a disposizione sono tre e l'affitto e il relativo pagamento viene effettuato con emissione di ricevuta non-fiscale. Il gestore dell'attività non ha partita IVA e versa una cifra forfettaria all'anno.

 

Risponde l'avv. Stefano Senatore.

 

L’attività di home restaurant, intesa come preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio per ospiti paganti, risulta ad oggi ancora priva di una specifica regolamentazione giuridica.

In attesa dell’approvazione di una normativa di settore, occorre fare riferimento ai pareri forniti dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), intervenuto in più occasioni sul tema.

In particolare, con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 e la nota n. 174980 dd. 29 settembre 2015, il MiSE ha precisato che l’attività di home restaurant, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e rivolta ad un numero limitato di soggetti, non può considerarsi “attività libera” ma, al contrario, deve essere ricondotta alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Resta salva l’ipotesi in cui l’attività sia “del tutto occasionale ma, purtroppo, non si rinvengono ad oggi parametri obiettivi per valutare tale “occasionalità”.

Ne consegue che, per poter avviare un servizio di home restaurant, occorre conformarsi a tutti i pertinenti obblighi di legge in materia di somministrazione, tra cui vanno ricordati:

  • il possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 della legge 59/2010;
  • la presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività (o il conseguimento dell’autorizzazione amministrativa, ove si tratti di attività svolta in zone tutelate), ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 59/2010;
  • la presentazione della SCIA per la notifica sanitaria di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004;
  • il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all’allegato II del regolamento CE n. 852/2004;
  • l’assoggettamento ai controlli dell’Autorità di pubblica sicurezza; a tal fine, il Ministero dell’Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha previsto che venga resa dall’interessato una dichiarazione di disponibilità a consentire l’accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che la presenza dell’esercizio sia chiaramente indicata sul citofono e che al citofono risponda l’interessato o un suo incaricato;
  • l’iscrizione al Registro delle imprese e l’apertura di partita IVA, ove l’home restaurant si configuri come attività imprenditoriale.

Per altro verso, i Ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico hanno comunicato che gli home restaurant non dovrebbero essere soggetti ai requisiti di sorvegliabilità dei locali, previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, in quanto non pertinenti all’attività in esame (cfr. la già citata nota del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2016, ripresa e condivisa anche dal MiSE con le risoluzioni n. 332573 del 21 ottobre 2016 e n. 493338 del 6 novembre 2017).

In merito alla compatibilità tra l’attività di home restaurant e quella di bed&breakfast esercitato in forma occasionale e non imprenditoriale, non è possibile fornire una risposta valida per l’intero territorio italiano.

Ciò, in quanto la regolamentazione delle attività turistico-ricettive – nell’ambito delle quali rientrano i bed&breakfast – è di esclusiva competenza della legislazione regionale, come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 80 (con la quale è stata dichiarata l’illegittimità, tra l’altro, della disciplina dei bed&breakfast contenuta nel Codice del turismo).

Il soggetto interessato dovrà, quindi, consultare la disciplina in materia di bed&breakfast stabilita dalla Regione o Provincia autonoma in cui viene svolta l’attività, per verificare la presenza di eventuali divieti alla possibilità di ampliare l’offerta del B&B con ulteriori servizi di somministrazione.

 

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&bevande, n. 3/2019, Filo diretto con l’esperto, p. 100]