
La riforma del sistema sanzionatorio e dei controlli sulla filiera alimentare: una prima analisi.
Il presente articolo è stato originariamente pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola, numero 04 / aprile 2026, periodico di informazione tecnica per il settore agroalimentare.
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Autore: Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo.
Il 15 aprile 2026 il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (di seguito, anche DDL Agroalimentare), una riforma ampia e articolata destinata ad incidere, in modo significativo, sul sistema di controllo e sulla repressione degli illeciti nel settore agroalimentare.
Il testo normativo, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, orienta l’intervento di revisione lungo tre direttrici fondamentali:
- il sistema penale, con novità e modifiche alle fattispecie di reato, alle circostanze aggravanti e alle sanzioni accessorie, accompagnate da vari emendamenti alle norme di procedura;
- il sistema sanzionatorio amministrativo, mediante inasprimento delle sanzioni in materia di etichettatura e tracciabilità, rimodulazione delle sanzioni in materia di DOP e IGP, introduzione di nuove sanzioni per l’abuso di denominazioni lattiero-casearie, integrazioni al quadro sanzionatorio relativo alla PAC e ai CAA e riorganizzazione delle sanzioni in materia di pesca marittima;
- il sistema di controllo, prevedendo contrassegni per i prodotti DOP e IGP e regimi di tracciabilità e pianificazione dei controlli per i prodotti della filiera bufalina, specificando le competenze di controllo in ambito PAC e formalizzando l’istituzione della Cabina di regia per il coordinamento dei controlli.
Nel prosieguo, verranno presentati alcuni tra i profili della riforma ritenuti di maggiore interesse per gli operatori del settore.
I) I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE
L’art. 1 del DDL Agroalimentare interviene sul Titolo VIII del Libro secondo del Codice Penale (delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), inserendovi il nuovo Capo II-bis specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
L’obiettivo perseguito è quello di ricondurre tutte le frodi commerciali concernenti gli alimenti nell’alveo del nuovo Capo II-bis, all’interno del quale sono inclusi:
- l’attuale reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater);
- la circostanza attenuante derivante dal ravvedimento operoso del colpevole, estesa anche ai nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies (art. 517-quinquies);
- il nuovo reato di frode alimentare (art. 517-sexies);
- il nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies);
- le circostanze aggravanti relative ai nuovi delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, riguardanti, tra l’altro, le condotte aventi ad oggetto prodotti a DOP o IGP e prodotti falsamente indicati come biologici, nonché la condotta di agropirateria (517-octies).
In relazione agli alimenti, sono destinate, quindi, a perdere rilievo le altre fattispecie sanzionatorie in tema di frode, il cui ruolo è stato, invece, fondamentale sino ad oggi. Coerentemente con questa prospettiva, il Legislatore:
- abroga l’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e l’art. 517-bis p. (circostanze aggravanti per i reati di frode nell’esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- con l’art. 5 del DDL Agroalimentare, esclude l’applicazione ai prodotti alimentari dell’art. 4, commi 49 e 49-bis della Legge n. 350/2003, concernenti le sanzioni penali e amministrative per falsa o fallace indicazione di origine italiana[1].
La riforma del diritto penale sostanziale viene, poi, completata da due ulteriori disposizioni su sanzioni accessorie e confisca, collocate nel successivo Capo III:
- l’art. 518.1, che definisce le pene accessorie applicabili ai reati di frode alimentare (art. 517-sexies p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), qualora ricorra la circostanza aggravante di agropirateria, oltre che ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione di tipo mafioso (art. 416 -bis c.p.);
- l’art. 518.2, con cui si impone la confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (art. 517-quater p.), frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.).
