Elenco degli ingredienti, come indicare l’acido citrico in etichetta.

 

Quesito: Sull’etichetta di un prodotto contenente acido citrico, si può scrivere vitamina C? Immagino di no, ma volevo avere una risposta certa. Il prodotto è un semilavorato di farina che tra gli ingredienti ha anche acido citrico  (miscela contenete nucleo (enzimi + acido citrico) e farina 00).

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore

 

Ad avviso di chi scrive, l’acido citrico aggiunto ad una farina dovrebbe essere qualificato, giuridicamente, come un additivo alimentare, in quanto – conformemente alla definizione stabilita dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) 1333/2008 – si tratta di una sostanza:

  • abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti;
  • aggiunta intenzionalmente all’alimento (farina) per uno scopo tecnologico;
  • il cui impiego ha, presumibilmente, per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti divengono, direttamente o indirettamente, componenti dell’alimento.

Coerentemente, l’allegato II, parte B del citato regolamento riporta, per l’appunto, l’acido citrico all’interno dell’elenco degli additivi alimentari, identificandolo con il codice E 330.

Si precisa che l’acido citrico non è direttamente autorizzato nella farina. Ciò nonostante, tale utilizzo potrebbe essere giustificato in virtù del principio di trasferimento, di cui all’articolo 18 del regolamento, laddove la miscela di farina con acido citrico (ed enzimi), descritta nel quesito come un “semilavorato”, fosse destinata alla produzione di alimenti composti nei quali la presenza dell’additivo E 330 risultasse autorizzata (tra cui, ad esempio, varie tipologie di paste alimentari).

L’additivo oggetto di un tale impiego andrebbe identificato, nell’etichettatura del “semilavorato”, con la propria denominazione specifica “acido citrico”, eventualmente sostituita dal numero E 330, come previsto dal successivo articolo 22 del medesimo regolamento.

Non si ritiene, invece, possibile indicare l’ingrediente in esame come “vitamina C”, sia perché tale termine non è contemplato dal regolamento (CE) 1333/2008, sia perché, comunque, la vitamina C – a quanto risulta allo scrivente – non corrisponde all’acido citrico, bensì all’acido ascorbico.

In particolare, le forme con le quali la vitamina C può essere aggiunta agli alimenti, ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) 1925/2006, sono esclusivamente: acido L-ascorbico, L-ascorbato di sodio, L-ascorbato di calcio, L-ascorbato di potassio, 6-palmitato di L-ascorbile.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2023, Filo diretto con l'esperto]