Sanzioni, tempi di notifica e pagamenti.

 

Quesito: Un mezzo registrato e autorizzato per il trasporto di prodotti ittici freschi veicolava sia prodotti ittici freschi che congelati quando è stato fermato ai primi di maggio 2018 dalla Polizia Stradale. La Polizia ha redatto subito un verbale di contestazione poiché il mezzo era autorizzato solo per il fresco e per il mancato rispetto della catena del freddo (da monitoraggio delle temperature effettuato al momento del fermo la temperatura risultava non conforme alle vigenti normative). Il verbale di contestazione in particolare cita le seguenti violazioni: - Art 6 comma 5 del D. lgs. 193/2007 e All. II del Reg. CE 852/2004, capitolo IV comma 7 - Art. 6 coma 5 del D. lgs. 193/2007 e All. III del Reg. CE 853/2004. A giugno 2018 l’azienda alimentare titolare del mezzo di trasporto ha ricevuto la prima notifica invitando a pagare una sanzione amministrativa in misura ridotta, di 1000 euro + 12,76 euro di spese di notifica. L’Azienda alimentare ha scelto di pagare la sanzione e di estinguere così il procedimento. A metà agosto 2018, tuttavia, la Polizia Stradale ha rinotificato di nuovo il verbale di contestazione redatto a i primi di maggio (superando i 90 giorni di tempo per le notifiche previste dalla legge 681/81 dal momento della contestazione), prescrivendo il pagamento di un’altra sanzione amministrativa di 1000 euro, specificando che nella prima notifica avevano commesso un errore di trascrizione e che in relazione anche alle contestazioni mosse nel verbale di contestazione di maggio, la vera sanzione amministrativa doveva ammontare non a 1000 euro ma a 2000 euro + le relative spese di notifica. Questa seconda notifica essendo stata fatta dopo i 90 giorni va comunque ritenuta valida? O è possibile far ricorso? Inoltre il fatto che nella seconda notifica sia chiaramente indicato che la prima notifica conteneva un errore di trascrizione, consente all’azienda alimentare che aveva già pagato i primi 1000 + 12,76 euro di farsi restituire indietro la somma già versata nelle casse dell’Amministrazione comunale competente per territorio al momento del fermo del mezzo?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Il “pagamento in misura ridotta” è un istituto previsto dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, per consentire la conclusione immediata di un procedimento sanzionatorio amministrativo, prima dell’eventuale applicazione della sanzione, mediante versamento spontaneo di una somma di denaro.

A tal fine, è sufficiente che l’interessato provveda al pagamento di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione contestata o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.

Il pagamento implica l’accettazione della sanzione e, di conseguenza, preclude la possibilità di presentare opposizione in sede giurisdizionale.

 

Nel caso in esame – secondo quanto rappresentato nel quesito – l’organo accertatore ha contestato due distinte violazioni (inidoneità del veicolo al trasporto di prodotti congelati e superamento delle temperature massime previste per il trasporto dei prodotti della pesca congelati), entrambe punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00.

Pertanto, per estinguere il procedimento sanzionatorio, l’importo da corrispondere per il pagamento in misura ridotta ammonta ad € 1.000,00 (doppio del minimo e terza parte del massimo) per ciascuna delle due violazioni, per una somma totale di € 2.000,00.

L’azienda interessata ha, invece, corrisposto un importo inferiore, pari a soli € 1.000,00; di conseguenza, il pagamento non può ritenersi idoneo ad estinguere il procedimento ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981.

 

Ad avviso dello scrivente, l’azienda non può neppure invocare a sua scusante il fatto di aver pagato, in buona fede, la somma indicata dagli stessi agenti accertatori, ai quali pare addebitabile un errore nella relativa quantificazione.

Va preso atto, infatti, che secondo l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza, l’organo accertatore non ha alcun dovere di informare l’interessato del suo diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta, né è tenuto all’indicazione del relativo importo; ciò, in quanto tali elementi sono ricavabili dalla stessa normativa sanzionatoria. Persino la presenza, nel verbale di contestazione, di un’erronea indicazione della somma da pagare è considerata del tutto irrilevante (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2000, n. 13345 e Cassazione civile, sez. trib., 9 aprile 2003, n. 5615).

In altri termini, la giurisprudenza pone a carico del soggetto privato – interessato ad avvalersi del pagamento in misura ridotta – l’onere di quantificare autonomamente l’importo della sanzione e di provvedere al suo tempestivo versamento; nel fare ciò, inoltre, il privato dovrà conformarsi esclusivamente alla disciplina di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981, prescindendo, invece, dalle indicazioni eventualmente riportate nel verbale di contestazione (il quale può anche omettere l’avviso della possibilità di pagamento spontaneo oppure quantificare un importo errato, senza che ciò alcuna conseguenza sul termine di pagamento e sul relativo importo).

 

Fermo quanto sopra, nel caso in esame gli agenti accertatori hanno, comunque, dato atto degli errori di quantificazione contenuti nel primo verbale.

Difatti, proprio in considerazione dell’affidamento ingenerato nell’azienda circa la correttezza dell’importo inizialmente indicato, la Polizia Stradale ha notificato un secondo verbale di contestazione, concedendo così un nuovo termine di 60 giorni per il versamento della quota residua di sanzione in misura ridotta (il cui pagamento sarebbe stato, altrimenti, precluso dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica del primo verbale).

In conseguenza di ciò, di fronte all’azienda si prospettano due alternative.

La prima possibilità è quella di perfezionare il pagamento in misura ridotta, corrispondendo l’importo residuo di € 1.000,00 entro 60 giorni dalla notifica del secondo verbale.

Diversamente, laddove si ritenessero illegittime le contestazioni amministrative ricevute, ci si potrà rivolgere all’Autorità competente a ricevere il rapporto da parte degli agenti accertatori, facendo pervenire a quest’ultima, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del verbale, i propri scritti difensivi, i documenti ritenuti pertinenti e, se del caso, una richiesta di audizione personale.

Al riguardo, si precisa comunque che l’interessato, anche laddove manchi di esercitare le suddette facoltà difensive nel termine di 30 giorni, avrà comunque diritto, in seguito, di far valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità giudiziaria, proponendo opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che verrà, eventualmente, emessa dall’Autorità amministrativa competente (come confermato anche dalla pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13677).

 

Si ritiene infine che, nell’ipotesi in cui l’azienda non intenda procedere all’ulteriore pagamento in misura ridotta, sarà possibile pretendere il rimborso dell’importo già versato, pari ad € 1.000,00, dopo l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, oppure, qualora venga emessa ordinanza-ingiunzione, dopo il suo annullamento ad opera del Giudice in sede di giudizio di opposizione.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2020, Filo diretto con l'esperto, pp. 107-110]