Macelleria: preparati venduti al banco e indicazione di additivi ed enzimi.

 

Quesito: Nei preparati della macelleria venduti al banco dai dettaglianti è possibile omettere gli additivi e gli enzimi di un ingrediente composto (articolo 20, comma b, del regolamento UE 1169/11) ed inserire solo gli eventuali allergeni presenti? Ad esempio, nel prodotto “cosce di pollo con salsa piccante” venduto in modalità sfusa al banco macelleria, bisogna inserire tutti gli ingredienti della salsa, compresi gli additivi, o solamente indicare l’eventuale allergene presente?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

La disciplina sugli obblighi di etichettatura in relazione agli alimenti non preimballati è stabilita, in Italia, dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Secondo tale disposizione, tra le informazioni che devono essere rese ai consumatori per i suddetti prodotti rientrano – per quanto qui rileva – sia l’elenco degli ingredienti, sia le sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento (UE) 1169/2011 (ossia, i cosiddetti “allergeni”).

Gli “ingredienti”, conformemente alla definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del citato regolamento, consistono in “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata”.

Pertanto, l’elenco degli ingredienti dovrà includere anche i nomi dei prodotti e delle sostanze contenuti all’interno degli ingredienti composti eventualmente utilizzati nella preparazione dell’alimento (compresi gli additivi ed enzimi aggiunti allo stesso, salve le eccezioni che verranno innanzi illustrate), con le seguenti modalità:

  1. senza riportare la denominazione dell’ingrediente composto, ed inserendo, invece, gli ingredienti che compongono quest’ultimo direttamente all’interno dell’elenco degli ingredienti del prodotto finito, ciascuno secondo il rispettivo peso, conformemente alla regola generale stabilita dall’articolo 18 del regolamento;
  2. oppure, come previsto dall’allegato VII, parte E del regolamento, indicando l’ingrediente composto con la sua denominazione (purché si tratti di denominazione legale o usuale), immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.

Si rileva che, laddove l’ingrediente composto figuri nell’elenco degli ingredienti con il proprio nome (cioè, nel caso sopra identificato come 2), la medesima parte E dell’allegato VII consente, eccezionalmente, di omettere l’elenco dei suoi ingredienti – salvo si tratti di allergeni – qualora ricorra una delle ipotesi che seguono.

i) Quando la composizione dell’ingrediente composto è definita dalle disposizioni dell’Unione e, al contempo, l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito.

Resta comunque obbligatoria l’indicazione degli additivi alimentari, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 20, lettere da a) a d). Ad assumere rilievo, in particolare, è la deroga contemplata dalla lettera b), in base alla quale gli additivi possono essere omessi:

  • se la loro presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
  • oppure, se sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici.

ii) Quando l’ingrediente composto consiste in una miscela di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2% del prodotto finito (restando anche in tal caso obbligatoria l’indicazione degli additivi, salve le deroghe già citate.

iii) Quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione.

 

Venendo al caso oggetto del quesito, ad avviso di chi scrive il nome “salsa piccante” (ingrediente composto) non rappresenta né una denominazione legale, né una denominazione usuale.

Si ritiene quindi che – in applicazione delle regole innanzi illustrate – tale nome non possa essere riportato nell’elenco degli ingredienti del prodotto finito. All’interno di quest’ultimo dovrebbero, quindi, figurare direttamente i nomi di tutti i singoli ingredienti della salsa piccante.

Fermo quanto sopra, i nomi degli additivi e degli enzimi presenti nella salsa potrebbero, comunque, essere omessi qualora ricorressero le condizioni previste dall’articolo 20 del regolamento (UE) 1169/2011, che, seppur già precedentemente illustrate, vengono qui ripetute per maggiore chiarezza:

  1. quando la presenza degli additivi ed enzimi nell’alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento (ossia, nella salsa piccante), purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
  2. quando gli additivi ed enzimi sono stati utilizzati come coadiuvanti tecnologici.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2022, Filo diretto con l'esperto]