Risposte in sintesi – Contravvenzioni alimentari, procedura estintiva e organo accertatore competente.

 

Il quesito

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (la cosiddetta “Legge Cartabia”) prevede che sia compito dell’organo accertatore impartire le prescrizioni, verificarne l’adempimento nei tempi stabiliti e ammettere il trasgressore al pagamento in sede amministrativa.

Qualora la violazione sia stata accertata in una Regione diversa rispetto alla sede dello stabilimento del trasgressore, fermo restando l’obbligo dell’organo accertatore di trasmettere la notizia di reato, a chi spetta tale compito e qual è l’iter procedurale per delegare eventualmente l’autorità competente per il territorio in cui si trova lo stabilimento dell’operatore?


Risponde l’avvocato Stefano Senatore, esperto in diritto alimentare e vitivinicolo.


Il quadro normativo di riferimento

Il quesito si riferisce all’articolo 70 del decreto legislativo n. 150/2022, con il quale è stata introdotta una procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari, basata sull’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore.

La disciplina è inserita nella legge n. 283/1962, all’interno degli articoli da 12-ter a 12-novies, e si ispira agli analoghi istituti già operanti:

  • in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (artt. 19–25 del d.lgs. 758/1994);

  • in materia ambientale (artt. 318-bis–318-octies del d.lgs. 152/2006).

Nel campo alimentare, il regime estintivo interessa le contravvenzioni previste dalla stessa legge n. 283/1962 e dalle altre disposizioni aventi forza di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, punite con la pena dell’ammenda (anche alternativa all’arresto), che abbiano “cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie”.


La scansione procedurale

In termini generali, la procedura si articola come segue:

  • l’organo che provvede all’accertamento del fatto-reato impartisce al contravventore le prescrizioni, fissando un termine per la “regolarizzazione”;

  • contestualmente, comunica al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p., trasmettendo anche il verbale contenente le prescrizioni;

  • il pubblico ministero iscrive la notizia di reato e sospende il procedimento penale, potendo eventualmente disporre che l’organo accertatore apporti modifiche alle prescrizioni;

  • alla scadenza del termine, se verifica l’adempimento delle prescrizioni, l’organo accertatore ammette il contravventore al pagamento di una somma pari a un sesto del massimo dell’ammenda (fatta salva la possibilità, per il contravventore, di chiedere la sostituzione con lavoro di pubblica utilità);

  • a seguito del pagamento (o dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità), opera la causa di estinzione del reato, con conseguente richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero;

  • in caso contrario, il procedimento penale prosegue il suo corso.


Il nodo della competenza territoriale

Per quanto qui rileva, non risulta essere stata presa in considerazione l’ipotesi in cui l’accertamento sia condotto in un territorio diverso da quello ove è situato lo stabilimento dell’operatore del settore alimentare (OSA) contravventore.

Il soggetto incaricato di formulare le prescrizioni, di modificarle su richiesta del pubblico ministero e, all’esito, di verificarne l’adempimento viene identificato direttamente nell’organo che ha accertato il fatto-reato, a prescindere dall’ambito territoriale in cui sia avvenuto il suo intervento.

La normativa neppure prevede appositi strumenti di coordinamento che consentano all’accertatore di delegare o, quantomeno, coinvolgere altri organi operanti presso il luogo dello stabilimento dell’OSA contravventore, prima fra tutti, l’Autorità competente individuata dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27/2021 [1].

Un tale coinvolgimento sarebbe, tuttavia, quanto meno opportuno, sia per poter prendere piena contezza delle condizioni dello stabilimento e delle attività ivi svolte, sia per individuare prescrizioni ripristinatorie adeguate alle problematiche riscontrate e verificarne in loco il successivo adempimento.


Le possibili soluzioni allo stato attuale

Sarebbe auspicabile un successivo intervento del legislatore volto a definire modalità di coordinamento condivise a livello nazionale, anche al fine di evitare un’eccessiva difformità tra le prassi applicative delle diverse Regioni.

Allo stato attuale, le esigenze sopra evidenziate potrebbero ipoteticamente trovare risposta, innanzitutto, attraverso forme di collaborazione amministrativa con l’Autorità competente del luogo di stabilimento dell’operatore.

L’organo accertatore, ad esempio, avrebbe la possibilità di:

  • segnalare alla suddetta Autorità competente la non conformità rilevata, in coerenza con gli obblighi informativi previsti dall’articolo 2, commi 10 e 12, del d.lgs. 27/2021 [2];

  • definire in seguito, se del caso, il contenuto delle prescrizioni alla luce degli accertamenti condotti dall’Autorità competente territoriale.

Per altro verso, il coordinamento potrebbe realizzarsi sul piano penale, per il tramite del pubblico ministero cui compete la direzione delle indagini, incluso il potere di delegare accertamenti alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 c.p.p. [3].

Peraltro, lo stesso organo accertatore del fatto-reato, agendo nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (come precisa l’art. 12-ter della legge n. 283/1962), può avvalersi di persone idonee per il compimento di operazioni che richiedono competenze tecniche, ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p. [4], eventualmente individuabili anche nel personale dell’Autorità competente locale.

In ogni caso, è opportuno rimarcare che i meccanismi di collaborazione cui si è fatto cenno rappresentano, allo stato, mere ipotesi per un ragionamento da sviluppare nelle competenti sedi istituzionali. La questione sollevata nel quesito rimane, infatti, tuttora aperta.

 

[La presente risposta è stata pubblicata sulla rivista Alimenti&Bevande n. 1/2025]



NOTE:

[1] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27/2021, “il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorita' competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare...

[2] Ai sensi dell'art. 2, comma 10 del d.lgs. 27/2021, 'il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorità competente dei provvedimenti adottati'.

Alle altre forze di polizia è dedicato, invece, il successivo comma 12, secondo il quale 'il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti'.

[3] Al riguardo, l'art. 370, comma 1 c.p.p. stabilisce, infatti, che 'il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore'.

[4] Si ricorda che, secondo il disposto dell'348, comma 4 c.p.p., 'La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera'.