
Dealcolazione dei vini e regime delle accise: il DM 29 dicembre 2025 su autorizzazioni, controlli e adempimenti.
Con il decreto ministeriale 29.12.2025, recante le disposizioni in materia di accise applicabili alle attività di dealcolazione dei vini, giunge, finalmente, a conclusione il percorso di adeguamento dell’ordinamento italiano al nuovo regime dei vini dealcolati (o, più correttamente, “dealcolizzati”, secondo la terminologia adottata nelle traduzioni ufficiali delle fonti dell’UE).
Il provvedimento rende, quindi, pienamente operativo anche il versante fiscale della disciplina, chiarendo l’iter autorizzativo, le modalità di gestione dell’attività, gli accertamenti di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e gli adempimenti di tracciabilità richiesti ai fini delle accise.
INTRODUZIONE: UN PERCORSO NORMATIVO AVVIATO NEL 2024.
Il quadro regolatorio nazionale sui vini dealcolati si è costruito per tappe successive.
Il primo intervento è stato rappresentato dal decreto ministeriale 20 dicembre 2024, adottato nel contesto delle norme commerciali del settore vitivinicolo, che ha definito:
- le condizioni da rispettare per poter condurre i processi di dealcolazione;
- gli adempimenti per consentire il controllo e la tracciabilità;
- le modalità di utilizzo dei sottoprodotti ottenuti all’esito della dealcolizzazione.
Tale disciplina è stata poi modificata dal decreto ministeriale 14 maggio 2025, con l’obiettivo di:
- introdurre una maggiore flessibilità nella produzione dei vini spumanti gassificati dealcolati;
- attenuare il principio di separazione rigida delle attività all’interno degli stabilimenti, rendendolo più compatibile con l’organizzazione produttiva delle imprese.
Parallelamente, il legislatore è intervenuto anche sul piano fiscale, stante la volontà di considerare anche l'alcole etilico[1] ottenuto all'esito della dealcolizzazione come prodotto autonomamente sottoposto ad accisa.
In questa prospettiva, con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, è stato inserito nel decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico delle accise, di seguito anche “TUA”) il nuovo articolo 33-ter, stabilendo che la dealcolazione del vino possa avvenire esclusivamente:
- in depositi fiscali muniti di licenza di esercizio per distillerie, oppure
- in depositi fiscali con licenza di esercizio per la realizzazione di prodotti alcolici intermedi o di vino, ove le quantità di vino dealcolato non superino le soglie definite per i “piccoli produttori” ed a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni da definite con successivo decreto.
Nei mesi successivi è stata, quindi, lungamente attesa l’adozione delle regole di dettaglio previste dal TUA, che hanno visto la luce, per l’appunto, con il DM 29 dicembre 2025 qui in esame.
I. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI.
Il decreto identifica, innanzitutto, le tre categorie di operatori abilitate a svolgere le operazioni di dealcolazione, ciascuna delle quali è sottoposta – ai fini delle accise – ad uno specifico regime normativo.
1. Gli esercenti un deposito fiscale già autorizzato all’attività di distilleria per la produzione di alcole etilico.
Per essi, la dealcolazione dei vini può essere avviata senza necessità di ulteriori abilitazioni, nel rispetto del medesimo regime normativo con il quale sono condotte le altre attività di fabbricazione di alcole (quindi, con applicazione integrale della disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27.03.2001, n. 153, dedicata al controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche).
2. Gli esercenti un deposito fiscale autorizzato all’attività di fabbricazione di prodotti alcolici intermedi o di vino, intenzionati a realizzare vino dealcolato in quantità inferiori a 1.000 hL all'anno (intesa come produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive).
Tali operatori, definiti “soggetti EID”, sono tenuti a presentare un’istanza di aggiornamento della loro licenza di esercizio e, una volta abilitati, beneficiano di una disciplina semplificata rispetto alle regole generali contenute nel d.m. 153/2001.
3. Gli esercenti un deposito fiscale autorizzato all’attività di fabbricazione di prodotti alcolici intermedi o di vino, intenzionati a realizzare vino dealcolato in quantità pari o superiori a 1.000 hL annui medi.
Questi ultimi, definiti “soggetti DID”, devono ottenere una nuova licenza di esercizio per distilleria e, nella conduzione dell’attività, sono assoggettati in linea di principio al d.m. 153/2001, pur beneficiando di alcune specifiche esenzioni.
