Pacchetto vino: le principali novità su mercato, dealcolizzati, etichettatura, sostegno e bevande spiritose.

 

Il regolamento (UE) 2026/471 (cosiddetto “Pacchetto vino”) si propone di aiutare il settore vitivinicolo ad affrontare le numerose sfide che lo hanno coinvolto negli ultimi anni, derivanti, tra l’altro, dal calo nei consumi, dall’incidenza degli eventi geo-politici su costi ed esportazioni, dai cambiamenti climatici e dalle minori risorse finanziarie a disposizione dei viticoltori.

Recependo le raccomandazioni formulate dal Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola, il Legislatore unionale introduce, quindi, un ampio ventaglio di novità che interessano il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, gli strumenti di regolazione dell’offerta, i vini dealcolizzati, l’etichettatura elettronica, i prodotti vitivinicoli aromatizzati e le misure di sostegno della PAC (nonché, cogliendo l’occasione, anche la disciplina sulle bevande spiritose ad indicazione geografica).

Di seguito si segnalano, in sintesi, i principali contenuti della riforma.


I. MAGGIORE FLESSIBILITA' PER IL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI.

Il Pacchetto vino non solo conferma l’attuale regime delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ma lo rende, tendenzialmente, definitivo, rimuovendo il limite di durata precedentemente stabilito al 2045.

Tale strumento, funzionale a consentire un aumento costante ma controllato degli impianti, è infatti dichiarato “essenziale per mantenere l'equilibrio tra la capacità di approvvigionamento del settore, un tenore di vita equo per i produttori e prezzi ragionevoli per i consumatori”. Si prevede, ad ogni modo, una sua revisione nel 2028 e, successivamente, ogni 10 anni, da parte della Commissione.

Al contempo, vengono introdotti nel sistema numerosi e significativi elementi di flessibilità, riconoscendo agli operatori più ampi margini di scelta in merito all’attuazione delle autorizzazioni in loro possesso.

Per quanto concerne le autorizzazioni per nuovi impianti, si interviene in primo luogo sulla loro durata, che viene estesa sino al 31 luglio della terza campagna di commercializzazione successiva al rilascio del titolo[1]. Il termine risulta quindi armonizzato per tutte le autorizzazioni, a prescindere dalla data specifica in cui le stesse sono state rilasciate.

In via transitoria, “in considerazione dell’attuale calo della domanda di vino”, si prevede che il mancato utilizzo delle autorizzazioni per nuovo impianto concesse prima del 1° gennaio 2025 non comporti l’applicazione di sanzioni amministrative.

Ciò, a condizione che il titolare informi le autorità competenti della volontà di non avvalersi dell’autorizzazione prima della data della sua scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Apposite misure vengono previste anche in relazione alle aree colpite da calamità naturali o altri eventi meteorologici gravi, oppure coinvolte dalla diffusione di fitopatie o organismi nocivi per le piante:

  1. per un verso, si permette agli Stati membri di prorogare la validità delle autorizzazioni da utilizzare su tali aree, laddove il titolo scada entro la fine della campagna di commercializzazione in cui si verificano i suddetti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali; la proroga può essere disposta al massimo per 12 mesi e, comunque, una sola volta;
  2. per altro verso, si consente ai titolari delle autorizzazioni prorogate di rinunciare alle stesse entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva, senza subire alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano amministrativo.

Viene inoltre prevista la facoltà, per le autorità competenti, di non applicare le sanzioni amministrative per mancato utilizzo delle autorizzazioni, a fronte di una richiesta del titolare motivata in ragione del verificarsi di uno dei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali tassativamente elencati dall’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Importanti novità interessano anche le autorizzazioni di reimpianto.

In primo luogo, il legislatore unionale interviene sulla loro durata, sino ad oggi limitata a 3 anni dal rilascio, estesi a 6 anni solo in caso di reimpianto sulla stessa superficie oggetto di estirpo. Con la riforma, allo scopo di concedere agli operatori un maggior lasso di tempo per valutare le varietà da reimpiantare alla luce della domanda di mercato e delle condizioni climatiche, il periodo di validità delle autorizzazioni viene consistentemente prolungato, sino al 31 luglio dell’ottava campagna vitivinicola successiva a quella di rilascio dell’autorizzazione.

