
Recepita in Italia l’ultima Direttiva “Breakfast”: le novità introdotte per miele, succhi e nettari di frutta, confetture, gelatine e marmellate e latte condensato e disidratato.
Attraverso la Direttiva (UE) 2024/1438, l’Unione europea ha modificato e rafforzato le norme di commercializzazione dedicate a miele, succhi e nettari di frutta, confetture, gelatine e marmellate, nonché latti concentrati e in polvere.
La revisione ha coinvolto le seguenti Direttive appartenenti al cosiddetto “pacchetto Breakfast” [1], che stabiliscono regole comuni su composizione, denominazioni di vendita, etichettatura e presentazione dei prodotti:
- la Direttiva 2001/110/CE sul miele, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 179/2004;
- la Direttiva 2001/112/CE su succhi e nettari di frutta, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 151/2004;
- la Direttiva 2001/113/CE su confetture, gelatine e marmellate di frutta, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 50/2004;
- la Direttiva 2001/114/CE su taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 175/2011.
L’intervento unionale, oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi alle disposizioni sopravvenute nel corso degli anni, ha avuto come principale obiettivo la realizzazione della strategia “Dal produttore al consumatore”[2], relativamente ai seguenti punti:
- per un verso, stimolare la riformulazione dei prodotti ad alto tenore di zuccheri ed il passaggio a regimi alimentari più sani e sostenibili;
- per altro verso, estendere gli obblighi di informazione sull’origine e sulla provenienza degli alimenti.
Le nuove previsioni sono state, ora, recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 207 (pubblicato sulla G.U.R.I. dello scorso 5 gennaio), che ha emendato i Decreti Legislativi n. 179/2004, n. 151/2004, n. 50/2004 e n. 175/2011 in coerenza con le indicazioni dell’UE.
Il presente articolo si propone, quindi, di illustrare le numerose e significative novità in arrivo per gli operatori nazionali.
I. MIELE: LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 179/2004.
La disciplina sul miele viene integrata, innanzitutto, per quanto riguarda l’indicazione obbligatoria del Paese di origine del miele, nel caso di miscele di prodotti raccolti in più di un Paese.
Questo profilo è stato purtroppo caratterizzato, sino ad oggi, da un disallineamento tra la normativa unionale e quella nazionale, in quanto:
- il Legislatore europeo, con la Direttiva 2001/110/CE, non imponeva necessariamente di individuare ciascuno dei Paesi di origine dei mieli contenuti nella miscela, permettendo, in alternativa, il ricorso alle indicazioni generiche “miscela di mieli originari dell'UE”, “miscela di mieli non originari dell'UE” e “miscela di mieli originari e non originari dell'UE”;
- diversamente, il Legislatore italiano richiedeva l’indicazione dettagliata di tutti i singoli Paesi di origine dei mieli miscelati, con una disposizione che, però, riguardava solo i prodotti nazionali, non applicandosi alle miscele prodotte e confezionate negli altri Stati membri.
Il nuovo regime previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1438 – stavolta, recepito integralmente dall’Italia – assume una posizione molto più rigorosa, imponendo:
- sia di indicare esplicitamente di tutti i Paesi di origine dei mieli miscelati, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso;
- sia di accompagnare il nome di ogni Paese con la percentuale di miele ivi raccolta, calcolata rispetto al totale della miscela (consentendo una tolleranza massima del 5% tra la quota indicata e le quantità risultanti dalla documentazione relativa alla tracciabilità dell’operatore).
Entrambe le informazioni dovranno, peraltro, essere riportate in etichetta sul campo visivo principale, ossia, secondo la definizione del Regolamento (UE) 1169/2011, Art. 2, paragrafo 2, lettera l), il “campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica”.
L’obbligo generale di informazione sull’origine ammette, al contempo, due semplificazioni.
In primo luogo, qualora il numero di Paesi di origine sia superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentino oltre il 60% della miscela [3], sarà possibile limitarsi ad indicare la percentuale di miele solo per i Paesi di origine delle quattro quote maggiori, riportando i nomi degli altri Paesi e senza specificarne la relativa percentuale.
In secondo luogo, in caso di imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, sarà permesso assolvere l’obbligo di indicazione dell’origine ricorrendo, anziché ai nomi dei Paesi per esteso, ai codici a due lettere definiti dalla norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) (ad esempio, “IT” in luogo di “Italia”).