II. IL REGIME DEI 'SOGGETTI EID'.
Per gli operatori rientranti in questa categoria non è richiesta una nuova licenza di distilleria, bensì un aggiornamento della licenza di esercizio già in essere per la fabbricazione di prodotti alcolici intermedi (es. vino liquoroso) o per la produzione di vino.
A. Assetto del deposito fiscale e requisiti tecnici.
Il decreto prescrive condizioni tecniche particolarmente dettagliate.
In primo luogo, la dealcolazione deve avvenire in una area riservata e delimitata, distinta dalle altre attività del deposito, in cui ricadono i locali ove sono situate:
- le apparecchiature di dealcolazione;
- il recipiente collettore dell’alcole;
- il misuratore che determina la quantità di alcole prodotto
- il misuratore che determina la quantità di vino dealcolato prodotto.
I soggetti EID devono, infatti, installare il recipiente collettore previsto dall’art. 33, comma 4 TUA, ove confluisce tutto l’alcole ottenuto e per il quale si richiede che:
- sia connesso stabilmente con le apparecchiature che effettuano i processi di dealcolazione attraverso tubazioni rigide e inamovibili;
- possa contenere una quantità di alcole pari almeno a 20 hL;
- l’estrazione dell’alcole in esso contenuto possa avvenire solo mediante la rimozione, da parte dell’Ufficio ADM competente, dei sigilli preventivamente apposti dal medesimo.
Per altro verso, è richiesta l’installazione di un apposito misuratore della quantità di alcole ottenuta presso l’impianto, che:
- andrà installato dal soggetto EID all’uscita del recipiente collettore, cui sarà connesso mediante tubature rigide e inamovibili;
- dovrà essere conforme alle disposizioni della dir. 2014/32/UE concernente la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (recepita in Italia con d.lgs. 22/2007).
L’ultimo strumento da installare è il misuratore di tipo volumetrico del vino dealcolato ottenuto, volto a verificare il rispetto del limite quantitativo annuo. Esso dovrà essere connesso, mediante tubature rigide e inamovibili, alle apparecchiature che effettuano processi di dealcolazione.
Viene infine precisato che:
- l’alcole non può essere sottoposto ad operazioni di denaturazione;
- i processi di dealcolazione sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato.
B) Procedura di autorizzazione.
Per ottenere l’aggiornamento della propria licenza di esercizio, il soggetto EID ha l’onere di presentare, via p.e.c., un’apposita istanza all’Ufficio ADM territorialmente competente, recante il contenuto e gli allegati indicati nella Tabella A.
L’Ufficio ADM procede quindi, in primo luogo, a verificare la completezza e la regolarità dell’istanza e della relativa documentazione richiedendo, qualora necessario, a mezzo della p.e.c., l’integrazione della stessa o la documentazione mancante.
Superato tale vaglio di ammissibilità, l’ADM verifica che la configurazione dell’impianto, rappresentata nell’istanza, risulti conforme ai requisiti tecnici del deposito fiscale illustrati sopra. In tal caso, provvede a comunicare via p.e.c. la data in cui sarà effettuata, in contraddittorio con l’istante e con redazione di apposito verbale, la verifica tecnica delle attrezzature presenti nelle aree ed il riscontro della corrispondenza tra la configurazione dell’impianto rappresentata nell’istanza e quella effettivamente realizzata.
Nell’ambito della verifica può, altresì:
- effettuare esperimenti di lavorazione al fine di accertare la potenzialità produttiva;
- prescrivere le misure o opere da attuare in un congruo termine, non inferiore a 30 gg lavorativi.
In caso di esito positivo delle verifiche, l’ADM:
- determina la misura della cauzione che l’istante sarà tenuto a prestare, nella misura dell’1% dell’accisa gravante sulla quantità massima di alcole etilico che può essere detenuta nel recipiente collettore;
- ricevuta la documentazione comprovante la regolare costituzione della cauzione, provvede ad aggiornare la licenza fiscale già in possesso dell’istante, annotandovi l’esercizio dell’attività di dealcolazione;
- comunica all’ICQRF l’aggiornamento della licenza di esercizio.
Per la conclusione del suddetto procedimento amministrativo, è fissato il termine massimo di 90 giorni, salvo eventuali sospensioni per esigenze istruttorie.
C) Modalità di accertamento dell’alcole prodotto.
L’accertamento della quantità e della qualità dell’alcole raccolto nel recipiente collettore, ai fini della determinazione dell’accisa, è effettuato dall’Ufficio ADM territorialmente competente, in contraddittorio con il soggetto EID, a seguito dell’integrale riempimento del suddetto recipiente.
Il relativo iter prevede che:
- l’ADM procede alla rimozione dei sigilli;
- il recipiente collettore viene svuotato;
- l’alcole contenuto nel recipiente collettore confluisce, immediatamente, in un’autocisterna di idonea capacità, dal quale verrà poi trasferito verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo;
- l’accertamento quantitativo è effettuato all’atto del caricamento dell’autocisterna, rilevando i dati del misuratore posto sul flusso dell’alcole in uscita dal recipiente collettore;
- ove siano necessari riscontri analitici per la determinazione qualitativa, essi sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, sui campioni prelevati dai funzionari dell’ADM;
- al termine dell’estrazione dell’alcole dal recipiente collettore, l’ADM appone nuovamente i sigilli al collettore, redigendo apposito verbale.
A seguito dell’accertamento, il quantitativo dell’alcole accertato è annotato nel registro di carico e scarico del soggetto EID ed è emesso il documento di accompagnamento di cui al paragrafo successivo.
Il medesimo quantitativo andrà, inoltre, annotato nel registro dematerializzato dello stabilimento enologico, entro 3 giorni dal termine dell’accertamento quantitativo.
D) Circolazione dell’alcole in regime sospensivo.
Il trasferimento dell’alcole in regime sospensivo, dal deposito fiscale del soggetto EID ad un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, deve avvenire sulla scorta di un idoneo documento di accompagnamento.
In particolare, nel caso in cui il soggetto EID eserciti un deposito fiscale per la realizzazione di prodotti alcolici intermedi, il decreto ministeriale rinvia alla disciplina di cui all’art. 6, comma 5 del TUA e, pertanto:
- la circolazione deve avere luogo con il documento amministrativo elettronico (e-AD), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei dati da parte dello speditore;
- i prodotti circolano con la scorta di una copia stampata dell’e-AD o di altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo (ARC).
Diversamente, laddove il soggetto EID conduca un deposito fiscale per la produzione di vino, si prevede che, successivamente all’attività di accertamento dell’alcole, l’Ufficio ADM emetta il documento di accompagnamento di cui all’art. 6, comma 5 del TUA, in formato cartaceo.
In entrambi i casi, trovano inoltre applicazione le regole generali del TUA per i profili concernenti:
- all’assolvimento dell’obbligo di prestazione della garanzia del pagamento dell’accisa gravante sull’alcole spedito dal soggetto EID
- ai casi di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo e
- allo svincolo della cauzione.
E) Adempimenti amministrativi a carico sei soggetti EID.
I soggetti EID sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, numerato progressivamente e vidimato, prima dell’uso, dall’Ufficio ADM competente. Il registro può essere predisposto anche in modelli idonei alla scritturazione con procedure informatizzate e deve essere custodito per almeno cinque anni.
Al suo interno andranno annotati:
- nella parte del carico, i quantitativi di alcole accertati, con indicazione del volume a 20°C e del titolo alcolometrico effettivo;
- nella parte dello scarico, i quantitativi di alcole spediti dal deposito con l’indicazione degli estremi del relativo documento di accompagnamento;
- in un’apposita e distinta sezione, aggiornata con cadenza settimanale, i quantitativi di vino dealcolato prodotti, come rilevati dal misuratore.
I quantitativi di vino dealcolato andranno, altresì, annotati nel registro dematerializzato degli stabilimenti enologici, entro 3 giorni dalle operazioni di dealcolazione.
I soggetti EID, infine, sono tenuti a presentare via p.e.c. all’Ufficio ADM competente e all’Ufficio ICQRF, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi di vino dealcolato e di alcole ottenuti nell’anno precedente.
III. IL REGIME DEI 'SOGGETTI DID'.
I soggetti DID, ossia, gli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi o di vino che intendano produrre vino dealcolato in quantità pari o superiori a 1.000 hL annui medi, diversamente dai soggetti EID, devono necessariamente conseguire un’ulteriore licenza di esercizio per distilleria.
Lo stabilimento dovrà, inoltre, essere ripartito in due aree distinte, dedicate:
- una, alla produzione e al deposito di alcole e vino dealcolato;
- l’altra, alla produzione ed al deposito, a seconda dei casi, di prodotti alcolici intermedi o di vino.