Al fine di alleviare la pressione sui viticoltori, peraltro, si prevede che il mancato utilizzo delle autorizzazioni per reimpianto non comporti, in ogni caso, l’applicazione di sanzioni amministrative.


II. MAGGIORI POTERI DEGLI STATI MEMBRI PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

Con la riforma, viene rafforzato il potere degli Stati membri di incidere sulla distribuzione dei vigneti nel proprio territorio, attraverso l’imposizione di limiti e condizioni alle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

In primo luogo, si interviene sulla possibilità, già riconosciuta alle autorità nazionali, di introdurre limiti al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti, a livello regionale, per:

  • specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a DOP,
  • zone ammissibili alla produzione di vini a IGP o
  • zone che non hanno un’indicazione geografica.

In relazione a tali aree, gli Stati membri potranno ora anche azzerare completamente le nuove autorizzazioni.

In secondo luogo, viene riconosciuta alle autorità nazionali la facoltà di limitare o escludere del tutto il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti, a livello regionale, anche per specifiche zone nelle quali siano state attuate misure volte a contenere le eccedenze produttive a fronte di situazioni di crisi, quali la distillazione, la vendemmia verde o l’estirpazione di vigneti.

Rimane ferma la necessità di giustificare le restrizioni di cui sopra sulla base di una delle specifiche motivazioni indicate dal legislatore.

Il novero delle possibili giustificazioni viene però esteso, includendovi anche l'esigenza di evitare usi impropri da parte di terzi che cerchino di trarre profitto dalla reputazione di una particolare DOP o IGP.

Il legislatore chiarisce, infine, che anche i gruppi di produttori, ossia, in Italia, i Consorzi di tutela, possono formulare raccomandazioni agli Stati membri, di cui questi ultimi tengano conto quando decidono di limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale.

Un’interessante novità riguarda, poi, la possibilità per gli Stati membri di subordinare il rilascio delle autorizzazioni per i reimpianti ad una o più delle seguenti condizioni:

  1. che l'autorizzazione sia utilizzata nella stessa zona geografica in cui erano situati i vigneti estirpati, qualora il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica sia giustificato da motivi socioeconomici o ambientali;
  2. che nel reimpianto siano utilizzate solo viti e metodi di produzione che non aumentino in modo significativo la resa media della regione di produzione, oppure solo metodi di produzione tradizionali di tale regione, nel caso di regioni di produzione colpite da uno squilibrio strutturale del mercato;
  3. che l'autorizzazione non sia utilizzata in una diversa, specifica regione di produzione colpita da uno squilibrio strutturale del mercato;
  4. che siano rispettati determinati criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni al reimpianto, volti ad evitare l'aumento della produzione vinicola in regioni in cui sono state applicate misure di crisi in ragione di un eccesso di offerta, nonché a tenere conto degli sviluppi del mercato.

Sotto un diverso e ulteriore profilo, si segnala la possibilità, per gli Stati membri, di esigere l'estirpazione di vigneti abbandonati per motivi sanitari e fitosanitari, al fine di evitare che le superfici vitate circostanti vengano compromesse da parassiti e malattie ospitati da tali vigneti.

Le condizioni per ordinare tale estirpazione saranno, ad ogni modo, precisate in un apposito atto di esecuzione della Commissione.


III. INTERVENTI PER REGOLARE L'OFFERTA DI PRODOTTI VITIVINICOLI.

Il regolamento introduce alcuni nuovi strumenti per consentire, agli Stati membri e agli stessi operatori, di intervenire sul funzionamento del mercato vitivinicolo.

Un primo profilo di interesse riguarda i pagamenti nazionali per la gestione delle crisi di mercato, che gli Stati membri, sino ad oggi, potevano concedere agli operatori soltanto per supportare la distillazione volontaria o obbligatoria di vino.

