
Asterisco nel menù, quando l’indicazione “decongelato” può essere omessa.
Quesito: In un menù l’asterisco va inserito solamente per indicare le materie prime acquistate surgelate oppure anche i semilavorati da materie prime fresche abbattute negativamente dal ristoratore stesso e conservate per brevi periodi a -18 °C?
Risponde l'avvocato Stefano Senatore.
Ai fini della normativa in materia di informazioni sugli alimenti, le attività di somministrazione indicate dal lettore sono qualificabili come “collettività”, categoria nella quale rientra “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale” (articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 1169/2011).
In relazione agli alimenti non preimballati serviti dalle suddette “collettività”, le uniche informazioni che devono essere, obbligatoriamente, messe a disposizione dei consumatori sono quelle previste dall’articolo 19, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 231/2017, ossia:
- l'indicazione degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici che possono provocare allergie o intolleranze, come indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011, qualora usati nella preparazione di un alimento ed ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la designazione “decongelato” di cui all'allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) 1169/2011, per gli alimenti che siano stati congelati prima della vendita e vengano successivamente venduti decongelati, fatti salvi, tuttavia, i casi di deroga previsti dalla medesima disposizione unionale.
Di conseguenza, in merito allo specifico oggetto del quesito, l’informativa sullo stato “decongelato” dei prodotti proposti dal ristorante dovrebbe poter essere omessa – sia con riferimento alle materie prime acquistate già surgelate o congelate, sia rispetto alle materie prime acquistate fresche e, in seguito, abbattute a -18 °C dal ristoratore stesso – ogni qual volta ricorra una delle ipotesi di deroga stabilite dall’allegato VI, parte A, punto 2 del regolamento (UE) 1169/2011.
Secondo la citata disposizione, in particolare, l’obbligatorietà dell’indicazione “decongelato” è esclusa:
- per gli ingredienti presenti nel prodotto finale;
- per gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
- per gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
Fermo quanto sopra, occorre purtroppo rilevare come le suddette esenzioni, pur esplicitamente richiamate dal d.lgs. 231/2017, stentino ad essere recepite da una parte della giurisprudenza penale che, ad esempio, ancora oggi insiste nell’affermare la sussistenza del tentativo di frode nell’esercizio del commercio (reato previsto dall'art. 515 c.p.) nel caso in cui si riscontri, presso i locali di un ristoratore, la presenza di merce surgelata non riportata nel menù, anche quando tale merce costituisca ingrediente di un diverso alimento.
In tal senso, si veda ad esempio la pronuncia resa dalla Cassazione penale, sez. VII, con ordinanza del 17.12.2021, depositata il 7.2.2022, n. 4110: 'Dall'istruttoria è emerso che nel locale dell'imputato v'era merce surgelata e congelata non riportata nel menù, che era privo di qualsiasi indicazione concernente la qualità e lo stato di conservazione degli ingredienti utilizzati'.
Va da sé che, pur non condividendosi tale posizione giurisprudenziale, al fine di evitare possibili contestazioni penali potrebbe essere, comunque, opportuno fornire l’informativa sui prodotti decongelati a prescindere dalle esenzioni consentite dalla normativa di settore e, ciò, anche con riferimento agli alimenti congelati direttamente dal ristoratore.
Da ultimo, per quanto riguarda le modalità di fornitura dell'informazione obbligatoria, in assenza di esplicita previsione normativa, si ritiene ragionevole applicare, per analogia, il disposto dell'articolo 19, comma 8 del decreto legislativo n. 231/2017, pur riferito esplicitamente ai soli allergeni. Di conseguenza, l'indicazione 'decongelato' dovrebbe poter essere fornita:
- mediante apposizione sul menù, su un registro o su un apposito cartello o tramite un diverso sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista (purché, in caso di ricorso ai sistemi digitali, le informazioni risultino anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'Autorità competente, sia per il consumatore finale);
- in alternativa, mediante un avviso generico circa la possibile presenza di prodotti decongelati, apposto sul menù, sul registro o su un apposito cartello, contenente l’invito a rivolgersi al personale per le necessarie informazioni di dettaglio, le quali dovranno, però, comunque risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'Autorità competente, sia per il consumatore finale.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 4/2024, Filo diretto con l'esperto]