Numerose previsioni, contenute negli artt. 2, 3 e 4 del DDL Agroalimentare, incidono poi sugli istituti del procedimento penale:
- ampliando i poteri di indagine, in tema di ispezioni senza preavviso finalizzate al campionamento e di intercettazioni;
- estendendo l’ambito di applicazione dell’incidente probatorio anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili;
- prevedendo la destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati e confiscati;
- confermando l’operatività delle garanzie difensive di cui all’art. 223 disp.att. c.p. in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione.
Si ritiene utile illustrare, brevemente, di seguito le tre fattispecie di reato sulle quali sarà imperniato, d’ora in avanti, il sistema repressivo.
1) Il delitto di Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.
Vengono apportate rilevanti modifiche nell’art. 517-quater c.p. (rinominato contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari).
In primo luogo, è inasprito il relativo trattamento sanzionatorio, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell’attuale reclusione fino a 2 anni) e della multa da 10.000 a 50.000 euro (in sostituzione dell’attuale multa fino a 20.000 euro).
In secondo luogo, è esteso il suo campo di applicazione, che coinvolge ora:
- le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, l’offerta o la messa in vendita o la messa comunque in circolazione di prodotti agro-alimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte;
- le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato, quali l’introduzione nel territorio dello Stato in custodia temporanea o in deposito doganale, la spedizione in transito, l’esportazione e il trasporto;
- l’esportazione.
2) Il nuovo delitto di Frode alimentare.
Il nuovo art. 517-sexies c.p. disciplina il delitto di frode alimentare, nel quale dovrebbero confluire le fattispecie prima ricondotte all’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) e all’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine).
Il reato punisce chiunque – nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione – importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere:
- non genuini;
- o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la disposizione richiede la finalità di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nonché la consapevolezza della non genuinità o della diversità dei prodotti alimentari.
La pena prevista è la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro.
In virtù di una duplice clausola di riserva, il delitto è destinato a trovare applicazione in via residuale rispetto sia ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), sia alle ipotesi in cui il fatto costituisca un reato più grave.
La punibilità viene, invece, esclusa quando la condotta è di lieve entità, in considerazione delle quantità o del valore economico esiguo del prodotto o dell’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.
3) Il nuovo delitto di Commercio di alimenti con segni mendaci.
Il neo-introdotto art. 517-septies c.p. (commercio di alimenti con segni mendaci) reprime la condotta di chi – nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande – utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche.
Sul piano soggettivo, il Legislatore richiede che l’autore agisca al fine di trarne profitto e, al contempo, di indurre in errore il compratore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.
Nel nuovo illecito dovrebbero, quindi, confluire fattispecie che, sino ad oggi, erano qualificabili:
- quale vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ai sensi dell’art. 517 c.p.;
- quali false o fallaci indicazioni di origine italiana, ai sensi dell’art. 4, commi 49 e 49-bis della Legge n. 350/2003;
- per quanto può ragionevolmente ritenersi, anche quale frode nell’esercizio del commercio, ai sensi dell’art. 515 c.p.
La pena consiste nella reclusione da 3 a 18 mesi e nella multa fino a 20.000 euro.
II) LE MODIFICHE CONCERNENTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il DDL Agroalimentare apporta numerose modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative nelle seguenti materie:
- DOP e IGP agroalimentari e vitivinicole (artt. 7 e 19);
- rintracciabilità (art. 8);
- informazioni ai consumatori (art. 9);
- denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 10);
- contributi della PAC per il settore vitivinicolo e dell’apicoltura (art. 12);
- Centri di Assistenza Agricola che svolgono attività a favore delle imprese agricole (art. 18);
- pesca marittima (art. 20).
Si illustrano di seguito le principali novità.
A) Le sanzioni in tema di Dop e IGP agroalimentari e vitivinicole.
Oggetto di revisione è, innanzitutto, il D.Lgs. n. 297/2004, dedicato alle sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
L’intervento è finalizzato, soprattutto, a rendere coerente la normativa con la pronuncia n. 40/2023 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura fissa, per contrasto con il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’infrazione.