La riforma estende ora l’ambito di applicazione dei pagamenti nazionali, ai quali si potrà fare ricorso anche per promuovere misure di riduzione delle eccedenze a monte della produzione, ossia:

  • la vendemmia verde volontaria, definita come “la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione”;
  • l’estirpazione volontaria di vigneti produttivi.

Il ricorso a tali misure è, comunque, sottoposto ad una serie di condizioni, funzionali a garantire l'efficacia e la proporzionalità del sostegno economico e, al contempo, ad evitare distorsioni della concorrenza. Sono infatti previsti:

  • un tetto massimo all’importo dei pagamenti;
  • l’obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione, in vista della successiva approvazione, la loro intenzione di adottare le misure, giustificandole sulla base delle proprie condizioni di mercato;
  • l’impossibilità, per coloro che abbiano estirpato beneficiando dei pagamenti nazionali, di richiedere autorizzazioni per nuovi impianti durante le dieci campagne di commercializzazione successive a quella di estirpo, nonché di ottenere autorizzazioni per il reimpianto relative alla superficie estirpata.

Il legislatore interviene poi sul potere degli Stati membri – già riconosciuto dalla disciplina in vigore – di adottare norme di commercializzazione volte a regolare l'offerta nel settore vitivinicolo, al fine di precisare che tali regole:

  • includono anche la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino;
  • possono tenere conto delle decisioni assunte non solo dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ma, altresì, dai gruppi di produttori che gestiscono le IG, ossia, in Italia, dai Consorzi di tutela, e dalle organizzazioni di produttori riconosciute, a condizione che i suddetti organismi collettivi siano rappresentativi delle zone di produzione interessate.

L’ultimo ambito di intervento riguarda gli orientamenti sui prezzi di vendita dei prodotti destinati a realizzare vini ad IG, i quali potranno ora essere forniti, oltre che dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, anche dai gruppi di produttori che gestiscono le IG e dalle organizzazioni di produttori riconosciute, purché sufficientemente rappresentativi.

Gli orientamenti sui prezzi godranno, peraltro, di una portata più ampia, potendo avere ad oggetto i prezzi sia delle uve, sia dei mosti, sia dei vini sfusi.


IV. NORME SULLA PRODUZIONE E SULL'ETICHETTATURA DEI VINI DEALCOLIZZATI.

La disciplina sui vini dealcolizzati viene rivista, sia sul piano dei processi produttivi, sia con riferimento alle informazioni ai consumatori.

Sotto il primo profilo, il legislatore chiarisce che i vini parzialmente dealcolizzati possono essere prodotti anche mediante miscelazione o taglio di un vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato con un vino non dealcolizzato o con un vino parzialmente dealcolizzato.

Viene inoltre resa più flessibile la realizzazione di vini spumanti e frizzanti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, al fine di ovviare agli attuali limiti tecnologici dei processi di dealcolazione.

Secondo il regime precedente, infatti, i vini spumanti e frizzanti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati potevano essere prodotti solo a partire da vini spumanti e frizzanti che avessero già raggiunto tutti i requisiti della rispettiva categoria, inclusa la sovrappressione minima. Tuttavia, poiché il processo di dealcolizzazione elimina, di fatto, il diossido di carbonio del vino iniziale, si rendeva necessaria la successiva reintroduzione di quest’ultimo.

Il problema viene ora risolto permettendo la realizzazione di vini spumanti e frizzanti a partire da un vino “fermo”, procedendo prima alla sua dealcolazione e, successivamente, sottoponendo il vino totalmente o parzialmente dealcolizzato:

  • a seconda fermentazione, per ottenere “vini spumanti” e “vini frizzanti”;
  • oppure all’aggiunta di diossido di carbonio esogeno, per ottenere “vini spumanti gassificati” o “vini frizzanti gassificati”.

Riguardo all’etichettatura, si assiste ad un netto cambiamento delle informazioni che devono essere fornite in relazione ai prodotti vitivinicoli sottoposti a dealcolazione.

