Indicazioni volontarie in etichetta sull'origine e sul metodo di allevamento delle uova utilizzate come ingrediente.

 

Quesito: Per l’impasto di un croissant sono utilizzate uova di provenienza italiana e da galline allevate a terra. Perché sulla confezione del prodotto si possano inserire l’immagine del Tricolore e la dicitura “uova allevate a terra”, anche le uova usate come ingrediente della crema pasticcera con cui è farcito il croissant devono essere italiane e provenire da galline allevate a terra?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Le informazioni citate nel quesito, consistenti nella raffigurazione della bandiera italiana e nella dicitura “uova allevate a terra”, riportate sull’etichetta di un croissant, rappresentano indicazioni di natura volontaria, soggette alla relativa disciplina generale stabilita dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 1169/2011.

Secondo tali disposizioni, in particolare, le informazioni sugli alimenti possono essere fornite su base volontaria solo a condizione che:

  1. non inducano in errore il consumatore, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 7 del regolamento [1];
  2. non siano ambigue né confuse per il consumatore (ossia, veicolino un messaggio chiaro e preciso);
  3. siano, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti;
  4. non occupino lo spazio disponibile per le informazioni di natura obbligatoria.

Muovendo dai criteri di cui sopra, è possibile prendere in esame le informazioni proposte dal lettore.

 

Uova allevate a terra.

Per quanto concerne la dicitura “uova allevate a terra”, si rileva, innanzitutto, l’inadeguatezza della sua formulazione, nella parte in cui, erroneamente, attribuisce il metodo di allevamento al prodotto “uova”, anziché alle galline dalle quali le uova sono ottenute. Il relativo testo dovrebbe pertanto essere corretto con “uova da allevamento a terra”, conformemente all’indicazione già prevista dalle norme di commercializzazione delle uova, all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2465 [2].

A parere di chi scrive, inoltre, la suddetta informativa potrà essere correttamente impiegata solo ove rispondente ai requisiti delle “uova da allevamento a terra” di cui all’allegato II del citato regolamento delegato (UE) 2023/2465. Dovrà pertanto trattarsi di uova “prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE”, le cui previsioni, per inciso, sono state recepite in Italia con il decreto legislativo n. 267/2003.

Da ultimo, si evidenzia che l’indicazione “uova da allevamento a terra”, ove figuri sull’etichetta dei croissant senza ulteriori precisazioni che ne limitino la sua estensione, ad avviso di chi scrive dovrà intendersi riferita a tutte le uova impiegate nella preparazione del prodotto dolciario. In altri termini, sia le uova usate per la preparazione dell’impasto, sia quelle presenti nel ripieno a base di crema pasticcera dovrebbero essere ottenute da galline allevate “a terra”.

 

Bandiera italiana.

Con riguardo, invece, all’apposizione in etichetta della bandiera italiana, è da ritenere che, in linea di principio, essa valga ad evocare l’origine o provenienza italiana del prodotto finito e/o di tutti o parte dei suoi ingredienti.

L’effettiva portata di tale messaggio di “italianità” andrà considerata nel contesto della specifica etichetta interessata, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sulla percezione del consumatore, tra cui la posizione della bandiera, le sue dimensioni e gli altri elementi grafici o testuali apposti in prossimità della stessa.

Qualora, all’esito della suddetta valutazione, l’indicazione dell’origine/provenienza sia da intendere come riferita direttamente all’ingrediente “uova”, ne conseguirà che – salvo diverse precisazioni – tutte le uova impiegate dovranno essere state ottenute in allevamenti di galline situati sul territorio nazionale. Analogamente a quanto riferito in precedenza, dunque, l’origine/provenienza italiana riguarderà sia le uova presenti nell’impasto, sia quelle della crema pasticcera.

Diversamente, ove la bandiera italiana sia presentata in modo tale da essere percepita dal consumatore come indicazione di origine del solo prodotto finito (croissant), le uova utilizzate potranno avere un’origine/provenienza non italiana senza che cià comprometta, di per sé, la correttezza dell’etichetta.

In quest’ultima ipotesi, tuttavia, l’operatore dovrà farsi carico di verificare se le “uova”, in relazione allo specifico prodotto e tenendo conto del contesto complessivo dell’etichettatura, siano da qualificare come “ingrediente primario” del croissant, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 1160/2011[3].

Così fosse, infatti, si renderebbe necessario integrare il riferimento all’origine/provenienza del croissant (rappresentato dalla bandiera italiana) con un’ulteriore indicazione in merito alla diversa all’origine/provenienza delle uova, conformemente a quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 1169/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775.

Si ricorda difatti che, secondo il disposto di tali norme, ogni qual volta l’origine o provenienza di un alimento sia indicata al consumatore ma non corrisponda a quella del suo ingrediente primario, sussiste l’obbligo, alternativamente:

  1. di indicare anche l’origine o provenienza di tale ingrediente primario; oppure
  2. di chiarire che l’origine o provenienza dell’ingrediente primario è diversa da quello dell’alimento.

Le modalità di fornitura di tali informazioni integrative sono dettagliatamente indicate dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, nello specifico, consistono:

a) nel riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

  • «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
  • la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
  • uno o più Stati membri o paesi terzi; o
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
  • il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure in una dicitura del seguente tenore: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 4/2024, Filo diretto con l'esperto]



NOTE:

[1] L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011, richiamato dal successivo articolo 36 per la disciplina delle indicazioni volontarie, stabilisce che le informazioni messe a disposizione non devono inducono in errore, in particolare:

  1. per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
  2. attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
  3. suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
  4. suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

[2] Regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione. Tale fonte ha, difatti, sostituito il previgente regolamento (CE) n. 589/2008.

[3] L’ingrediente primario viene definito, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q) del regolamento (UE) 1169/2011, come “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.