Il Legislatore decide, quindi, di ridefinire l’entità di tutte le sanzioni in misura fissa previste dalla normativa, rimodulandole con un importo variabile tra un minimo e un massimo edittale, da determinare secondo:
- la gravità del fatto,
- la durata della violazione,
- l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione
- le condizioni economiche dell’agente.
La riforma interviene anche sul regime sanzionatorio a carico dei soggetti che si rendano inadempienti agli obblighi pecuniari nei confronti degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela.
In relazione a tali casi, viene delineato un apposito iter, che prevede:
- l’invio di una diffida di pagamento da parte dell’Ente creditore;
- la possibilità, con la diffida, di inibire inoltre al soggetto inadempiente l’utilizzo della DOP o dell’IGP dopo il decorso dei successivi 30 giorni, e sino alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio;
- a fronte del mancato pagamento entro 30 giorni dalla diffida, l’assoggettamento del debitore alla sanzione amministrativa pecuniaria (che rimane pari al triplo dell’importo dovuto).
Per effetto dell’art. 19 del DDL Agroalimentare, che modifica la L. n. 238/2016, art. 79, il medesimo meccanismo appena illustrato viene introdotto anche per i prodotti vitivinicoli, in relazione all’inadempimento degli obblighi pecuniari nei confronti dell’Organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT.
Nel settore vitivinicolo viene, altresì, modificata la disciplina sanzionatoria a carico dei soggetti che pongano in essere un comportamento diretto a non consentire l’effettuazione dell’attività di controllo ovvero a intralciare o ostacolare l’attività di verifica da parte del personale dell’Organismo di controllo.
Nei loro confronti, si conferma l’applicazione della sanziona amministrativa di 1.000 euro qualora non ottemperino, entro 15 giorni, alla specifica intimazione ad adempiere, con la differenza che quest’ultima – d’ora in avanti – sarà formulata direttamente dall’Organismo di controllo interessato (e non più dall’Ufficio territoriale dell’ICQRF).
B) Le sanzioni in tema di rintracciabilità.
Ad essere rivisto è anche l’art. 2 del D.Lgs. n. 190/2006, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) 178/2002, art. 18, in materia di rintracciabilità degli alimenti.
L’entità della sanzione amministrativa pecuniaria viene infatti incrementata, fissando un importo da 6.000 a 48.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione (stabilendo un tetto massimo di 150.000 euro).
È inoltre soppressa la previsione di un aumento sanzionatorio per le violazioni commesse da medie e grandi imprese e di una riduzione per le microimprese. La quantificazione nel caso concreto è, invece, rimessa ai medesimi parametri già richiamati al paragrafo precedente: gravità del fatto, durata della violazione, contributo reso dal responsabile per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze, condizioni economiche dello stesso responsabile.
La riforma introduce, infine, una nuova forma di diffida, operante nelle ipotesi di violazioni di natura documentale o formale che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto.
In tali casi, l'Autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, dovrà assegnare all'operatore un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività.
C) Le sanzioni in tema di informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari.
Anche la normativa sanzionatoria in materia di informazioni ai consumatori, contenuta nel D.Lgs. 231/2017, è rivista in un’ottica di maggior rigore.
In particolare, all’art. 3 del D.Lgs. 231/2017, dedicato alla violazione delle disposizioni sulle pratiche leali d'informazione di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 7, in luogo della precedente sanzione da 3.000 a 24.000 euro, viene stabilito un importo da 4.000 a 32.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento (entro un massimo di 100.000 euro).
