Prodotti di pasticceria e indicazione degli allergeni​.

Rivista: Alimenti&Bevande, n. 4/2018, Filo diretto con l’esperto, pp. 100-101

 

In base al d.lgs. 231/2017, art. 19, comma 3, i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria, gastronomia, possono riportare gli ingredienti su un cartello unico. Questo facilita le operazioni di espressione dell'ingredientistica soprattutto per prodotti di pasticceria, ove ci sono numerosi tipi di dolci, ma con medesima composizione quindi ripartita per categorie: paste fresche, paste secche, etc. Il suddetto comma indica però che la presenza di allergeni sia riferita ai 'singoli alimenti'. E' possibile considerare singolo alimento una categoria di prodotti simili, o necessita una specifica, prodotto per prodotto, esempio: bignè, babà, cornetto?

 

Risponde Stefano Senatore, Avvocato ed esperto di legislazione degli alimenti

 

Come correttamente rilevato nel quesito, l’operatore che intenda vendere prodotti non preimballati di gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 231/2017, può riportare il relativo elenco degli ingredienti in un “unico ed apposito cartello.

In particolare, con il cosiddetto “cartello unico” gli ingredienti possono essere elencati in forma aggregata (per categorie omogenee di prodotti), in deroga alla regola generale che richiede un elenco distinto e separato per ogni singolo alimento.

La predetta disposizione, in vigore dal 9 maggio 2018, sostanzialmente, ripropone quanto già stabilito dalla disciplina previgente, contenuta nell’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 109/1992.

La normativa del 1992, peraltro, ha ricevuto attuazione per mezzo del successivo decreto ministeriale dd. 20 dicembre 1994, il quale dovrebbe continuare ad applicarsi anche sotto la vigenza del nuovo decreto legislativo n. 231/2017, stante la sostanziale corrispondenza la disposizione legislativa del 1992 e quella del 2017.

 

L’articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 231/2017 contiene, tuttavia, alcuni elementi di novità rispetto al passato.

Nello specifico, per quanto rileva in questa sede, viene previsto espressamente l’obbligo di indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze, come elencate all'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, laddove presenti nel prodotto finito.

Si precisa inoltre che, anche nel caso di impiego del “cartello unico” (con elenco degli ingredienti aggregato per categorie di alimenti), le informazioni sulle sostanze allergeniche dovranno, in ogni caso, essere “riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita”.

 

Ad avviso di chi scrive, la formulazione dell’articolo 19 appare chiara e tassativa, nel senso di imporre che la presenza degli allergeni venga riferita, in modo specifico, alla singola preparazione alimentare.

Di conseguenza, è da escludere che dette sostanze possano essere indicate genericamente, con riferimento ad un’intera categoria di prodotti simili.

 

Tanto più che tale obbligo, di indicare la presenza gli allergeni con riguardo ad ogni singolo alimento non preimballato, deriva direttamente dalla normativa europea e, precisamente, dall’articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Secondo il paragrafo 2 dello stesso articolo 44, inoltre, i Legislatori nazionali sono competenti a disciplinare, esclusivamente, le modalità con le quali l’indicazione (individuale) sugli allergeni deve essere messa a disposizione, senza poter incidere, quindi, sul contenuto dell’obbligo.

Pertanto, ogni eventuale norma nazionale che escludesse l’obbligo di fornire l’indicazione degli allergeni in modo individuale, per singolo alimento, dovrebbe considerarsi inapplicabile per contrasto con la prevalente fonte europea.

 

L’indicazione degli allergeni per singolo prodotto risulta, inoltre, maggiormente coerente con la funzione di questo tipo di informazione. Non può trascurarsi, infatti, che la segnalazione degli allergeni è prevista a diretta tutela della salute del consumatore, il che porta ad escludere – a maggior ragione – la possibilità di fornire, sul punto, indicazioni vaghe e generiche.

 

Fermo quanto sopra, l’articolo 19, comma 3 in esame lascia, ad ogni modo, ampia libertà all’operatore di decidere le modalità e gli strumenti di cui avvalersi per mettere a disposizione dei consumatori l’informazione sulle sostanze allergeniche.

Sarà quindi possibile, esemplificativamente, predisporre un registro cartaceo separato per gli allergeni, aggiornabile con maggiore frequenza rispetto all’elenco degli ingredienti riportato nel cartello unico; oppure, potrà essere installato un sistema digitale, con ogni conseguente vantaggio in termini di rapidità di aggiornamento, consultabile dall’utenza attraverso monitor affissi all’interno del reparto.