Marchi collettivi e indicazioni geografiche: ammessa la registrazione dei loghi inclusi nei disciplinari DOP.

 

Un logo obbligatorio previsto dal disciplinare di una DOP può essere registrato, dal Consorzio di tutela, come marchio collettivo dell’Unione europea.

È quanto affermato dalla Commissione di ricorso allargata dell’EUIPO nella decisione del 14 maggio 2026, relativa al logo previsto dal disciplinare della DOP casearia “SALVA CREMASCO”.

Si segnalano di seguito alcuni profili della decisione che risultano di particolare interesse.

 

1. L'ESIGENZA DI TUTELA AUTONOMA DEL LOGO

La Commissione osserva che il logo previsto dal disciplinare non costituisce, di per sé, una DOP o una IGP. Pertanto, qualora fosse negata la registrabilità come marchio collettivo, godrebbe di una protezione più limitata all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

La registrazione come marchio collettivo consente, quindi, di rafforzarne la tutela nei procedimenti amministrativi e giudiziari, nonché nei mercati extra-UE, garantendo che l’uso del logo resti controllato, uniforme e giuridicamente vincolante.

 

2. IL RUOLO DEL CONSORZIO DI TUTELA

La domanda era stata proposta dal Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf.

Per la Commissione, questo elemento è decisivo.

Il Consorzio di tutela riconosciuto, infatti, non rappresenta soltanto i propri consorziati ma - citando le argomentazioni della Commissione di ricorso - 'occupa una posizione centrale nella governance, nella protezione e nella tutela della DOP SALVA CREMASCO.

Il suo riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità nazionale competente, il suo dovere statutario di garantire la tutela giuridica della denominazione e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente connessi, i suoi poteri normativi e di vigilanza che si estendono a tutti gli operatori autorizzati, e il riconoscimento esplicito, ai sensi del diritto nazionale, della sua capacità di detenere marchi collettivi, dimostrano collettivamente il ruolo del Consorzio nella salvaguardia della denominazione, nell’assicurare un uso coerente dei segni obbligatori e nel tutelare gli interessi di tutti gli operatori della IG aventi diritto all’uso della DOP, indipendentemente dal fatto che siano affiliati o meno al Consorzio – nel contempo mantenendo la garanzia di autenticità e qualità per i consumatori'.

In sostanza, il Consorzio esercita una 'funzione rappresentativa di carattere generale nei confronti della DOP e di tutti gli operatori autorizzati a utilizzarla'.

 

3. LA FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

Uno dei punti più delicati riguardava la verifica circa il rispetto della funzione essenziale del marchio collettivo, che consiste nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare rispetto a quelli di altri operatori.

L'oggetto della registrazione, infatti, è il logo previsto dal disciplinare di una DOP, il quale non è riservato agli aderenti al Consorzio ma deve poter essere utilizzato da tutti gli operatori assoggettati al sistema di controllo e conformi agli standard produttivi.

La Commissione supera questa potenziale tensione, valorizzando il mandato rappresentativo del Consorzio: si sostiene infatti che, se il Consorzio è tenuto a rappresentare tutti gli operatori legittimati all’uso della DOP, gli operatori effettivamente rappresentati coincidono con la cerchia dei produttori conformi.

Il marchio collettivo, quindi, non opera come strumento di esclusione degli operatori non consorziati, ma come mezzo di controllo, coordinamento e tutela uniforme del logo.

 

4. CUMULO TRA TUTELA DELLE IG E MARCHIO COLLETTIVO

Richiamando la precedente decisione resa sul caso GRANA PADANO [1], la Commissione ricorda che né il regolamento sul marchio dell'Unione europea, né la disciplina delle indicazioni geografiche prevedono un divieto generale di cumulare la protezione dell’IG con quella del marchio collettivo, anche qualora i segni siano identici.

Il marchio collettivo, al contrario, può svolgere una funzione complementare rispetto alla tutela della denominazione, soprattutto per proteggere elementi figurativi, loghi o segni stilizzati collegati alla DOP o alla IGP.

Coerenti con tale interpretazione risultano anche le 'Direttive dell'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli', che nella nuova versione ancora in fase di progetto, destinata ad applicarsi dal 1° luglio 2026, manifestano l'intenzione di non opporsi alla registrazione come marchi collettivi dei loghi contenuti nei disciplinari delle indicazioni geografiche.

 

5. L’ASSENZA DI CARATTERE INGANNEVOLE

La Commissione esclude, inoltre, l'ingannevolezza del segno, che si verificherebbe qualora i consumatori fossero indotti a percepire il logo come indicativo della DOP, anziché come marchio collettivo.

La Commissione sostiene, infatti, che il rischio di confusione tra logo e DOP sarebbe escluso in quanto:

  • per un verso, non si può presumere che il pubblico di riferimento sia a conoscenza degli obblighi di etichettatura che incombono agli operatori delle IG, che impongono loro di riportare il logo sulla confezione del prodotto;
  • per altro verso, essendo il logo e il nome della DOP compresenti sulla confezione, sicché il consumatore, rinvenendo il logo come elemento ulteriore rispetto alla DOP, sarebbe indotto a riconoscere la DOP attraverso il nome registrato e il simbolo ufficiale, percependo invece il logo come un marchio o come un segno informativo supplementare.

E' importante evidenziare, tuttavia, che la conclusione della Commissione sulla non ingannevolezza del marchio collettivo dipende anche da un elemento specifico della fattispecie: il logo richiesto come marchio non contiene al suo interno il nome della DOP “SALVA CREMASCO”, consistendo nell'acronimo 'SCCS'.

La decisione valorizza esplicitamente tale circostanza, evidenziando come l'associazione tra logo e DOP non sarebbe immediata, da parte del pubblico, anche in ragione dell’assenza del nome della DOP all'interno del segno contestato.

Tale profilo induce prudenza nell'interpretazione della pronuncia, le cui conclusioni potrebbero non valere in relazione ad altri e diversi loghi, nei quali sia, invece, incorporato direttamente il nome della DOP o della IGP.

 

In definitiva, la decisione non dovrebbe essere intesa come un'apertura indiscriminata alla registrazione di qualsiasi logo previsto da un disciplinare.

Ad ogni modo, essa conferma che, a determinate condizioni, il marchio collettivo può costituire uno strumento complementare di tutela dei segni collegati alle indicazioni geografiche, anche in una prospettiva di protezione internazionale.



NOTE:

[1] EUIPO, Quinta Commissione di ricorso, decisione del 15.11.2023 resa nel procedimento R 1073/2022-5, GRANA PADANO, reperibile all’url: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0014_IT.html#ref_1_3


ALLEGATO: