Aggiornamenti normativi sull'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

 

In vista della prossima entrata in applicazione (l'8 dicembre 2023) delle nuove informazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli, introdotte con il regolamento (UE) 2021/2117 di riforma della PAC, sono stati recentemente adottati due rilevanti atti normativi, cui si accenna brevemente di seguito.

 

1) LA RETTIFICA AL REGOLAMENTO (UE) 2021/2117.

Lo scorso 31 luglio 2023 è stata pubblicata sulla GUUE una 'rettifica' - in realtà, una vera e propria modifica sostanziale - al regime transitorio previsto dall'articolo 5(8) del regolamento (UE) 2021/2117.

La nuova formulazione, in particolare, precisa che potranno, comunque, essere commercializzati dopo l'8 dicembre 2023, sino ad esaurimento delle scorte, tutti i vini 'che sono stati prodotti prima di tale data' (e che risultino, ovviamente, etichettati in conformità alle regole previgenti) [1].

Il testo del paragrafo 8, pertanto, non contempla più, come condizione per l'accesso al regime transitorio, che i vini siano stati anche già 'etichettati' prima dell'8 dicembre 2023.

A fronte di tale modifica - assolutamente opportuna, considerato il ritardo della Commissione nell'adozione delle regole di dettaglio per la redazione dell'elenco degli ingredienti - emerge ora l'esigenza, ad avviso di chi scrive, di un chiarimento interpretativo in merito a quali requisiti debbano sussistere perché un vino possa considerarsi 'prodotto' alla data dell'8 dicembre prossimo.

 

2) LE REGOLE DI DETTAGLIO SULL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI.

In data odierna è stato pubblicato sulla GUUE il regolamento delegato (UE) 2023/1606 [2], che introduce una serie di modifiche al regolamento delegato (UE)  2019/33, tra cui - per quanto qui rileva - le attese disposizioni volte a semplificare la fornitura dell'elenco degli ingredienti per i prodotti vitivinicoli.

Senza entrare nel merito delle specifiche previsioni - le quali saranno comunque oggetto di un seminario autunnale in collaborazione con ConsulenzaAgricola.it - ci si limita in questa sede a precisare che la nuova disciplina interessa le seguenti indicazioni degli ingredienti:

  • le materie prime 'uva e 'mosto de uve';
  • le sostanze utilizzate per l'arricchimento e la dolcificazione: 'mosto di uve concentrato' e 'mosto di uve concentrato rettificato';
  • gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici (con regole di portata generale ed altre regole specificamente rivolte ai regolatori dell'acidità, agli agenti stabilizzanti ed ai gas d'imballaggio);
  • lo sciroppo zuccherino e lo sciroppo di dosaggio utilizzati per la produzione di vini spumanti.


NOTE:

[1] Rettifica del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Il testo è reperibile all'url https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.192.01.0034.01.ITA.

[2] Regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati. Il testo è reperibile all’url https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.198.01.0006.01.ITA.