Altro profilo da segnalare è la soppressione della categoria del “miele filtrato”, corrispondente ai prodotti ottenuti “eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini”. I suddetti mieli sono, ora, fatti rientrare nella categoria del “miele industriale”.
Il “miele industriale” è interessato da un ulteriore modifica, riguardante la sua etichettatura. Nell’immediata prossimità della denominazione di tale prodotto sarà, infatti, obbligatorio riportare l’indicazione “unicamente ad uso culinario”, che sostituisce l’attuale dicitura “destinato solo alla preparazione di cibi cotti”.
Una significativa novità riguarda, poi, i metodi di analisi da utilizzare per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni normative, in attesa dell’eventuale definizione di metodiche armonizzate da parte della Commissione europea [4].
Nella sua versione attuale, il Decreto Legislativo n. 179/2004 rinvia, infatti, ai metodi ufficiali di campionamento ed analisi definiti dal Decreto Mipaaf del 25 luglio 2003. Il riferimento al suddetto Decreto scompare, invece, nella nuova formulazione del testo, sostituito con l’obbligo di avvalersi, “ove possibile”, di “metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius” [5].
Da ultimo, può essere interessante evidenziare l’abrogazione dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 179/2004 che, sino ad oggi, lasciava spazio a possibili interventi normativi in materia da parte delle Regioni e Province autonome. Il venir meno di tale previsione – stando alla Relazione illustrativa del Decreto Legislativo n. 207/2025 – viene giustificato con l’esigenza di evitare incertezze interpretative, in quanto “le Regioni non hanno competenza normativa in materia di produzione e commercializzazione del miele”, stante la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
II. SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA: LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 171/2004.
Le novità apportate alla disciplina dei succhi e nettari di frutta mirano, essenzialmente, a stimolare la formulazione di prodotti con quantità limitate di zuccheri.
Ciò avviene, in primo luogo, includendo nel settore dei succhi di frutta anche i prodotti che hanno subito un’eliminazione (totale o parziale) degli zuccheri naturalmente presenti nella frutta: si tratta di bevande già esistenti sul mercato ma che, sino ad oggi, dovevano essere identificate con denominazioni alternative a quelle di “succo di frutta”, in quanto non rispondenti ai relativi standard commerciali.
A tal fine, vengono introdotte nell’Allegato I, parte I del D.Lgs. n. 171/2004 le seguenti tre nuove categorie di prodotti, i cui requisiti sono illustrati all’interno della Tabella A:
- “Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”;
- “Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri”;
- “Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”.
Contestualmente, vengono modificate le regole sulla produzione dei succhi di frutta, autorizzando due nuovi trattamenti necessari per realizzare i suddetti i prodotti a tasso ridotto di zuccheri:
- l’aggiunta dell’acqua come ingrediente, permessa nella misura strettamente necessaria a ripristinare l’acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero;
- il ricorso a processi per ridurre la quantità di zuccheri presenti naturalmente, consentiti nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.
Nella medesima direzione si rivolgono le modifiche relative ai nettari di frutta, per i quali viene ridotta la percentuale massima di zuccheri e di miele che possono essere aggiunti come ingredienti.
I nuovi limiti massimi sono così differenziati a seconda della categoria di frutta:
- per la frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale, elencata all’allegato IV, parte I (es. ribes, mirtilli, lamponi, albicocche, fragole, more), è mantenuto l’attuale limite del 20% del peso totale dei prodotti finiti;
- per la frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale, elencata all’allegato IV, parte II (es. manghi, banane, papaie, litchi, melegrane), il limite è ridotto al 15%;
- per la frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale, elencata all’allegato IV, parte III (es. mele, pere, pesche, agrumi, ananas), il limite scende ulteriormente al 10%.
Restando in tema di ingredienti, si segnala, poi, come venga esplicitamente esclusa ogni aggiunta di edulcoranti a qualunque categoria di succhi di frutta.
Per altro verso, con riferimento all’etichettatura, si evidenzia la presenza di una nuova dicitura volontaria per i prodotti riconducibili alla categoria “succo di frutta”, del seguente tenore: “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”. L’indicazione, qualora riportata, dovrà figurare nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.