A) Procedura di autorizzazione.
Il soggetto EID ha l’onere di presentare all’Ufficio ADM competente, via p.e.c., un’istanza di rilascio della licenza di esercizio per distilleria, completa di tutte le informazioni e dei documenti elencati nella Tabella B (per gli esercenti depositi fiscali di produzione di prodotti alcolici intermedi) o nella Tabella C (per gli esercenti depositi fiscali di produzione di vino).
Ricevuta la domanda, l’Ufficio ADM competente:
- effettua la verifica tecnica dell’impianto e constata la rispondenza dell’assetto fiscale ai requisiti previsti dal Regolamento n. 153/2001;
- chiede l’integrazione della cauzione ai sensi dell’articolo 64 del TUA;
- rilascia ai soggetti istanti la licenza di esercizio per distilleria;
- dà comunicazione all’Ufficio ICQRF dell’avvenuto rilascio della licenza.
B) Semplificazioni per i soggetti DID.
I soggetti DID sono sottoposti, in linea di principio, alla disciplina generale del d.m. 153/2001 sul controllo della fabbricazione, della circolazione e del deposito dell'alcole etilico derivante dalla dealcolizzazione.
Al contempo, sono tuttavia stabilite alcune rilevanti esenzioni a loro favore. Nei confronti dei soggetti DID, infatti, non operano:
- l’obbligo di sottoporre preventivamente all’Ufficio ADM, ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.m. 153/2001, i piani operativi sulla base dei quali è svolta l’attività di fabbricazione o rettifica di alcole etilico, l'introduzione e l'estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti
- l’obbligo di presentare all’ADM la comunicazione di lavorazione mensile o trimestrale prevista dall’art. 5, comma 3 d.m. 153/2001, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di in cui saranno effettuate le lavorazioni, alle materie prime che verranno lavorate, nonché ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti;
- i controlli dell’ADM sulle attività di lavorazione di cui all’art. 17, comma 2, lett. d), f) e g) d.m. 153/2001, consistenti:
- nella rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (viene però fatta salva la possibilità di prelievo di campioni);
- nel rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
- nella determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di eventuali parametri d'impiego.
- l’obbligo di installare strumenti di misura aventi rilevanza fiscale ai fini della determinazione quantitativa del vino e del vino dealcolato ottenuto.
In ogni caso, il Ministero precisa che resta fermo l’obbligo di tenuta del registro degli stabilimenti enologici, e che i processi di dealcolazione e l’estrazione dell’alcole sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato.
L’avvio dell’attività di dealcolazione non influisce, ad ogni modo, sulla preesistente attività di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi o di vino, la quale continua ad essere svolta, nell’apposita, distinta area del deposito fiscale, conformemente al previgente regime fiscale.
C) Vincoli a carico dei soggetti DID.
L’attività di produzione e deposito dell’alcole da parte dei soggetti DID, per altro verso, deve adeguarsi ad una serie di ulteriori, specifici vincoli:
- gli operatori non possono produrre alcole etilico con modalità diverse dai processi di dealcolazione;
- agli stessi non è consentito eseguire, nella distinta area dedicata all’attività di dealcolazione, lavorazioni successive sull’alcole ottenuto;
- l’accertamento dell’alcole prodotto è, comunque, sempre rimesso all’Ufficio ADM competente, in contraddittorio con gli operatori;
- qualora le esigenze operative dell’impianto rendano necessario effettuare la denaturazione dell’alcole ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione, gli operatori dovranno richiedere apposita autorizzazione all’Ufficio ADM, secondo la procedura disciplinata dall’art. 6 d.m. 153/2001;
- i soggetti DID esercenti depositi fiscali di vino non possono ricevere alcole in regime di sospensione dall’accisa.
Da ultimo, il Ministero conferma l’applicazione delle disposizioni del d.m. 153/2001 per gli aspetti non oggetto di esenzione, tra i quali vengono esplicitamente richiamati:
- le norme sull’accertamento dell’alcole prodotto;
- i requisiti sull’assetto del deposito fiscale;
- gli obblighi attinenti alla tenuta della contabilità.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Il decreto ministeriale 29.12.2025, già entrato in applicazione a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 05.01.2026, rimuove l’ultimo ostacolo che ancora formalmente impediva, nel nostro Paese, la realizzazione di vini dealcolati nel contesto delle cantine e degli stabilimenti di prodotti alcolici intermedi (possibilità che, sino ad oggi, era stata riservata alle sole distillerie).