Analoga modifica subisce l’art. 8, concernente le violazioni delle norme sulla denominazione dell’alimento di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 17, in relazione alle quali:
- per l’inosservanza dell’obbligo di indicare la denominazione legale, la denominazione usuale o la denominazione descrittiva, si sostituisce la sanzione pecuniaria da 2.000 a 16.000 euro con il pagamento di una somma da 4.000 a 32.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo, fissando, comunque, un limite massimo di 100.000 euro;
- qualora la predetta inosservanza rappresenti esclusivamente un errore o un’omissione formale, si sostituisce la sanzione pecuniaria da 500 a 4.000 euro con un importo da 1.000 euro a 8.000 euro;
- nel caso in cui vengano utilizzate denominazioni nazionali in assenza dei presupposti normativi, la sanzione da 500 a 4.000 euro viene sostituita con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo (entro un massimo di 25.000 euro);
- per le violazioni dell’allegato VI del Regolamento, avente ad oggetto le indicazioni specifiche che devono accompagnare la denominazione dell’alimento (es. “decongelato”), in luogo della sanzione da 1.000 a 8.000 euro, viene imposto il pagamento di una somma da 2.000 a 16.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo (con un massimo di 50.000 euro).
Il medesimo approccio è assunto nei confronti delle sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2017, dedicate alle violazioni delle norme sull’elenco degli ingredienti di cui al Reg. (UE) 1169/2011, art. 18 e allegato VII:
- si sostituisce la sanzione da 2.000 a 16.000 euro con il pagamento di una somma da 4.000 a 32.000 euro o, se superiore, di un importo pari al 3 % del fatturato totale annuo (fino a un massimo di 100.000 euro);
- quando a non essere rispettate siano le disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del Reg. (UE) 1169/2011, il range sanzionatorio da 1.000 a 8.000 euro viene innalzato a 2.000-16.000 euro o, se superiore, ad un importo pari al 3 % del fatturato totale annuo (con un massimo di 50.000 euro).
Infine, per la violazione delle disposizioni sull’indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza, di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 26, le sanzioni originariamente stabilite dall’art. 13 del D.Lgs. n. 231/2017, da 2.000 a 16.000 euro, vengono sostituite con il pagamento di una somma da 4.000 a 32.000 euro o, se superiore, corrispondente al 3 % del fatturato totale annuo, entro un tetto di 100.000 euro.
Viene peraltro specificato – anche in tal caso – che la determinazione dell’entità di tutte le sanzioni l’Autorità competente dovrà tenere conto: della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione e delle condizioni economiche del soggetto autore della violazione.
D) Le nuove sanzioni relative alle denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Un’ulteriore, significativa modifica al D.Lgs. n. 231/2017 consiste nell’inserimento dell’art. 7-bis, che definisce, per la prima volta, un apposito sistema sanzionatorio per l’impiego abusivo delle denominazioni riservate al latte e ai prodotti lattiero caseari.
Si ricorda che la disciplina di riferimento è stata armonizzata a livello unionale dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, con il quale, in estrema sintesi, e fatte salve alcune eccezioni:
- l’uso della denominazione “latte” viene riservata al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione;
- l’uso di una serie di denominazioni di prodotti lattiero-caseari, tra cui “panna”, “burro” e “formaggio”, è riservata ai prodotti derivati dal “latte”.
Al riguardo, le nuove sanzioni previste dal Legislatore italiano sono applicabili, “salvo il fatto costituisca reato”, a chiunque utilizzi etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che un prodotto, diverso da quelli per i quali il Regolamento consente l’uso delle denominazioni lattiero-casearie, è un prodotto lattiero-caseario[2].
I soggetti che possono essere chiamati a rispondere dell’illecito sono tutti coloro che preparino, producano, confezionino, detengano, vendano, pongano in vendita, mettano in commercio, cedano a qualsiasi titolo o – persino – pubblicizzino con qualunque mezzo i suddetti prodotti.
La relativa sanzione amministrativa pecuniaria – esclusa dal pagamento in misura ridotta di cui alla Legge n. 689/1981, art. 16 – è quantificata in un importo da 4.000 a 32.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato annuo (purché entro i 100.000 euro).
A ciò si aggiunge, inoltre, il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione.