Merita un cenno anche la nuova denominazione specifica “acqua di cocco”, aggiunta nell’allegato III, utilizzabile in alternativa a “succo di cocco” per il prodotto estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa. Il relativo livello minimo di Brix è indicato, nell’allegato V, in 4,5.
III. CONFETTURE, GELATINE E MARMELLATE DI FRUTTA: LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2004.
Tra le novità, merita di essere segnalato l’innalzamento della quantità minima di frutta che dovrà essere utilizzata per la produzione di confetture, confetture extra, gelatine e gelatine extra, conformemente all’obiettivo di promuovere l’uso di dosi inferiori di zucchero. Tali tenori minimi di frutta sono qui riportati all’interno della Tabella B.
Con il medesimo obiettivo, viene permessa – in via generale – la realizzazione di confetture, gelatine e marmellate con tenore di sostanza secca solubile inferiore alla percentuale minima del 60%, purché il prodotto risponda ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 1924/2006 per l’uso del claim nutrizionale “a tasso ridotto di zuccheri” (ossia, i prodotti devono presentare un contenuto di zuccheri ridotto di almeno il 30% rispetto a un prodotto simile, senza aumenti nell’apporto energetico rispetto a tali prodotti analoghi).
Si inquadrano invece nella prospettiva della sostenibilità ambientale le modifiche apportate alla lista degli ingredienti autorizzati, volte a consentire anche l’aggiunta di succhi di frutta concentrati (in quanto meno voluminosi e pesanti da trasportare, con una maggiore shelf-life e tali da limitare il minor consumo di energia per far evaporare il contenuto di acqua del succo durante la produzione).
Rivolgendo l’attenzione all’etichettatura, la principale novità riguarda la denominazione legale “marmellata”, ora sostituita con “marmellata di agrumi”. Gli operatori potranno comunque optare per l’uso, in alternativa alla denominazione generica “marmellata di agrumi”, dell’espressione “marmellata di …” seguita dal nome specifico dell’agrume utilizzato (ad esempio, “marmellata di arance”).
A subire una modifica è anche la denominazione “marmellata gelatina”, che viene ora esplicitamente riservata alle sole “marmellate di agrumi” prive di sostanze insolubili.
Il Legislatore italiano, invece, ha deciso di non recepire le ulteriori previsioni della Direttiva (UE) 2024/1438 che riconoscerebbero, agli Stati membri, la facoltà di autorizzare:
- l’uso del termine “marmellata” quale denominazione alternativa a “confettura”;
- l’uso del termine “marmellata extra” quale denominazione alternativa a “confettura extra”;
- l’uso dell’espressione “marmellata di frutta mista” o “marmellata di [x] frutti” quale denominazione per le marmellate di agrumi composte da più frutti.
Si tratta di una scelta legittima ma, ad avviso di chi scrive, difficilmente comprensibile nell’ottica di garantire la maggiore chiarezza possibile delle informazioni nei confronti dei consumatori, tenuto conto che, nel nostro Paese, i termini “marmellata” e “confettura” sono tradizionalmente – e tutt’ora – ampiamente utilizzati come sinonimi nel linguaggio comune. Al riguardo, l’unica giustificazione formalmente addotta dal Governo si rinviene nella relazione illustrativa al testo del D.Lgs. n. 207/2025, ove sia afferma che “non recepire tali previsioni è motivata dall’esigenza di non alterare l’attuale assetto normativo”.
Una nota conclusiva sull’etichettatura riguarda la soppressione dell’obbligo di indicare il tenore di zuccheri presenti nel prodotto finito, informazione ritenuta, ormai, superflua in quanto già obbligatoriamente fornita all’interno della dichiarazione nutrizionale, ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011.
IV. LATTE CONCENTRATO E LATTE IN POLVERE: LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2011.
Oggetto di revisione sono, infine, gli standard commerciali del latte concentrato e del latte in polvere, rispetto ai quali il Legislatore mira ad aggiornare la disciplina, per adeguarla alle mutate esigenze dei consumatori verso tali alimenti.
A tal fine, viene esteso l’elenco degli ingredienti che possono essere aggiunti nel corso del processo produttivo, includendovi anche:
- le vitamine e i minerali, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme generali contenute nel Regolamento (CE) 1925/2006;
- gli enzimi alimentari autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) 1332/2008;
- gli additivi alimentari autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1333/2008.
