
Shrinkflation e informazioni ai consumatori: per il MIMIT l’attuale normativa nazionale non deve essere applicata.
Lo scorso 6 agosto 2026 è stata pubblicata un'interessante FAQ sul portale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), volta a fornire chiarimenti sulle disposizioni nazionali dedicate alla shrinkflation (ossia, alla pratica commerciale consistente nel ridurre la quantità di un prodotto contenuta nell'imballaggio per mascherare l'aumento del suo prezzo al chilo o al litro).
Secondo il Ministero, la disciplina attualmente vigente, contenuta nell'art. 15-bis del Codice del consumo, non dovrebbe essere applicata, in attesa di una prossima modifica normativa già notificata alla Commissione.
UN ITER NORMATIVO TRAVAGLIATO.
Per meglio comprendere la portata della FAQ, è utile ripercorrere brevemente le vicende che hanno interessato la normativa nazionale in esame.
Il 7 ottobre 2024, con la notifica TRIS 2024/0560/IT, l’Italia trasmetteva alla Commissione europea un progetto di modifica del Codice del consumo, diretto ad introdurre specifici obblighi informativi per i prodotti che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, avessero subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo.
Il testo di progetto prevedeva, in particolare, che il produttore informasse il consumatore 'dell’avvenuta riduzione della quantità e dell’aumento del prezzo in termini percentuali, tramite l’apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica'. L'informazione avrebbe dovuto rimanere esposta sulle confezioni per 6 mesi dalla data di esposizione del prodotto riporzionato.
Nel corso della procedura TRIS, il 12.12.2024, la Commissione europea formulava tuttavia un parere circostanziato, rilevando la potenziale incompatibilità degli obblighi con i principi di libera circolazione delle merci nel mercato unionale. Ciò, in quanto, 'una misura che imponga l’apposizione di un’etichetta specifica su ciascun prodotto non sembra proporzionata al fine di garantire l’obiettivo perseguito'.
In conseguenza di tale parere, l'Italia sarebbe stata tenuta a rinviare sino all'8 aprile 2025 l'adozione delle nuove previsioni, avviando, nel frattempo, un confronto con la Commissione sugli adeguamenti necessari.
Nonostante il termine di standstill, il Parlamento nazionale procedeva, comunque, all'adozione della nuova normativa con la legge 16 dicembre 2024, n. 193, che introduceva un nuovo art. 15-bis nel Codice del consumo.
Il relativo testo, modificato rispetto a quello notificato alla Commissione, prevedeva:
- l'obbligo di informare i consumatori soltanto in merito alla riduzione della quantità (senza riferimenti all'aumento di prezzo);
- la fornitura dell'informazione nel campo visivo principale della confezione di vendita o, in alternativa, mediante un'etichetta adesiva;
- l'utilizzo di una specifica dicitura: 'Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità'.
L'entrata in vigore di tale disciplina era, originariamente, posticipata al 1° aprile 2025 e veniva, in seguito, ulteriormente rinviata al 1° ottobre 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
Per completezza, si segnala che, in pendenza del periodo di standstill, venivano presentate osservazioni critiche anche da parte dell'Austria (il 18 dicembre 2024) e della Svezia (l'8 gennaio 2025), mentre un ulteriore parere circostanziato era formulato dalla Spagna il 24 marzo 2025.
La Commissione, preso atto della condotta assunta dall'Italia, il 12 marzo 2025 attivava nei suoi confronti la procedura d’infrazione INFR(2025)4000, in ragione del fatto che la regola tecnica nazionale era stata 'adottata prima della scadenza del termine di differimento successivo alla notifica del disegno di legge da parte dell'Italia e senza tenere conto del parere circostanziato emesso dalla Commissione'.
IL NUOVO PROGETTO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE NEL 2026.
A fronte di tali sviluppi, l'Italia assumeva le seguenti iniziative.
Prima, mediante lettera di risposta del 10 aprile 2025, prendeva posizione sulle contestazioni pervenute nell'ambito della procedura TRIS, al fine di giustificare la propria iniziativa legislativa.
Successivamente, con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, posticipava nuovamente la data di entrata in vigore dell'art. 15-bis sino al 1° luglio 2026.
Infine, con la nuova notifica TRIS 2026/0188/IT del 14 aprile 2026, sottoponeva alla Commissione un progetto di modifica della disposizione in esame, volto a risolvere le criticità emerse nella prima procedura TRIS attraverso:
- la soppressione dell'obbligo di etichettatura;
- l'imposizione, a carico dei produttori, solo di fornire ai commercianti al dettaglio la seguente comunicazione: 'La confezione X contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”, corredata dalla data di immissione in commercio del prodotto;
- l'obbligo, per i commercianti al dettaglio, di veicolare la medesima informazione contestualmente alla vendita dei prodotti, esponendola nel punto
vendita o, per le vendite on line, rendendola disponibile all’atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l’acquisto siano informati;
- il contenimento della durata dell'obbligo informativo da 6 a 3 mesi, decorrenti dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato;
- l'esclusione dell'obbligo informativo nel caso in cui la riduzione della quantità nominale 'consegua a una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementi la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore d’uso complessivo per il consumatore'.
Il periodo di standstill della seconda procedura di notifica si è concluso il 15 luglio scorso, senza la formulazione di alcun rilievo da parte della Commissione e degli altri Stati membri. E' quindi attesa, prossimamente, la sua formale adozione.
Il MIMIT: LA NORMA VIGENTE NON DOVREBBE ESSERE APPLICATA.
È in questo particolare quadro che interviene la FAQ pubblicata dal MIMIT il 6 agosto.
Con essa, il Ministero conferma di aver preso atto delle 'condivisibili osservazioni' espresse dalla Commissione e che, di conseguenza, è stata predisposta la nuova versione dell'art. 15-bis illustrata nel precedente paragrafo.
Contestualmente, viene tuttavia riconosciuto che, dal 1° luglio 2026, in assenza di interventi normativi, è comunque entrata in vigore la prima, contestata versione dell'art. 15-bis.
Pertanto, viene riferito che, 'nelle more dell’approvazione della nuova disposizione nei termini concordati con la Commissione UE, anche al fine di prevenire contenziosi dinnanzi ai Giudici nazionali, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 15-bis del codice del consumo non debba essere applicata'.
L'indicazione ministeriale, ovviamente, ha natura interpretativa e non vincolante ed è, dunque, di per sé inidonea a sospendere o modificare l'attuale art. 15-bis; la cui violazione - pur ad oggi sprovvista di specifiche sanzioni - potrebbe potenzialmente dare luogo ad una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori.
Gli operatori, ad ogni modo, dovrebbero poter, ragionevolmente, confidare sull'inapplicabilità della disposizione in esame per contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare, per quanto riguarda il mancato rispetto degli obblighi connessi alla notifica TRIS.