Sino ad oggi, il legislatore unionale richiedeva che il nome della categoria di prodotti, ad esempio vino, vino spumante o vino frizzante, fosse “accompagnato” dalla dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”, a seconda che il titolo alcolometrico effettivo raggiunto all’esito della dealcolazione fosse inferiore allo 0,5% oppure, rispettivamente, pari o superiore a tale soglia, ma inferiore al livello minimo richiesto per la categoria di partenza.

Il nuovo testo prevede, invece, che il nome della categoria sia “integrato” con una delle seguenti espressioni:

  • zero alcol”, nel caso di vino con tenore alcolico inferiore allo 0,5%, con l’aggiunta dell’indicazione “0,0 %” laddove il tenore alcolico sia inferiore allo 0,05%;
  • a tenore alcolico ridotto”, qualora il titolo alcolometrico effettivo sia pari o superiore allo 0,5% e, al contempo, inferiore di almeno il 30% rispetto al tenore minimo della categoria.

Non è invece prevista alcuna dicitura ad integrazione della categoria nel caso di riduzioni del tenore alcolico in misura inferiore al 30% rispetto al livello minimo richiesto per la categoria di partenza.

In ogni caso, a prescindere dall’entità della dealcolazione, l’etichettatura del prodotto deve recare l’indicazione “ottenuto mediante dealcolizzazione”.

Si precisa che le nuove informazioni obbligatorie troveranno applicazione soltanto a decorrere dal 19 settembre 2027.

È inoltre previsto un apposito regime transitorio per i prodotti che risulteranno già etichettati prima di tale data, i quali potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.


V. SEMPLIFICAZIONI PER L'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI E DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE.

Il legislatore introduce due ulteriori rilevanti novità in tema di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, relative all’elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale.

La prima riguarda i prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente all'esportazione, ossia all’immissione sui mercati extra-UE, i quali vengono esentati, a partire dal 18 febbraio 2026, da ogni obbligo di riportare le due suddette informazioni.

La seconda novità coinvolge, invece, la Commissione europea, che viene incaricata di adottare atti delegati per definire le norme di dettaglio sulla fornitura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per via digitale, attraverso un “mezzo elettronico”, ad esempio un QR code, apposto sull’etichetta o sull’imballaggio.

In particolare, gli atti delegati dovranno disciplinare:

  • da un lato, le modalità attraverso le quali identificare, sull’etichetta o sull’imballaggio, il mezzo elettronico, anche mediante un pittogramma o simbolo che permetta di non dover ricorrere all’utilizzo di parole;
  • dall’altro lato, la forma e la grafica con cui l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dovranno essere fornite in formato digitale.

VI. NOVITA' PER I PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI.

Ad essere coinvolto nella riforma è, altresì, il settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Il regolamento (UE) 2026/471 si premura, innanzitutto, di consentire la realizzazione di tali bevande anche a partire da vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.

In questo caso, i prodotti vitivinicoli aromatizzati potranno essere immessi sul mercato con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello minimo richiesto dalla disciplina di settore.

La loro etichettatura dovrà, ad ogni modo, recare informazioni integrative corrispondenti, in sostanza, a quelle richieste per il settore vitivinicolo e, pertanto:

  • la denominazione di vendita andrà completata, a seconda dei casi, con la dicitura “zero alcol”, eventualmente accompagnata da “0,0 %”, oppure con la dicitura “a tenore alcolico ridotto”, alle medesime condizioni previste dalla normativa sui vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
  • andrà riportata, in ogni caso, l’indicazione “ottenuto mediante dealcolizzazione”.

Per altro verso, riproponendo anche qui il medesimo approccio assunto per il settore vitivinicolo, la Commissione europea viene incaricata di adottare atti delegati:

  • sulle modalità di fornitura, per via elettronica, dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale;
  • nonché sull’identificazione del mezzo elettronico – come il QR code – sull’etichetta o sull’imballaggio, anche mediante un simbolo o pittogramma alternativo alle parole.