L’operatività del sistema sanzionatorio, peraltro, prescinde dal fatto che le informazioni siano idonee ad indurre in errore i consumatori. Viene infatti confermata esplicitamente la sua applicazione anche qualora le denominazioni lattiero-casearie:
- siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l’origine vegetale del prodotto o
- siano accompagnate da locuzioni negative (ad esempio, “non è latte”).
L’unica possibilità di ricorrere alle denominazioni riservate è ammessa per alimenti che contengano, effettivamente, latte o prodotti lattiero-caseari, purché le stesse vengano impiegate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti.
E) La revisione del sistema sanzionatorio per la pesca marittima.
L’art. 20 del DDL Agroalimentare riordina le disposizioni del D.Lgs. n. 4/2012, recante la disciplina del sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima.
Come emerge dalla Relazione illustrativa al testo, l’esigenza è quella di superare le difficoltà interpretative e applicative causate dalla formulazione della normativa previgente, dovute soprattutto allo stratificarsi di vari interventi nel corso del tempo.
Oltre alla riorganizzazione tematica delle sanzioni, la riforma inserisce, nel D.Lgs. 4/2012, art. 13-decies, alcune novità in tema di procedura:
- specifica che l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente o, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell’unità da pesca;
- estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta del 30 %;
- estende la previsione dell’aumento dell’entità delle sanzioni a tutti i casi in cui siano coinvolte specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione.
È interessante segnalare anche la modifica all’art. 22 del D.Lgs. 4/2012, con cui si attribuisce, agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima, la potestà di verificare l’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza e sull’igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano; ciò, a condizione che gli accertamenti consistano nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario.
III) LE MODIFICHE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLA FILIERA
Una serie di altre novità normative può essere ricondotta – per esigenze di semplificazione espositiva – al tema dei controlli sulla filiera alimentare. Ci si riferisce, in particolare:
- alla disciplina dei contrassegni per la tracciabilità dei prodotti DOP e IGP (art. 6);
- al nuovo regime di tracciabilità per i prodotti della filiera bufalina (art. 13) e allo strumento di pianificazione dei relativi controlli (art. 14);
- all’istituzione del nuovo blocco ufficiale temporaneo (art. 15);
- alla formalizzazione della Cabina di regia per il coordinamento dei controlli (art. 16);
- all’assegnazione ad Agecontrol dei controlli sulle imprese agricole in ambito PAC, in merito al rispetto della clausola di condizionalità sociale (art. 17).
Vengono inquadrati, di seguito, su alcuni tra i profili ritenuti più importanti.
A) Il contrassegno per i prodotti DOP e IGP.
L’art. 6 del DDL Agroalimentare istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.
Il contrassegno – che si affianca a quello già previsto nel settore vitivinicolo dalla Legge n. 238/2016, art. 48 – potrà essere utilizzato su base volontaria, al fine dell’immissione al consumo dei prodotti.
La sua disciplina di dettaglio viene rimessa ad un successivo Decreto Ministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo normativo, nel quale saranno stabiliti:
- le caratteristiche tecniche;
- le diciture;
- le modalità per la fabbricazione;
- l'uso, la distribuzione e il controllo;
- il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.
B) Il rafforzamento del sistema di controllo sui prodotti lattiero-caseari.
Al controllo sui prodotti lattiero-caseari, il DDL Agroalimentare dedica due disposizioni.
La prima è l’art. 13, che apporta una serie di modifiche al D.L. n. 91/2014, art. 4, al fine di sviluppare e rafforzare l’attuale sistema di tracciabilità dei prodotti della filiera bufalina.
Viene infatti istituita, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), una nuova piattaforma informatizzata, denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”.
Su tale piattaforma gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala dovranno inserire quotidianamente – secondo i tempi che saranno definiti con apposito Decreto del Masaf – i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di:
- latte di bufala;
- prodotti ottenuti dal latte di bufala;
- coadiuvanti ed additivi eventualmente impiegati nella produzione;
Andranno inoltre inseriti sul Registro i quantitativi di latte di bufala e suoi derivati provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e da Paesi terzi.
Viene precisato che la piattaforma dovrà garantire l’interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dell’anagrafe nazionale zootecnica (BDN) prevista dal D.Lgs. n. 134/2002 e sarà finalizzata a consentire, all’Autorità competente, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale.
A carico di chiunque non adempia agli obblighi di registrazione, fatta salva l’applicazione delle norme penali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro.
Contestualmente, vengono anche incrementate le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di dedicare spazi separati alla lavorazione del latte e dei prodotti derivati inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. L’importo della sanzione è ora compreso tra 6.000 e 48.000 euro o, se superiore, corrispondente al 3 % del fatturato totale annuo (con un massimo di 150.000 euro).
Si segnala che, per tutte le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 91/2014, art. 4, viene esclusa sia l’applicazione della diffida, sia la possibilità di definire il procedimento sanzionatorio mediante pagamento in misura ridotta ai sensi della L. n. 689/1981.
La seconda disposizione da menzionare è l’art. 14, che istituisce, invece, il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.
Lo strumento pianificatorio, da adottarsi con Decreto del Masaf, sarà volto a garantire il rispetto sia della normativa in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e prodotti lattiero-caseari DOP e IGP, sia del divieto di utilizzo del latte in polvere nei relativi processi produttivi (di cui alla L. n. 138/1974).
La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala.
C) Il blocco ufficiale temporaneo nei casi di illecito amministrativo.
L’art. 15 del DDL Agroalimentare inserisce l’art. 18-bis all’interno della L. n. 689/1981, nell’ambito della disciplina sul procedimento sanzionatorio amministrativo, al fine di introdurre il nuovo istituto del blocco ufficiale temporaneo[3].
La disposizione stabilisce che il blocco ufficiale, applicabile nella materia agroalimentare e della pesca, venga disposto dall’organo accertatore quando rilevi violazioni documentali di carattere formale, che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale.
La misura può riguardare:
- il prodotto oggetto del controllo o
- i mezzi tecnici di produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi e, comunque, qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.
La sua funzione – per come desumibile dalla lettura combinata dell’art. 18-bis e della Relazione illustrativa al DDL – è di consentire, in sede di controllo, l’acquisizione della documentazione idonea a dimostrare la regolarità del prodotto rispetto al quale sia stata riscontrata la carenza/inidoneità documentale, mantenendo nel frattempo il prodotto sotto vincolo cautelare senza dover ricorrere ad un sequestro amministrativo.
L’iter procedurale si sviluppa come segue:
- l’organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all’operatore del settore alimentare (Osa) destinatario del controllo;
- lo stesso organo accertatore informa, immediatamente, l’Autorità amministrativa competente, mediante invio del processo verbale di disposizione del blocco;
- entro 10 giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all’indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento;
- qualora la documentazione sia idonea a sanare la violazione contestata, l’organo accertatore svincola il prodotto, dandone comunicazione al custode;
- in caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, invece, l’organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo, nei casi previsti dalla L. n. 689/1981.
Il Legislatore precisa – opportunamente, considerata l’attuale incertezza derivante dai diversi orientamenti giurisprudenziali in materia – che avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, secondo le modalità e nei termini previsti per l’opposizione al sequestro di cui all’art. 19 della L. n. 689/1981[4].
D) La Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.
L’art. 16 del DDL Agroalimentare, infine, istituzionalizza a livello legislativo la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, che in realtà, di fatto, già opera dal 2023.