Per le imprese del settore vitivinicolo si aprono, quindi, nuove prospettive di ampliamento delle loro attività, seppure con un notevole ritardo rispetto al resto dell’Unione europea, dove le pratiche enologiche di dealcolizzazione sono state introdotte già con regolamento (UE) 2117/2021.
Tali prospettive andranno, ora, vagliate con la dovuta attenzione dagli operatori vitivinicoli, chiamati a decidere non solo se approcciare questo nuovo settore ma, in tal caso, anche il modello produttivo al quale aderire. Come in precedenza illustrato, infatti, la conduzione dell’attività come soggetto EID o DID assume una rilevanza strategica e non meramente fiscale, poiché inciderà sull’organizzazione degli stabilimenti, sugli investimenti impiantistici e sulla gestione operativa nel medio-lungo periodo.
Tabella A - Istanza di aggiornamento della licenza di esercizio per soggetti EID
| Informazioni contenute nell’istanza | |
| a) | la denominazione dell’impresa e gli estremi della licenza di esercizio nel settore dei prodotti alcolici intermedi o del vino, l’ubicazione del deposito fiscale in cui intende produrre vino dealcolato e alcole |
| b) | la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva |
| c) | le caratteristiche dei misuratori di alcole e di vino dealcolato installati |
| d) | le caratteristiche tecniche del recipiente collettore e la relativa tabella di taratura |
| e) | la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall’ICQRF |
| f) | la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale |
| g) | la quantità annua stimata di vino dealcolato che si intende produrre nel deposito fiscale |
| Documenti da allegare all’istanza | |
| a) | la planimetria del deposito fiscale, dalla quale risulti la delimitazione dell’area destinata allo svolgimento dell’attività di produzione dell’alcole e del vino dealcolato, evidenziando, all’interno della stessa, l’ubicazione del recipiente collettore, degli strumenti di misurazione e dei serbatoi destinati a contenere vino dealcolato |
| b) | lo schema semplificato di funzionamento dell’impianto |
| c) |
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale l’istante attesta: (1) il possesso di ogni altra autorizzazione diversa da quella fiscale necessaria per l’esercizio dell’impianto produttivo; (2) che le apparecchiature utilizzate nei processi di dealcolazione hanno le caratteristiche tecniche per processare il vino al fine di ottenere vino dealcolato e alcole; (3) l’attivazione del registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Tabella B - Istanza di rilascio della licenza di esercizio per distilleria, presentata da soggetti DID esercenti depositi fiscali per la produzione di prodotti alcolici intermedi.
| Informazioni contenute nell’istanza | |
| a) | la denominazione dell’impresa e gli estremi della licenza di esercizio nel settore dei prodotti alcolici intermedi, nonché l’ubicazione del deposito fiscale |
| b) | la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva, nonché le caratteristiche dei serbatoi destinati a contenere l’alcole prodotto |
| c) | la descrizione delle modalità di introduzione del vino impiegato come materia prima nell’area dedicata all’attività di dealcolazione |
| d) | le altre informazioni richieste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 |
| Documenti da allegare all’istanza | |
| a) | la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti la ripartizione del deposito in due aree distinte, dedicate rispettivamente all’attività di produzione e deposito dell’alcole e del vino dealcolato e all’attività di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi |
| b) | gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di vino dealcolato e di prodotti alcolici intermedi |
Tabella C - Istanza di rilascio della licenza di esercizio per distilleria, presentata da soggetti DID esercenti depositi fiscali per la produzione di vino.
| Informazioni contenute nell’istanza | |
| a) | la denominazione dell’impresa e gli estremi della licenza di esercizio nel settore del vino, nonché l’ubicazione del deposito fiscale |
| b) | la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva, nonché le caratteristiche dei serbatoi destinati a contenere l’alcole prodotto |
| c) | le altre informazioni richieste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 |
| Documenti da allegare all’istanza | |
| a) | la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti la ripartizione del deposito in due aree distinte, dedicate rispettivamente all’attività di produzione e deposito dell’alcole e del vino dealcolato e all’attività di produzione e deposito di vino |
| b) | gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di vino dealcolato e di vino |
NOTE:
[1] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a) del Testo unico delle accise, la categoria dell’“alcole etilico” include, tra l’altro, tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % in volume e che rientrano nei codici:
- NC 2207 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80%; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo) e
- NC 2208 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione), anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata.