In secondo luogo, è introdotta la possibilità di procedere a trattamenti di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Si impone tuttavia l’indicazione sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile, delle modifiche nella composizione del latte derivanti dai suddetti trattamenti (ossia, in merito all’avvenuta conversione del lattosio in glucosio e galattosio).
V. ENTRATA IN APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME E REGIME TRANSITORIO.
Gli operatori sono chiamati a prendere atto, senza ritardo, delle regole introdotte dal D.Lgs. n. 207/2025, tenuto conto che i nuovi standard entreranno in applicazione a decorrere dal 14 giugno 2026.
È comunque previsto un regime transitorio per i prodotti che, al 14 giugno 2026, risultino:
- già “immessi sul mercato”, ossia, stando alla definizione di cui al Regolamento (CE) 178/2002, Art. 3, numero 8, già detenuti a scopo di vendita o già venduti, distribuiti o, comunque, oggetto di cessione;
- oppure, quanto meno, già etichettati.
In particolare, gli alimenti che beneficiano del regime transitorio potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte, senza alcun esplicito limite temporale.
Tabella A – Nuove categorie di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri
(D.Lgs. n. 171/2004, allegato I, parte I, punti 6 e 7, introdotti dal D.lgs. n. 207/2025)
| Categoria | Definizione |
|---|---|
| Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri |
Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera a), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.
Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe. |
| Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri |
Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera b), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri con acqua potabile conforme alla Direttiva (UE) 2020/2184.
Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta. |
| Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri |
Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3 della parte II, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua.
Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d’acqua. |
Tabella B – Quantità minima di frutta utilizzata per la fabbricazione di 1.000 g
(Confetture, confetture extra, gelatine e gelatine extra – D.Lgs. n. 50/2004, allegato I, parte I, come modificato dal D.lgs. n. 207/2025)
| Prodotto | Quantità minima post-riforma (dal 14.06.2026) |
Quantità minima pre-riforma (attualmente vigente) |
|---|---|---|
| CONFETTURA E GELATINA | ||
| In generale | 450 g | 350 g |
| Per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne | 350 g | 250 g |
| Per lo zenzero | 180 g | 150 g |
| Per il pomo di acagiù | 230 g | 160 g |
| Per il frutto di granadiglia | 80 g | 60 g |
| CONFETTURA EXTRA E GELATINA EXTRA | ||
| In generale | 500 g | 450 g |
| Per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne | 450 g | 350 g |
| Per lo zenzero | 280 g | 250 g |
| Per il pomo di acagiù | 290 g | 230 g |
| Per il frutto di granadiglia | 100 g | 80 g |
Nota: le quantità si intendono riferite a 1.000 g di prodotto finito.
NOTE:
[1] Il cosiddetto “pacchetto Breakfast” include, oltre agli atti legislativi oggetto del presente articolo, anche:
- la Direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana;
- la Direttiva 1999/4/CE relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria;
- la Direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.
[2] Ci si riferisce alla Comunicazione della Commissione COM(2020) 381 del 20 maggio 2020, avente ad oggetto “Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente”.
[3] In merito alla deroga qui in esame, si segnala che la Direttiva (UE) 2024/1438, art. 1, lettera c) permette agli Stati membri di limitare l’obbligo di indicazione della percentuale ai quattro Paesi di origine che rappresentino almeno il 50% della miscela; l’Italia, in fase di recepimento, ha invece ristretto l’operatività di tale deroga, stabilendo che i quattro principali paesi di origine debbano rappresentare almeno il 60% della miscela.
[4] La Direttiva 2001/110/CE, art. 4, come modificato dalla Direttiva (UE) 2024/1438, prevede infatti che la Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico:
- possa adottare atti di esecuzione che stabiliscano i metodi di analisi per verificare se il miele è conforme alla direttiva;
- debba inoltre adottare, entro il 14 giugno 2028, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di analisi per individuare il miele adulterato.
[5] Un possibile riferimento per i metodi di analisi, pertanto, potrebbe essere rappresentato dallo Standard del Codex Alimentarius CXC 234 1999, “Recommended Methods of Analysis and Sampling”, all’interno del quale sono elencate anche specifiche metodologie per il campionamento e l’analisi dei mieli.