In particolare, si prevede che la Cabina di regia, formalmente istituita presso il Masaf, sia partecipata dai seguenti componenti:
- il Ministro dell’agricoltura o un suo delegato, con il ruolo di presidente;
- il Capo del Dipartimento dell’ICQRF;
- un qualificato rappresentante del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, individuato dallo stesso Comando in relazione agli argomenti all’ordine del giorno;
- il Comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri;
- un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;
- il Capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
- il Capo del Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- il Direttore del Servizio Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- il Direttore Generale dell’AGEA;
- il Direttore della Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- i rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della Salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- i rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco designato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Alle riunioni della Cabina di regia potranno inoltre essere invitati a partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali.
Gli specifici compiti assegnati alla Cabina di regia sono:
- promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo per incrementare l’efficacia dei controlli;
- redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
- promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.
Le modalità di organizzazione dei lavori saranno delineate dalla stessa Cabina di regia, con proprio provvedimento adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo normativo.
NOTE:
[1] L’esclusione dei prodotti alimentari dal campo di applicazione dell’art. 4, commi 49 e 49-bis della Legge n. 350/2003 riguarda sia i reati di falsa e fallace indicazione di origine (di cui al comma 49), sia l’illecito amministrativo consistente nella fallace indicazione mediante uso di un “marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto” (comma 49-bis).
Occorre, quindi, domandarsi se le fattispecie riconducibili, sino ad oggi, all’illecito amministrativo di cui al comma 49-bis assumano, ora, rilevanza penale, ai sensi dei nuovi artt. 517-sexies e 517-septies c.p.
[2] Fortunatamente, il testo della disposizione è stato così riformulato a seguito delle osservazioni trasmesse dalla Commissione europea, nell’ambito della procedura TRIS n. 2025/0263/IT.
La versione originaria della norma – come lo scrivente aveva, peraltro, avuto occasione di segnalare – avrebbe infatti esteso indebitamente il campo di applicazione della sanzione a fattispecie non previste dalla disciplina sostanziale del Reg. (UE) 1308/2013, in quanto riferita a qualunque utilizzo di “denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari”.
[3] L’introduzione del blocco ufficiale temporaneo nell’ambito della disciplina generale delle sanzioni amministrative, stando a quanto riferito nella Relazione illustrativa al DDL Agroalimentare, è volta ad estendere l’attuale portata di tale istituto, il cui uso, altrimenti, sarebbe rimasto una prerogativa delle sole Autorità competenti a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, in base alla disciplina del D.Lgs. n. 27/2021, art. 5 (“Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 ... possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale ... c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali”).
Per effetto del DDL Agroalimentare, il ricorso al blocco ufficiale è, infatti, esteso a tutti i casi di violazioni della normativa agroalimentare, non necessariamente correlati a profili di rischio sanitario.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la prospettiva del Legislatore italiano omette di considerare il fatto che il “blocco ufficiale”, in realtà, è già previsto e disciplinato dagli artt. 137 e 138 del Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali – direttamente applicabili anche nell’ordinamento nazionale – in base alle quali tale misura può essere adottata da qualunque Autorità competente, non solo da quelle incaricate della tutela della salute.
Il che rende opinabile l’effettiva esigenza di assegnare tale nuovo strumento cautelare all’organo accertatore degli illeciti amministrativi.
Tanto più che, così facendo, il Legislatore nazionale finisce per discostarsi ulteriormente dai principi che regolano la disciplina dell’Unione europea sui controlli ufficiali, in base ai quali la valutazione della conformità dei prodotti e l’adozione delle misure di cui al Reg. (UE) 1308/2013, artt. 137 e 138, spetta alle Autorità competenti, specificamente formate sulle materie oggetto di controllo, e non a qualunque “organo accertatore” (salvo eventuali esplicite deleghe).
[4] Si ricorda che, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 19, in caso di sequestro è possibile proporre opposizione all'Autorità competente che riceve il rapporto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il 10° giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
ALLEGATO:
Scarica l'articolo Senatore, S., La riforma del sistema sanzionatorio e dei controlli sulla filiera alimentare, su Rivista ConsulenzaAgricola, Forlì, 04 (2026).