Infine, viene modificata la specifica disciplina dedicata a tre bevande a base di vino, Glühwein, Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas e Pelin, per consentire che esse siano prodotte utilizzando anche vino rosato e che tale circostanza possa essere indicata nell’etichettatura.


VII. AMPLIAMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO DELLA PAC NEL SETTORE VITIVINICOLO.

Nell’ambito delle misure di sostegno della PAC specificamente dedicate al settore vitivinicolo, vengono apportate numerose modifiche volte, soprattutto, ad ampliare le finalità perseguibili attraverso i singoli interventi di finanziamento.

In particolare, per effetto delle novità introdotte:

  1. potrà farsi ricorso alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” anche per riconversioni varietali finalizzate ad aumentare la resilienza delle viti ai cambiamenti climatici;
  2. la misura “investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali” coprirà anche le spese per strutture e strumenti di commercializzazione funzionali all’enoturismo;
  3. i finanziamenti per “servizi di consulenza” coinvolgeranno anche i temi della vendita diretta, della sostenibilità ambientale e della diversificazione rispetto alla produzione vinicola;
  4. le “azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico” accederanno all’aiuto anche quando gestite dalle organizzazioni di produttori vitivinicoli e da loro associazioni, nonché dai gruppi di produttori che gestiscono le IG, cioè i Consorzi di tutela, e da altre organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo indicate nei piani strategici nazionali della PAC;
  5. in relazione alla misura “promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi”, la cui durata massima viene confermata in tre anni, sarà permesso agli Stati membri di disporre sino a due proroghe, ciascuna per un ulteriore periodo massimo di tre anni; il legislatore unionale, inoltre, incarica gli Stati di agevolare l'accesso al finanziamento per i piccoli produttori, prevedendo, ad esempio, procedure semplificate e o criteri di priorità a loro favore;
  6. sarà disponibile una nuova misura di sostegno per le attività di monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca volte a prevenire la diffusione di organismi nocivi rilevanti per l’Unione, da quarantena e non da quarantena, qualora tali attività siano intraprese da organizzazioni di produttori riconosciute, da organizzazioni interprofessionali riconosciute o da gruppi di produttori che gestiscono IG; l’aiuto, per inciso, potrà coprire sino al 100% dei costi ammissibili;
  7. un’ulteriore nuova misura di sostegno riguarderà l’estirpazione permanente di vigneti produttivi, consistente nell'eliminazione completa dei ceppi che si trovano su una determinata superficie; per inciso, tale intervento, gestito attraverso i piani strategici nazionali della PAC, si aggiunge alla diversa misura di estirpazione permanente finanziata mediante i pagamenti nazionali, già citata in precedenza;
  8. gli Stati membri potranno elevare sino all’80% l’aiuto finanziario massimo per le misure della ristrutturazione e della riconversione di vigneti e degli investimenti, qualora perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale.

VIII. SEMPLIFICAZIONI NELL'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE AD INDICAZIONE GEOGRAFICA.

Il regolamento (UE) 2024/1143, nell’ambito di un’ampia riforma del sistema delle indicazioni geografiche, aveva introdotto, con l’art. 37, par. 5, l’obbligo di riportare il nome del produttore nell’etichettatura delle bevande spiritose ad IG.

Il legislatore unionale prende ora atto di come tale adempimento informativo rischi, tuttavia, di imporre oneri sproporzionati agli operatori del settore, considerando la complessità delle catene di approvvigionamento delle bevande spiritose. Queste ultime, infatti, vedono spesso coinvolti vari operatori responsabili di diverse fasi di produzione, con frequente ricorso ad accordi fondati su un approvvigionamento flessibile.

Di conseguenza, l’obbligo di etichettatura viene abolito con effetto immediato.




NOTE:

[1] Si ricorda che la campagna di commercializzazione, per il settore vitivinicolo, ha inizio il 1° agosto e si conclude il 31 luglio dell’anno successivo.


ALLEGATO: